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Il Decreto Ministeriale su "Citrus Tristeza Virus"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-01-2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus» tanto atteso.
Lo riporto per intero, in forma testuale, qui sotto.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2013 
Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli
agrumi «Citrus Tristeza Virus». (14A00385) 
(GU n.23 del 29-1-2014)
 
 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modifiche o integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25  giugno  2010,  n.  124  attuazione
della  direttiva  2008/90  relativa  alla   commercializzazione   dei
materiali di moltiplicazione delle piante da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente  «Lotta
obbligatoria contro il virus della  tristezza  degli  agrumi  "Citrus
Tristeza Virus"»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo  alle  norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutto; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   24   luglio   2003,   recante
«Organizzazione del servizio nazionale di  certificazione  volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006  concernente  «Norme
tecniche  per  la  produzione   di   materiali   di   moltiplicazione
certificati degli Agrumi»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  2009,   concernente
«Determinazione dei requisiti di professionalita' e  della  dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'
di produzione,  commercio  e  importazione  di  vegetali  e  prodotti
vegetali»; 
  Considerato che e' necessario  evitare  la  diffusione  del  Citrus
Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di
agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro; 
  Considerato che e' necessario impedire l'introduzione di ceppi  non
europei del  virus  attraverso  l'adozione  di  misure  fitosanitarie
efficaci; 
  Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta
diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che,  pertanto,  la  difesa
deve   essere   impostata   sulla    prevenzione    o    contenimento
dell'infezione; 
  Considerato che il Citrus Tristeza Virus e' da ritenere insediato e
non piu' tecnicamente  eradicabile  in  alcune  aree  del  territorio
nazionale e che occorre disporre misure di  profilassi  fitosanitarie
efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da  Citrus
Tristeza Virus; 
  Considerato  che  oltre  all'arancio   amaro,   portinnesto   molto
suscettibile al Citrus Tristeza Virus e piu' diffuso  negli  agrumeti
italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o  resistenti  alla
malattia; 
  Considerato che e' necessario differenziare le misure fitosanitarie
da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus  Tristeza
Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori; 
  Considerato  che  la  redditivita'  della   coltura   puo'   essere
migliorata  dall'uso  di:  materiale  certificato  esente  da  Citrus
Tristeza   Virus,   portinnesti    tolleranti    o    resistenti    e
dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi; 
  Ritenuto necessario  prevedere  condizioni  piu'  rigorose  per  la
produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus  Tristeza
Virus; 
  Considerato che Toxoptera citricidus e' il vettore piu'  efficiente
nella trasmissione soprattutto  dei  ceppi  piu'  severi  del  Citrus
Tristeza  Virus  e  non  essendo  ancora  presente   sul   territorio
nazionale,  e'  urgente  adottare  misure  fitosanitarie   idonee   a
ritardarne  l'introduzione  dalla  Spagna  e  dal   Portogallo   dove
attualmente e' presente; 
  Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali  per  il  controllo
del Citrus Tristeza Virus; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  espresso
nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso  nella  seduta  dell'11  luglio  2013  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce  le  misure  fitosanitarie  per
prevenire e contenere la  diffusione  della  tristezza  degli  agrumi
causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato  CTV),  la
cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Piante  ospiti»:  tutte  le  piante  appartenenti  ai  generi
botanici Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf e  loro  ibridi,
nonche' altri generi affini  appartenenti  alla  sottofamiglia  delle
Aurantioideae, denominate in seguito «agrumi ospiti del CTV»; 
    b) «Ceppo severo»: genotipo o biotipo che si manifesta  in  campo
anche  in  combinazione  d'innesto  con  portinnesti   tolleranti   o
resistenti; 
    c) «zona indenne da CTV»: territorio  nel  quale,  a  seguito  di
indagini sistematiche non sono stati accertati casi di piante infette
dal virus, oppure dove lo stesso  e'  stato  eradicato  e  dichiarato
ufficialmente tale dal Servizio  Fitosanitario  Regionale  competente
per territorio; 
    d)  «zona  focolaio»:  area  o  sito  dove  e'  stata   accertata
ufficialmente la presenza del CTV e  si  puo'  ritenere  tecnicamente
possibile la sua eradicazione; 
    e) «zona di contenimento»: area dove la  diffusione  del  CTV  e'
tale da rendere tecnicamente non piu'  possibile  l'eradicazione,  ma
possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di  media  di
infestazione, nel lungo periodo; 
    f) «zona di insediamento»: area dove la diffusione dell'organismo
nocivo e' tale da rendere tecnicamente  non  piu'  possibile  il  suo
contenimento; 
    g) «zona tampone»: fascia perimetrale di almeno 1  km  a  partire
dal confine della zona focolaio o di contenimento o di insediamento; 
    h) «sito di  produzione  indenne  da  CTV»:  sito  di  produzione
localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d),  e),  f),  g),
riconosciuto indenne dal Servizio Fitosanitario Regionale  competente
per territorio, in conformita' con lo standard  FAO  ISPM  10  e  con
l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005; 
    i) «Lotto»: gruppo  di  piante  omogeneo  per  data  di  innesto,
portinnesto, varieta', origine del nesto e ubicazione. 
                               Art. 3 
 
