Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 199, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2013
Approvazione dell'elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013.
Qui sotto trovate il testo intero del Decreto ed anche le tabelle relative.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei
premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione del 15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei
rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui
raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie
delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni
vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle
produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della
misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo
le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e
successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla
commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei
conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280 ed il
successivo decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei
conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 277, con i quali
sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la
concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle
polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di
finanziamento comunitari;
Visto il piano assicurativo 2013, approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
gennaio 2013, n. 1.934, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo
2013, registro n. 2, foglio n. 224;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede
la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con
polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione,
rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare);
Visto il decreto 1° febbraio 2013, n. 1.950, registrato alla Corte
dei conti il 27 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 112, con il
quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni
vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo
smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati
redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da
epizoozie e del valore di riferimento del costo di macellazione in
azienda di bovini non deambulanti, applicabili per la determinazione
dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013;
Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli Organismi
collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 1°
febbraio 2013 soprarichiamato;
Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare);
Considerato che, per un refuso di stampa nell'elenco prezzi
allegato al decreto 1° febbraio 2013 soprarichiamato, i prodotti uva
da vino IGT nera ed IGT bianca per la provincia di Piacenza risultano
avere la specifica prodotto invertita;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali e per la copertura
dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti di
bovine da latte destinato alla produzione di parmigiano reggiano
colpiti da epizoozie, ad integrazione del precedente decreto 1°
febbraio 2013, i prezzi unitari massimi comunicati da ISMEA e di
provvedere alla correzione del refuso di stampa soprarichiamato;
Decreta:
Art. 1
1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti,
nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2013 per
la determinazione dei valori delle produzioni agricole e per la
copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli
allevamenti di bovine da latte destinato alla produzione di
parmigiano reggiano, colpiti da epizoozie.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle
polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche
prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle
condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il
corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere
maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo
preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente
competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la
dicitura «produzione biologica».
4. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti
florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore
massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto
della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella
colonna «specifica prodotto».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 aprile 2013
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 226
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