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La nuova PAC

Dopo la pubblicazione della "PAC in pillole" a puntate, oggi segnalo un interessante articolo apparso su IL SOLE 24 ORE.
Cliccate qui per leggerlo.
L'articolo, a firma di Angelo Frascarelli ha per titolo:
Dai titoli storici ai titoli uniformi - Come avverrà il passaggio?
2014, anno di transizione con aiuti basati sui vecchi titoli. I nuovi saranno assegnati in base alle superfici dichiarate nel 2015.
Riporto l'articolo, con "copia/incolla" qui sotto

L’accordo politico del 26 giugno 2013 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo ha sancito le regole del sostegno della nuova Pac 2014-2020.
Molti aspetti sono ormai definiti; altri aspetti dovranno essere chiariti nella fase di approvazione dei regolamenti (prevista per novembre 2013); molte decisioni spettano agli stati membri e dovranno essere adottate entro il 1° agosto 2014.
L’avvio della nuova Pac
Un dato certo è che non ci sono i tempi tecnici per avviare la nuova Pac dal 2014, che pertanto sarà un anno di transizione in cui gli agricoltori riceveranno i pagamenti in base ai titoli vecchi. In altre parole, il 2014 sarà uguale al 2013:
- i pagamenti diretti del 2014 saranno erogati sulla base dei titoli vecchi;
- rimane in vigore l’articolo 68 e tutte le norme relative, ad esempio all’avvicendamento biennale al centro-sud e il relativo obbligo delle sementi certificate di grano duro.
I nuovi titoli saranno assegnati sulla base del possesso delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica al 15 maggio 2015 e saranno utilizzati dal 2015 in poi. Il numero dei titoli assegnati corrisponderà al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2015.
Pagamenti diretti, le 7 tipologie
L’accordo prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in sette tipologie (vedi Terra e Vita n. 27/2013), attivati in modo facoltativo o obbligatorio entro percentuali del massimale nazionale (tab. 1, fig. 1).
La tipologia più importante è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (a eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti).
Il pagamento di base è imperniato su titoli all’aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione che consiste in una distribuzione omogenea del sostegno per ettaro. In altre parole, i nuovi titoli avranno un valore uniforme per tutti gli agricoltori, più precisamente un valore medio uniforme a livello nazionale oppure regionale.
Il passaggio dagli attuali titoli storici ai nuovi titoli avrebbe un effetto troppo penalizzante per gli agricoltori che attuamente hanno titoli di valore elevato. Per ridurre l’impatto, la nuova Pac prevede la convergenza che consiste in un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei pagamenti diretti. In altre parole, la Pac abbandonerà gradualmente i riferimenti storici, allo scopo di arrivare a una distribuzione più omogenea del sostegno per ettaro a livello nazionale o regionale.
Regionalizzazione
La regionalizzazione è obbligatoria e consiste operativamente nella fissazione di un valore medio dei pagamenti diretti; gli Stati membri devono decidere se adottare un livello medio nazionale oppure regionale. La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi (es. le 20 regioni italiane) o in base a criteri agronomici (es. pianura, collina e montagna).
Precisamente due pagamenti diretti possono essere applicati a livello nazionale o regionale: il pagamento di base e il pagamento ecologico.
L’impatto tra le regioni
Una distribuzione del sostegno a livello nazionale porterebbe alla uniformazione dei titoli a livello nazionale, con una forte ridistribuzione dalle regioni con pagamenti diretti per ettaro più elevati (Lombardia, Veneto, Puglia, Calabria) a favore di regioni con pagamenti diretti più bassi della media nazionale (Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata).
Invece, la distribuzione del sostegno a livello regionale manterrebbe l’invarianza del sostegno all’interno delle regioni.
La scelta tra il massimale regionale o nazionale sarà difficile perché le due opzioni presentano vantaggi e svantaggi speculari.
Convergenza
Per ridurre l’impatto della regionalizzazione, la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza, che consiste in un passaggio graduale dai titoli storici ai titoli uniformi.
La convergenza si può realizzare secondo diverse modalità a discrezione degli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.
Le opzioni di convergenza, a discrezione degli Stati membri, possono uniformare i pagamenti diretti agli agricoltori verso il livello medio regionale/nazionale entro il 2019 oppure realizzare un avvicinamento dei pagamenti diretti entro il 2019 senza raggiungere il livello medio.
In altre parole, esistono due modelli di convergenza:
1) totale: raggiungimento del valore medio dei titoli entro il 2019 (fig. 2);
