Ricevo dalla SOAT di Siracusa e pubblico.
Assicurazione agevolata dei rischi agricoli, sportello informativo per l’accesso ai contributi.
Con la riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale introdotta dal D.Lgs. 102 del 29 marzo 2004 è entrata a regime la nuova normativa in materia di assicurazioni agricole agevolate, conforme alle disposizioni comunitarie ed in linea con le nuove esigenze economiche derivanti dal processo di modernizzazione delle imprese agricole.
Gli agricoltori possono assicurare, usufruendo di un contributo che può raggiungere l'80% del premio assicurativo pagato:
le produzioni agricole da eventi atmosferici avversi;
le strutture aziendali da eventi atmosferici avversi;
gli allevamenti zootecnici dai danni economici derivati dalle più frequentiepizoozie;
il proprio reddito;
Possono usufruire degli aiuti per la copertura dei rischi agricoli nei termini stabiliti annualmente dal piano assicurativo annuale, gli imprenditori agricoli che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 2135 del Codice Civile. I dati necessari per la stipula delle polizze devono essere acquisiti dal fascicolo aziendale del produttore, aggiornato nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli devono verificare che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all’occorrenza devono provvedere alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo stesso.
Nel caso in cui si dovessero verificare danni causati da eventi atmosferici previsti nel piano assicurativo agricolo i produttori che non assicurano le colture e le strutture riportate dal piano non potranno richiedere gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 102/2004.
A partire dalla campagna agraria 2010 i produttori dispongono delle seguenti opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali:
a) assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, comma 1 Lett. d), del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall’art. 70 dello stesso Regolamento;
b) assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi dell’art. 103-unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi del Capo I, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche.
All’aiuto erogato ai sensi dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/200 si applicano le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del Regolamento medesimo per quanto riguarda la modulazione e la condizionalità.
La scrivente Soat ha attivato uno sportello informativo per il servizio di assicurazione agevolata dei rischi agricoli.
Tutti gli interessati a ricevere informazioni e consulenza specifica, possono telefonare al numero: 0931/38234 e concordare un appuntamento
Entro il 15 maggio 2013 è possibile attivarsi per opzionare la volontà di aderire al programma assicurazione agevolata tramite fascicolo aziendale (tale opzione non comporta alcun impegno).
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