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Riaccendiamo l'Ordine degli Agronomi e Forestali di Catania - il regolamento elettorale

Oggi pubblico il regolamento elettorale che vede noi agronomi coinvolti alle elezioni per il rinnovo dei Consigli in tutta la nostra Regione, ma anche nel resto d'Italia.
Come sapete sono impegnato in prima persona con una "mia lista" che ho abbondantemente pubblicizzato e descritto; a tutti i colleghi, però, ho detto di venirci a votare, e ne ribadisco qui la data, nella seconda convocazione, atteso che negli anni passati la prima convocazione non è stata utile per l'elezione del Consiglio, poichè non si è raggiunto il quorum del 50% dei votanti.
Poichè non mi sembra giusto chiedere a tutti i votanti di ritornare all'Ordine a votare dopo uno o due giorni dalla prima votazione ... ecco che ho chiesto e chiedo di venire a votare il 21 (che è sabato), il 23, il 24 ed il 25 di settembre prossimo: alla seconda convocazione riusciremo senz'altro a rieleggere il nuovo Consiglio.
Ovviamente mi auguro che mia lista possa vincere, in caso contrario ... vuol dire che ... va tutto bene così com'è! Ne prenderemo atto.

Qui sotto pubblico il Regolamento elettorale che è normato da un D.P.R.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169  
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di  ordini professionali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti  gli  articoli  87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera  g), e 117, sesto comma, della Costituzione; 
Visto  l'articolo  1,  comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,  come  modificato  dall'articolo  6,  comma  4, della legge 19 ottobre  1999, n. 370; 
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto  l'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica  5 giugno 2001, n. 328; 
Sentiti gli ordini professionali interessati; 
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,  adottata nella riunione del 7 aprile 2005; 
Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione  consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e  del 13 giugno 2005; 
Ritenuto  di  non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato,  contenuta  nel  parere  del  13 giugno 2005,  relativa  alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in  quanto attraverso  il  sistema  elettorale  si  intende  favorire la  partecipazione personale degli iscritti alle elezioni; 
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 24 giugno 2005; 
Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; 
E m a n a 
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini  dei  dottori  agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori,  paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli  attuari,  dei  biologi,  dei  chimici,  dei  geologi  e  degli ingegneri. 

Art. 2.
Composizione dei consigli territoriali
  1.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: 
    a) sette,  se  il  numero  complessivo  degli iscritti non supera cento; 
    b)  nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma     c) undici,   se  il  numero  complessivo  degli  iscritti  supera cinquecento ma non millecinquecento; 
    d) quindici,  se  il  numero  complessivo  degli  iscritti supera millecinquecento. 
  2.  I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella  di  cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento. 
  3.  I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti  all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza. 
  4.  I  consiglieri  restano  in carica quattro anni a partire dalla  data  della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in  vigore  del  presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive. 
  5.  Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e'  sostituito  dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima  sezione  dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta'  piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

 Art. 3. 
Elezione dei consigli territoriali 
  1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica  almeno  cinquanta  giorni  prima della sua scadenza, mediante l'avviso  di  cui  al  comma  3.  La  prima votazione deve tenersi il quindicesimo  giorno  feriale  successivo  a  quello  in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
  2.   Il   consiglio  dell'ordine  uscente  rimane  in  carica  sino all'insediamento del nuovo consiglio.
  3.  L'avviso  di  convocazione  e'  spedito  a  tutti  gli iscritti nell'albo,  esclusi  i  sospesi dall'esercizio della professione, per posta   prioritaria,   per   telefax  o  a  mezzo  posta  elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione.  L'avviso  e',  altresi',  pubblicato,  entro  il predetto
termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine  l'onere  di  dare  prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.  Ove  il  numero  degli iscritti superi i cinquecento, puo'  tenere  luogo  dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione   pubblicata   almeno  in  un  giornale  per  due  volte consecutive.
  4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno  e  dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche'  delle  procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due  sezioni  alla  data  di  indizione  delle elezioni medesime, che costituisce  indice  di  riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
  5.  In  prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti  all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno  di  millecinquecento  iscritti  all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli  ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli  aventi  diritto,  per  gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano  le  schede  deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi  elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
    6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano  istituiti  piu'  seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne  debitamente  sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
  7.  E'  ammessa  la  votazione  mediante  lettera  raccomandata, ad eccezione  che  per  l'elezione  dei consigli provinciali. L'elettore richiede  alla  segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa,  in  una  busta  chiusa,  sulla quale e' apposta la firma del votante  autenticata  nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto  la  responsabilita'  del presidente. Il presidente consegna le buste  al  presidente  del  seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio,  verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne  estrae  la  scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai  fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si  tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che   ha   esercitato   il   voto   per  corrispondenza  puo'  votare personalmente alla seconda e terza votazione.
  8.  Il  consiglio,  con la delibera che indice le elezioni, sceglie per   ciascun   seggio,   tra   gli   iscritti,   il  presidente,  il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
  9.  Durante  la  votazione  e'  richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
  10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita'   personale,  mediante  l'esibizione  di  un  documento  di identificazione  ovvero  mediante  il  riconoscimento  da parte di un componente del seggio.
  11.  L'elettore  ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di  righe  pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in  segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del  candidato  o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che  si  sono  candidati  ai  sensi  del comma 12. Si considerano non apposti  i  nominativi  indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
  12.  Le  candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette  giorni  prima  della  data  fissata per la prima votazione. Il consiglio  dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
  13.  Nel  caso  in  cui  non  sia  stato  raggiunto  il  quorum, il presidente,  sigillate  in  un  plico  per  l'archiviazione le schede votate  al  seggio,  rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo  il  giorno  feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non  concorrono  ai  fini  del  calcolo  del  quorum della successiva votazione.
  14.  Il  seggio  elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore  al  giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente  consecutivi;  in  terza  votazione,  per  otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
  15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
  16.  Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni  di  voto,  il  presidente  del  seggio dichiara chiusa la votazione.  Alle  ore  9.00  del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
  17.  Risultano  eletti,  per  ciascuna  sezione,  coloro  che hanno riportato il maggior numero di voti.
  18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di  iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione  e'  eleggibile.  Ove  non  vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
  19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita'  di  iscrizione  all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
  20.  Il  presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni   e  ne  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della giustizia.

  Art. 4. 
Presidente del consiglio dell'ordine territoriale 
  1.  Il  consiglio  dell'ordine  elegge  tra  i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.
  2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede  il  consiglio  e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale.  Il  presidente  e'  tenuto  a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.



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