2) parziale: avvicinamento al valore medio senza raggiungerlo nel 2019 (fig. 3).
I meccanismi della convergenza sono molto importanti per gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato (allevatori, tabacchicoltori, olivicoltori, risicoltori, ecc.).
Gli Stati membri possono stabilire che anche il pagamento ecologico (greening) può essere calcolato come percentuale del valore dei titoli di base (più alto è il valore del titolo, più alto è il pagamento ecologico ricevuto).
La convergenza totale al 2019
Il modello di convergenza totale al 2019 consiste (fig. 2):
- nella fissazione di percentuali fisse decrescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019, del massimale nazionale/regionale da assegnare ai pagamenti storici;
- percentuali fisse crescenti, di anno in anno dal 2015 al 2019 da assegnare ai titoli nuovi.
Ad esempio, si potrebbe iniziare con il 90% dei pagamenti storici al 2015 e il 10% di pagamenti per i titoli nuovi. Negli anni i pagamenti storici decrescono e i titoli nuovi aumentano. Nel 2019, esisteranno solo i pagamenti dei titoli nuovi.
Il periodo transitorio durerà dal 2015 al 2019; entro il 1° gennaio 2019, tutti i titoli all’aiuto in uno Stato membro o nella regione interessata dovranno avere un valore unitario uniforme.
Tale sistema prevede che il meccanismo di avvicinamento dei titoli storici ai titoli uniformi avvenga secondo la seguente modalità:
- dal 2015, tutti gli agricoltori riceveranno titoli di valore uniforme su tutta la superficie ammissibile;
- questa assegnazione riguarderà solo una parte (esempio il 10%) del massimale nazionale o regionale;
- la parte rimanente sarà usata per aumentare il valore della componente “storica”, proporzionale al valore dei pagamenti storici.
In altre parole, il valore dei titoli per ogni agricoltore dal 2015 al 2019 sarà un mix composto da una componente uniforme crescente anno per anno e da una componente storica decrescente (fig. 2). Al 2019 sarà prevista una sola tipologia di titoli.
La componente storica potrà essere calcolata in due modi:
1) pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014, comprendendo anche i pagamenti dell’articolo 68;
2) valore dei titoli detenuti al 15.05.2014, inclusi i titoli speciali.
Nel secondo caso, un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15 maggio 2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente; in altre parole i titoli presi in affitto non sono validi ai fini del calcolo della componente storica.
La convergenza parziale
Il modello di convergenza parziale prevede un graduale orientamento verso livelli di pagamento più omogenei senza pervenire al pagamento uniforme nel 2019 (fig. 3).
Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore iniziale.
Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30%, la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).
Il criterio della perdita del 30% è quello che salvaguarda maggiormente gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato.
In questo modello, gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore di unità iniziale e il 90% del valore dell’unità nazionale o regionale nel 2019, con la garanzia che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019.
L’aumento del valore dei titoli sotto la media è finanziato da quelli che stanno sopra la media. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione del valore dei titoli che stanno sopra la media.
Tenendo conto che in Italia il livello medio dei pagamenti diretti è di circa 300 euro/ha, significa che ogni agricoltore riceverà un pagamento minimo di circa 180 euro/ha entro il 2019; gli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale, ovvero che hanno un alto valore dei titoli storici, subiranno una riduzione graduale, ma anche dopo il 2019 manterranno un valore più elevato della media regionale/nazionale.
Le scelte dell’Italia
Tutti i modelli di convergenza prevedono un periodo transitorio dal 2015 al 2019 (e anche dopo), in cui il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore cambierà ogni anno. Questo scenario desta qualche preoccupazione sulla possibile complicazione burocratica nel calcolo dei pagamenti di ogni agricoltore.
Il valore dei pagamenti diretti di ogni agricoltore dipenderà dalle scelte dell’Italia sulla regionalizzazione e sulla convergenza.
L’orientamento prevalente in Italia mira al mantenimento di una parte del valore dei pagamenti storici anche dopo il 2019, seppure con un graduale avvicinamento al valore uniforme dal 2015 al 2019. In altre parole, prevale l’opzione della convergenza parziale, quindi nel 2019 non si raggiungerà un livello uniforme di pagamenti per ettaro. Tuttavia, per avere un risposta definitiva, bisognerà attendere le decisioni nazionali al 1° agosto 2014. 

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