Prendo spunto da quanto ha fatto l'on.le prof. dott. agr. Giovanni La Via, che nelle scorse settimane ha pubblicato la nuova PAC 2013 a puntata, spiegando in maniera "condensata" ciò che è scritto in oltre 660 pagine.
Farò anche io una pubblicazione a puntate, proprio per evitare che ogni post sia troppo lungo e per facilitare la lettura.
Riforma
della PAC: i principali elementi
La
Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo (PE) hanno
raggiunto oggi un accordo politico sulla riforma della politica
agricola comune, salva l’approvazione formale in prima lettura da
parte del Consiglio e del PE dopo l’ufficializzazione dei testi in
tutte le lingue. L’accordo, basato sulle proposte della Commissione
dell’ottobre 2011 (cfr. IP/11/1181
e MEMO/11/685),
si articola su quattro importanti regolamenti del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla politica agricola comune (PAC), riguardanti i)
i pagamenti diretti, ii) l'organizzazione comune di mercato unica
(OCM), iii) lo sviluppo rurale e iv) un regolamento orizzontale sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Una serie
di questioni saranno trattate separatamente nell’ambito dei
negoziati del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP),
segnatamente il trasferimento di fondi tra pagamenti diretti (1°
pilastro) e sviluppo rurale (2° pilastro), l’assegnazione delle
dotazioni nazionali per i pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale,
le percentuali di cofinanziamento e la questione del livellamento e
della riduzione per gradi.
Gli
elementi principali delle proposte sono riepilogati di seguito.
1. Pagamenti
diretti
Per
arrivare a una distribuzione più equa del sostegno, il sistema dei
pagamenti diretti della PAC si allontanerà da quello in cui le
dotazioni per Stato membro - e per agricoltore in ciascuno Stato
membro – si basano su riferimenti storici. Si procederà ad una
convergenza chiara ed effettiva dei pagamenti non solo tra Stati
membri ma anche all’interno di essi. Inoltre l’introduzione di un
pagamento per l’inverdimento - in base al quale il 30% della
dotazione nazionale disponibile sarà subordinato all’osservanza di
determinate pratiche agricole sostenibili - significa che una quota
cospicua del sussidio sarà dedicata in futuro a retribuire gli
agricoltori per la fornitura di beni pubblici rispettosi
dell'ambiente. Tutti i pagamenti resteranno comunque subordinati al
rispetto di determinate norme ambientali
Regime
di pagamento di base: gli Stati membri
dedicheranno il 70% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti
al nuovo regime di pagamento di base – meno gli importi impegnati
per gli aiuti complementari ai giovani agricoltori, e altre opzioni
quali gli aiuti complementari per le zone svantaggiate, il regime dei
piccoli agricoltori, il pagamento ridistributivo e sotto forma di
pagamenti "accoppiati". Per i paesi UE-12, la scadenza del
più semplice e forfettario regime di
pagamento unico per superficie sarà
prorogata fino al 2020.
Convergenza
interna: gli Stati membri che
attualmente mantengono le dotazioni basate sui riferimenti storici
devono passare a livelli di pagamento per ettaro più omogenei.
Possono scegliere tra diverse opzioni: adottare un approccio
nazionale oppure regionale (in base a criteri amministrativi o
agronomici); conseguire una percentuale regionale/nazionale entro il
2019, oppure far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della
media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale - con la
garanzia supplementare che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento
minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il
2019. Gli importi a disposizione degli agricoltori che ricevono più
della media regionale/nazionale saranno adeguati in proporzione, con
l’opzione per gli Stati membri di limitare eventuali “perdite”
al 30%.
Gli
Stati membri hanno inoltre il diritto di ricorrere ad un pagamento
ridistributivo per i primi ettari in
base al quale possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per
ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari (o fino
alle dimensioni aziendali medie se superiori a 30 ettari). L’effetto
ridistributivo sarà considerevole. Un’ulteriore opzione possibile
è applicare un pagamento massimo per ettaro.
Giovani
agricoltori: per promuovere il rinnovo
generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori
(di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento dovrebbe
essere integrato da un ulteriore 25% per i primi cinque anni di
attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2% dalla dotazione
nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri.
Questa disposizione si aggiunge alle altre
misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei
programmi di sviluppo rurale.
Regime
dei piccoli agricoltori: regime
facoltativo per gli Stati membri. L’agricoltore che presenta
domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i
piccoli agricoltori e ricevere quindi un pagamento annuo stabilito
dallo Stato membro, compreso fra 500 e 1 250 EUR, indipendentemente
dalle dimensioni dell'azienda. Gli Stati
membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento
annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono
semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando
considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le
amministrazioni nazionali. I partecipanti dovranno osservare regole
di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo
d’inverdimento. La spesa complessiva per il regime dei piccoli
agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno
che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori
ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. È
previsto inoltre un finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale
per fornire ai piccoli agricoltori consulenze sui finanziamenti
destinati allo sviluppo economico e alle ristrutturazioni nelle
regioni in cui sono presenti numerose piccole aziende agricole.