 
                       Monitoraggio ufficiale 
 
  1. I Servizi Fitosanitari Regionali,  di  seguito  denominati  SFR,
eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la
presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire  lo  stato
fitosanitario del territorio. 
  2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e in appropriate analisi  di  laboratorio  per  l'individuazione  del
virus CTV, da eseguire nei momenti piu' opportuni, effettuati secondo
le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche
di applicazione delle misure  fitosanitarie  contro  il  virus  della
tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato». 
  3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi  dell'art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato
al presente decreto relativo alle procedure e ai  protocolli  tecnici
di esecuzione dei monitoraggi. 
  4.  I  Servizi  Fitosanitari  regionali  trasmettono  al   Servizio
Fitosanitario Centrale,  di  seguito  denominato  SFC,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone,  i  risultati  dei
monitoraggi ufficiali e  l'elenco  dei  vivai  con  provvedimenti  di
sospensione  delle  autorizzazioni  relativi  al  presente   decreto.
Successivamente il SFC provvede a rendere noto il  report  finale  ai
SFR. 
  5. I SFR  danno  pubblicita',  nelle  forme  piu'  opportune,  alle
delimitazioni di cui al comma 4. 
                               Art. 4 
 
 
               Misure fitosanitarie nelle zone indenni 
 
  1. Nelle zone indenni il monitoraggio  previsto  all'art.  3,  deve
essere effettuato prioritariamente nei campi  di  piante  madri,  nei
campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto  e  nei
parchi,  giardini  ecc.,  con  particolare  attenzione  agli   agrumi
ornamentali che possono essere fonte di  introduzione  di  ceppi  non
europei del virus. 
  2. In caso di accertamento della presenza di  CTV  in  un  agrumeto
posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio  e  delimita
la relativa zona tampone. 
                               Art. 5 
 
 
              Misure fitosanitarie nella zona focolaio 
 
  1. All'interno della zona dichiarata focolaio,  il  SFR  competente
per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve: 
    definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle  infezioni
da CTV; 
    disporre  l'estirpazione  delle  piante  infette  o   dell'intero
impianto, a cura ed a  spese  dei  proprietari  o  dei  conduttori  a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto; 
    disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute  necessarie  per
evitare la diffusione del virus. 
  2. Per gli  agrumeti  commerciali  il  SFR  dispone  l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono  ad  analisi  di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio  a  spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 
  3.  Nella  zona  focolaio  e'  vietato  l'esercizio  dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione  di  piante  ospiti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art. 9, comma 2. 
  4. Se dal monitoraggio  effettuato  nella  zona  focolaio  e  nella
relativa  zona  tampone,  per  tre   cicli   vegetativi   consecutivi
successivi all'estirpazione,  non  si  rileva  nessuna  altra  pianta
infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla  zona
focolaio e la zona ritorna indenne. 
  5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio puo'
essere dichiarata zona di contenimento o di  insediamento  quando  la
diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non
piu' possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo. 
                               Art. 6 
 
 
               Misure fitosanitarie nelle zone tampone 
 
  1. I SFR  eseguono  nelle  zone  tampone  monitoraggi  annuali  per
verificare l'assenza di piante infette da CTV  secondo  le  procedure
indicate nell'Allegato. Nel caso si riscontri la presenza  di  piante
infette il SFR provvede a modificare la delimitazione e ad  applicare
le disposizioni relative alla zona focolaio. 
  2.  Nelle  zone  tampone  e'  vietato  l'esercizio   dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione delle  piante  ospiti,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2. 
                               Art. 7 
 
