Oggi pubblico il regolamento elettorale che vede noi agronomi coinvolti alle elezioni per il rinnovo dei Consigli in tutta la nostra Regione, ma anche nel resto d'Italia.
Come sapete sono impegnato in prima persona con una "mia lista" che ho abbondantemente pubblicizzato e descritto; a tutti i colleghi, però, ho detto di venirci a votare, e ne ribadisco qui la data, nella seconda convocazione, atteso che negli anni passati la prima convocazione non è stata utile per l'elezione del Consiglio, poichè non si è raggiunto il quorum del 50% dei votanti.
Poichè non mi sembra giusto chiedere a tutti i votanti di ritornare all'Ordine a votare dopo uno o due giorni dalla prima votazione ... ecco che ho chiesto e chiedo di venire a votare il 21 (che è sabato), il 23, il 24 ed il 25 di settembre prossimo: alla seconda convocazione riusciremo senz'altro a rieleggere il nuovo Consiglio.
Ovviamente mi auguro che mia lista possa vincere, in caso contrario ... vuol dire che ... va tutto bene così com'è! Ne prenderemo atto.
Qui sotto pubblico il Regolamento elettorale che è normato da un D.P.R.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Sentiti gli ordini professionali interessati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.
Art. 2.
Composizione dei consigli territoriali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto
termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
Art. 3.
Elezione dei consigli territoriali
1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto
termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il maggiore di eta'.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Art. 4.
Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
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