"Accoppiamento"
facoltativo: per risolvere gli effetti
potenzialmente negativi della convergenza interna per settori
specifici in determinate regioni e tenere conto delle condizioni oggi
in vigore, gli Stati membri avranno la possibilità di concedere
pagamenti "accoppiati" di importo limitato, ossia collegati
a un prodotto specifico. Questi pagamenti saranno limitati all’8%
della dotazione nazionale se lo Stato membro eroga attualmente da 0 a
5% del sostegno accoppiato, o fino al 13%, se l'attuale livello del
sostegno accoppiato è superiore al 5%. La Commissione ha la
facoltà di approvare una percentuale più alta, se giustificata. È
inoltre possibile fornire un sostegno "accoppiato” del 2% per
le colture proteiche.
Zone
soggette a vincoli naturali/zone svantaggiate:
gli Stati membri, o le loro regioni, possono concedere un pagamento
supplementare, non superiore al 5% della dotazione nazionale, alle
zone soggette ai vincoli naturali specifici definiti dalle norme
sullo sviluppo rurale. Questa possibilità non incide sulle opzioni
disponibili nell'ambito dello sviluppo rurale per le zone soggette a
vincoli naturali/svantaggiate.
Inverdimento:
oltre al regime di pagamento di base/regime semplificato di pagamento
unico per superficie, ciascun'azienda riceverà un pagamento per
ettaro per il rispetto di alcune pratiche agricole favorevoli al
clima e all'ambiente. Gli Stati membri riserveranno a questo
pagamento il 30% della dotazione nazionale. Si tratta di un obbligo e
in caso di inosservanza dei requisiti d’inverdimento le sanzioni
supereranno il pagamento per l'inverdimento stesso, ossia dopo un
periodo di transizione i trasgressori recidivi perderanno anche fino
al 125% del proprio pagamento per l'inverdimento.
Le
tre misure di base previste sono:
il
mantenimento dei prati permanenti,
nonché
la
diversificazione delle colture (un
agricoltore deve coltivare almeno due colture se possiede superfici a
seminativo che superano 10 ettari e almeno tre colture se le
superfici a seminativo superano 30 ettari. La coltura principale può
occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due
colture principali almeno il 95%);
il
mantenimento di un'”area di interesse ecologico” pari ad almeno
il 5% della superficie a seminativo dell’azienda,
per le aziende con una superficie
superiore a 15 ettari (esclusi i prati permanenti): si tratta di
margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi
caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici
oggetto di imboschimento. Questo tasso salirà
al 7% in seguito a una relazione della
Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.
Equivalenza
d’inverdimento: per evitare di
penalizzare quanti già affrontano le questioni di sostenibilità
ambientale, l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza
d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi
favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano i suddetti
requisiti di base. Ad esempio, gli agricoltori biologici non saranno
soggetti a prescrizioni supplementari, poiché i benefici delle loro
prassi in termini ecologici sono evidenti. Per gli altri, i regimi
agroambientali possono incorporare misure considerate equivalenti, un
elenco delle quali figura nel nuovo regolamento.
Per evitare il "doppio
finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell’ambito dei
programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti
d'inverdimento di base [cfr. sezione sullo sviluppo rurale di
seguito].
Disciplina
finanziaria: fatta salva l’approvazione
del quadro finanziario pluriennale e nonostante la decisione distinta
per l’esercizio 2014, si è convenuto che, in futuro, per ogni
riduzione dei pagamenti diretti annuali operata dalla disciplina
finanziaria (ossia quando i pagamenti stimati sono superiori al
bilancio disponibile per il 1° pilastro) occorrerà applicare una
soglia pari a 2 000 EUR. In altre parole, la riduzione NON si
applicherà ai primi 2 000 EUR dei pagamenti diretti di ciascun
agricoltore. In tal modo si alimenterà anche la riserva di crisi del
mercato laddove necessario [cfr. regolamento orizzontale].
"Agricoltori
in attività": per colmare alcune
lacune giuridiche che hanno permesso ad un numero limitato di imprese
di ottenere pagamenti diretti anche se la loro attività economica
principale non è agricola, la riforma inasprisce la regola sugli
agricoltori in attività. Si è introdotta una nuova lista nera di
attività professionali che gli Stati membri sono tenuti a escludere
dai pagamenti diretti (aeroporti, servizi ferroviari, opere
idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative
permanenti) a meno che le singole imprese interessate riescano a
dimostrare che svolgono un'autentica attività agricola. Gli Stati
membri potranno ampliare la lista nera aggiungendovi altre attività
economiche.
Ettari
ammissibili - Il 2014 rappresenterà il
nuovo anno di riferimento per le superfici agricole, ma per evitare
speculazioni è previsto un collegamento con coloro che hanno
beneficiato del regime dei pagamenti diretti nel 2013. Gli Stati
membri che potrebbero registrare un considerevole aumento della
superficie ammissibile dichiarata possono limitare il numero di
diritti all’aiuto da assegnare nel 2015 al 135% o al 145% del
numero di ettari dichiarati nel 2009.
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