 
           Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento 
 
  1.  All'interno  della  zona  dichiarata  di  contenimento  il  SFR
competente  per  territorio,   secondo   le   indicazioni   contenute
nell'Allegato, deve: 
    definire attraverso il monitoraggio l'incidenza  delle  infezioni
da CTV; 
    disporre  l'estirpazione  delle  piante  infette  o   dell'intero
impianto, a cura ed a  spese  dei  proprietari  o  dei  conduttori  a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto. 
  2. Per gli  agrumeti  commerciali  il  SFR  dispone  l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono  ad  analisi  di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio  a  spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 
  3. Il SFR puo' disporre  ulteriori  misure  fitosanitarie  ritenute
necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6%
di media di infestazione nel lungo periodo. 
  4. Nella zona di contenimento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione  di  piante  ospiti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art. 9, comma 2. 
                               Art. 8 
 
 
           Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento 
 
  1. Nelle  zone  di  insediamento  l'azione  dei  SFR  e'  volta  ad
assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire
l'impiego di portinnesti, specie o varieta' tolleranti o resistenti a
CTV. 
  2. Nelle zone di insediamento il  SFR  competente  per  territorio,
dispone una indagine mirata ad individuare focolai  di  CTV  -  ceppi
severi e la relativa estirpazione delle piante  infette,  qualora  le
analisi ufficiali confermino  la  presenza  di  tali  ceppi.  Il  SFR
dispone l'estirpazione dell'intero  impianto  se  la  percentuale  di
piante infette da ceppi severi e' superiore  a  quella  indicata  nel
Cap. 3 dell'Allegato. 
  3. Nelle zone di insediamento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione delle  piante  ospiti,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2. 
                               Art. 9 
 
 
                   Misure fitosanitarie nei vivai 
 
  1. La produzione vivaistica di piante di agrumi e' autorizzata solo
nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2. 
  2. I servizi fitosanitari, nelle zone non indenni, ai  sensi  degli
articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, possono: 
  rilasciare nuove autorizzazioni  all'attivita'  vivaistica  per  la
produzione  di  agrumi  destinati  alla  costituzione   di   agrumeti
commerciali, consentire  l'allevamento  di  piante  madri  e  sezioni
incrementali, secondo  lo  standard  internazionale  FAO  ISPM  10  a
condizione  che  tale  attivita'   sia   svolta   esclusivamente   in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II,  del  D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera  b)  e  quanto  riportato  nel  cap  4
dell'Allegato; 
  autorizzare l'attivita' vivaistica  per  la  produzione  di  agrumi
destinati a scopo ornamentale, secondo lo standard internazionale FAO
ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente  in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II,  del  D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) e  quanto  riportato  nel
cap 4 dell'Allegato; 
  consentire ai vivai, gia' autorizzati  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'attivita' per la  produzione  di  agrumi  per  la
costituzione   di   agrumeti   commerciali,   secondo   lo   standard
internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta
in conformita' a quanto  previsto  dall'allegato  IV,  sez.  II,  del
D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure,  esclusivamente  per
la  produzione  di  piante  destinate  a  zone  di  insediamento,  in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II,  del  D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera  c)  e  quanto  riportato  nel  cap  4
dell'Allegato. 
  3. L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la  presenza  di
piante infette deve  essere  dichiarata  «zona  focolaio».  Tutte  le
piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del SFR, secondo
quanto stabilito dall'Allegato. 
                               Art. 10 
 
 
           Misure fitosanitarie nei siti di certificazione 
 
  Nei siti della certificazione, di cui al  decreto  ministeriale  20
novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV,
si deve  procedere  alla  distruzione  delle  stesse,  sospendere  il
prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre  anni,
fino a quando, il risultato di ripetuti saggi  con  tecniche  diverse
(molecolari,  biologici  e  immunoenzimatici),  abbiano  dato   esito
negativo. 
                               Art. 11 
 
 
                     Costituzione degli impianti 
 
  1. E' fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di  utilizzare
piante o  materiali  di  moltiplicazione  certificati  ai  sensi  del
decreto ministeriale  20  novembre  2006.  In  deroga,  nei  casi  di
indisponibilita' della varieta' potra'  essere  autorizzato  dal  SFR
competente,  materiale  di  categoria  CAC  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 14 aprile 1997. 
  2. E'  vietato  il  prelievo  in  autoproduzione  di  materiale  di
moltiplicazione da fonti di  approvvigionamento  privi  di  controllo
fitosanitario ufficiale da parte del SFR. 
  3. E' fatto obbligo di comunicare al  SFR  la  messa  a  dimora  di
piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato. 
  4. E' fatto obbligo a comuni, enti pubblici,  aziende  che  operano
nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di  aree
agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche,  secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato. 
                               Art. 12 
 
