21 novembre, 2011

La Legge Regionale sull’Agricoltura

1Da questa mattina pubblicherò la Legge Regionale sull’Agricoltura approvata dall’ARS il 09 novembre 2011, ed impugnata in parte dal Commissario dello Stato; sono stati impugnati gli articoli n. 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38, 40, 41. Di questi articoli pubblicherò anche la motivazione dell’impugnativa.
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Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio
Variazioni di bilancio

CAPO I
Misure a sostegno dell’agricoltura e della pesca

Art. 1. Fondo di solidarietà regionale

Art. 2. Stipula contratti assicurativi

Art. 3. Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali

Art. 4. Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie

Art. 5. Modifiche ed integrazioni all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte

Art. 1.

Fondo di solidarietà regionale

1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

‘3 bis. Per l'esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 5.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499’.

2. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole ‘di cui all'articolo 11’ aggiungere le seguenti ‘e 12’.

Art. 2.

Stipula contratti assicurativi

1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

‘4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499’.

Art. 3.

Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali

1. All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole ‘singole e associate’ sono aggiunte le parole ‘ivi comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’, e dopo la parola ‘decennale’ sono aggiunte le seguenti parole ‘e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell’aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un’unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.’;

b) al comma 5 bis dopo le parole ‘imprese singole’ sono aggiunte le parole ‘e associate, comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

‘6 bis. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti’ .

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l’IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All’articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “per l’industria” sono sostituite dalle parole “per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attività produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari”;

b) al comma 4 bis le parole “per l’industria” sono sostituite dalle parole “per l’economia”.

4. Le somme autorizzate dal comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo. Con proprio decreto l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all’IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura.

5. Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società.

Art. 4.

Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie

1. All’articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, inserito dall’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da ‘scadute alla data del 31 dicembre 2009’ sino a ‘presente legge’ sono sostituite dalle parole ‘scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.’;

b) il comma 2 è così sostituito:

‘2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19’.

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni all’articolo 16

della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia

di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte

1. L’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

‘1 bis. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziare connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all’attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all’attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell’impresa, concesso in base al volume d’affari dell’impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all’adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, 1535/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall’articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni’.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore ‘de minimis’ in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività’;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

‘5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.’.

2. Per l’attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell’ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell’ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

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