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Elenco e prezzi dei prodotti assicurabili

Nella Gazzetta  Ufficiale di ieri, la n. 199, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 aprile 2013 
Approvazione dell'elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013.




Qui sotto trovate il testo intero del Decreto ed anche le tabelle relative.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Visto il regolamento (CE) n.1857/2006,  della  Commissione  del  15
dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione
di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; 
  Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.  1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 20 aprile  2011,  n.  8809,  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte  dei
conti il 1°  giugno  2011,  registro  n.  3,  foglio  n.  280  ed  il
successivo decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali registrato alla  Corte  dei
conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 277, con  i  quali
sono stati adeguati i termini, le modalita' e  le  procedure  per  la
concessione dei contributi  pubblici  sui  premi  assicurativi  delle
polizze agevolate alla luce dell'introduzione  dei  nuovi  canali  di
finanziamento comunitari; 
  Visto  il  piano  assicurativo  2013,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  31
gennaio 2013, n. 1.934, registrato alla Corte dei conti il  1°  marzo
2013, registro n. 2, foglio n. 224; 
  Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3,  prevede
la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni  assicurabili  con
polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla  produzione,
rilevati dall'ISMEA (Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare); 
  Visto il decreto 1° febbraio 2013, n. 1.950, registrato alla  Corte
dei conti il 27 marzo 2013, registro n. 3,  foglio  n.  112,  con  il
quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle  produzioni
vegetali e animali, delle  strutture  aziendali,  dei  costi  per  lo
smaltimento delle carcasse animali,  per  la  copertura  dei  mancati
redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti  da
epizoozie e del valore di riferimento del costo  di  macellazione  in
azienda di bovini non deambulanti, applicabili per la  determinazione
dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013; 
  Viste le richieste dei prezzi pervenute da  parte  degli  Organismi
collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  1°
febbraio 2013 soprarichiamato; 
  Viste le valutazioni e le determinazioni  dell'ISMEA  (Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare); 
  Considerato  che,  per  un  refuso  di  stampa  nell'elenco  prezzi
allegato al decreto 1° febbraio 2013 soprarichiamato, i prodotti  uva
da vino IGT nera ed IGT bianca per la provincia di Piacenza risultano
avere la specifica prodotto invertita; 
  Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali e per la copertura
dei mancati redditi per il periodo  di  fermo  degli  allevamenti  di
bovine da latte destinato  alla  produzione  di  parmigiano  reggiano
colpiti da epizoozie,  ad  integrazione  del  precedente  decreto  1°
febbraio 2013, i prezzi unitari massimi  comunicati  da  ISMEA  e  di
provvedere alla correzione del refuso di stampa soprarichiamato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti,
nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi  2013  per
la determinazione dei valori  delle  produzioni  agricole  e  per  la
copertura  dei  mancati  redditi  per  il  periodo  di  fermo   degli
allevamenti  di  bovine  da  latte  destinato  alla   produzione   di
parmigiano reggiano, colpiti da epizoozie. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi, nell'ambito dei  quali,  in  sede  di  stipula  delle
polizze, le parti contraenti possono  convenire  di  applicare  anche
prezzi inferiori, in base alle  caratteristiche  qualitative  e  alle
condizioni locali di mercato. 
  3. Per  le  produzioni  biologiche,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del  periodo  di  conversione,  puo'  essere
maggiorato fino al 20 per cento. In  tale  caso,  al  certificato  di
polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di  controllo
preposto, per le successive verifiche della regione  territorialmente
competente,  e  sul  certificato  stesso  deve  essere  riportata  la
dicitura «produzione biologica». 
  4. I prezzi massimi riferiti  al  metro  quadrato  per  i  prodotti
florovivaistici, riportati  nell'allegato,  rappresentano  il  valore
massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo  conto
della successione dei cicli colturali delle  specie  riportate  nella
colonna «specifica prodotto». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 226 

 

 


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