 
                      Detenzione piante infette 
 
  1. E' vietata a chiunque  la  detenzione,  il  trasferimento  e  la
manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve  le  disposizioni
del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005. 
  2. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  detiene  piante  di  agrumi  di
comunicare immediatamente al SFR la presenza  di  piante  infette  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005. 
                               Art. 13 
 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente decreto
e' punito con le sanzioni amministrative previste  dall'art.  54  del
decreto legislativo n. 214/2005. 
                               Art. 14 
 
 
                    Contributi per l'estirpazione 
 
  1. Le Regioni e Province Autonome, al fine di prevenire gravi danni
per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi  di
sostegno alle aziende per l'estirpazione delle piante  colpite  dalla
malattia. 
                               Art. 15 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si  provvede  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 16 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto ministeriale 22  novembre  1996  «Lotta  obbligatoria
contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"»
e' abrogato. 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n.  11,  foglio  n.
155 
                                                             Allegato 
 
NORME TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE  CONTRO  IL
              VIRUS DELLA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (CTV) 
 
 
                             CAPITOLO 1 
 
Metodologia per la costituzione della rete di monitoraggio. 
    Il monitoraggio deve essere effettuato in tutti i siti di  piante
ospiti con priorita' a: campi  di  piante  madri,  campi  collezione,
vivai, agrumeti commerciali, giardini e parchi. 
    Nell'ambito  degli  agrumeti  commerciali  deve  essere  data  la
priorita' ai seguenti siti: 
      impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area  coltivata  a
vivaio); 
      giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con  varieta'
non facenti parte del registro delle varieta' di cui all'art. 14  del
decreto ministeriale 24 luglio 2003. 
    Nel corso del monitoraggio al CTV deve  essere  posta  attenzione
anche  alla  rilevazione  della  eventuale  presenza   di   Toxoptera
citricidus, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico  oppure
in cui non sono stati  effettuati  trattamenti  insetticidi  recenti,
osservando la presenza di germogli e boccioli  fiorali  infestati  da
afidi  di  colore  castano-nero  escludendo  le  colonie  con   altre
colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono
essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia accreditati dal
SFR,  ai  sensi  del  D.M.  14  aprile   1997,   per   sottoporli   a
identificazione e diagnosi ufficiale. 
Metodologia di campionamento. 
    1 - Agrumeti commerciali in zone  indenni,  focolaio,  tampone  e
contenimento. 
    Al fine di determinare la presenza di CTV il  campionamento  deve
essere effettuato  prelevando  i  campioni  sul  12,5%  delle  piante
presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes -
2000» modificato. 
    Il campione deve essere prelevato  dalle  singole  piante  ed  e'
costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza  dei
quattro  punti  cardinali.  Le  piante   campionate   devono   essere
distribuite equamente sulla  superficie  dell'impianto,  seguendo  un
percorso regolare di cui si descrive un esempio: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento
indica la percentuale di infezione presente nell'impianto. 
    2 - Agrumeti commerciali in zone di insediamento 
    Nelle zone di insediamento,  al  fine  di  individuare  eventuali
focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve  essere  effettuato  su
piante di agrumi sintomatiche di specie, varieta' e origine  diversa,
innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro. 
    L'indagine deve essere fatta  con  esame  visivo  e  prelievo  di
campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere  analizzati
per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la
caratterizzazione del ceppo. 
    3 - Fonti di approvvigionamento di materiale  di  propagazione  e
vivai ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento 
    I campioni debbono essere prelevati da: 
      il 100% delle piante madri; 
      almeno il 10% delle piante in sezione incrementale  (costituita
per incrementare il materiale di propagazione  delle  singole  piante
madri); 
      almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto
omogeneo per i vivai. 
    I campioni devono essere costituiti come segue: 
      fonti di approvvigionamento: si prelevano  n.  4  germogli  per
pianta per costituire n. 1 campione; 
      sezioni incrementali e dei lotti di piante in  allevamento:  si
preleva n.1 germoglio per singola  pianta  da  piante  selezionate  a
random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n.  5  germogli
per costituire n. 1  campione,  oppure  si  analizzano  singolarmente
prelevando 2 germogli per pianta. 
    4 - Fonti di approvvigionamento di materiale  di  propagazione  e
vivai ubicati in zone di insediamento 
    I campioni debbono essere prelevati da: 
      il 100% delle piante madri; 
      almeno il 10% delle piante in sezione incrementale  (costituita
per incrementare il materiale di propagazione  delle  singole  piante
madri); 
      almeno il 50% delle piante  in  allevamento  per  ogni  singolo
lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a  carico
del vivaista; 
      tutte le piante in allevamento per le produzioni in  pien'aria,
con oneri a carico del vivaista. 
 
                        CAPITOLO 2 - DIAGNOSI 
 
Metodi diagnostici da utilizzare per l'accertamento ufficiale di CTV. 
    Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati
nel protocollo EPPO PM 7/31 e successive modifiche  ed  integrazioni.
Possono essere,  inoltre,  utilizzati  altri  metodi  validati  dalla
comunita' scientifica. 
Saggi per la caratterizzazione dei ceppi. 
    La caratterizzazione  dei  ceppi  dovra'  essere  effettuata  con
metodi biologici e  molecolari.  I  saggi  biologici  su  indicatrici
arboree devono essere  effettuati  secondo  i  criteri  descritti  da
Garnsey et al. (2005). I metodi  molecolari  da  utilizzare  sono  la
RT-PCR seguita da sequenziamento  di  tratti  specifici  del  genoma.
Possono essere,  inoltre,  utilizzati  altri  metodi  validati  dalla
comunita' scientifica. 
Laboratori ammessi per la caratterizzazione dei ceppi. 
    Per  la  caratterizzazione  dei  ceppi  i  Servizi   Fitosanitari
Regionali si avvalgono dei laboratori pubblici o  con  partecipazione
pubblica operanti nel settore della ricerca e  della  sperimentazione
agraria, accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997. 
 
         CAPITOLO 3 - MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI CTV 
 
    Le  piante  infette  da  CTV  devono  essere  rimosse  con  tutto
l'apparato radicale. Le modalita' di movimentazione e smaltimento del
materiale vegetale risultante  dall'estirpazione  e'  prescritta  dal
SFR. 
    3.1 - Agrumeti commerciali ubicati  in  zone  indenni,  focolaio,
tampone e contenimento 
    In caso  di  percentuale  di  piante  infette  superiore  al  15%
l'intero agrumeto deve essere  estirpato.  In  deroga  e  su  formale
richiesta  del  proprietario  o   conduttore   a   qualsiasi   titolo
dell'agrumeto, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole  piante
infette purche' siano saggiate,sotto il controllo del SFR e  a  spese
del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto. 
    In presenza  di  ceppi  severi,  l'intero  agrumeto  deve  essere
estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore  al
10%. 
    3.2 - Agrumeti commerciali ubicati in zone di insediamento 
    In presenza  di  ceppi  severi,  l'intero  agrumeto  deve  essere
estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore  al
10%. 
    3.3 - Vivai 
    A seguito del ritrovamento di piante infette  in  un  vivaio,  il
SFR: 
      impone   la   sospensione   dell'autorizzazione   all'uso   del
passaporto delle piante di agrumi; 
      impone la distruzione del lotto  infetto.  Con  percentuali  di
infezione inferiori al 5% e su formale  richiesta  del  titolare  del
vivaio, il SFR puo' disporre la distruzione delle sole piante infette
purche' tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV
da un laboratorio accreditato ai sensi del  decreto  ministeriale  14
aprile  1997.  Il  saggio  dovra'  essere  effettuato  a  spese   del
richiedente, con i tempi stabiliti dal SFR che  dovra'  effettuare  i
controlli; 
      effettua indagini per individuare l'origine  dell'infezione  se
da materiale di propagazione infetto o trasmissione  tramite  vettori
afidici e impone le relative misure fitosanitarie. 
    La sospensione dell'autorizzazione all'uso del  passaporto  viene
revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi
dell'art. 4 comma 4. 
    Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove  e'  stata
verificata una infezione di CTV deve essere sospeso  per  almeno  tre
cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante  infette.
In tali periodo devono essere ripetute le analisi  almeno  due  volte
per accertare l'assenza del CTV. 
    3.4 - Giardini, parchi, viali 
    A seguito del ritrovamento di piante infette da  CTV  ubicate  in
viali, giardini, campi collezione, parchi,  pubblici  o  privati,  si
impone la distruzione delle singole piante infette. 
 
CAPITOLO 4 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO  DELLO  STATUS  DI  SITO  DI
                    PRODUZIONE INDENNE IN VIVAIO 
 
Vivai ubicati in zone non indenni. 
    I vivai posti in zone non  indenni  possono  produrre  piante  di
agrumi  per  la  costituzione  di  agrumeti  commerciali,   solo   in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II,  del  D.Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede: 
      b) che i vegetali  sono  stati  ottenuti  nel  rispetto  di  un
sistema di certificazione che richieda che essi provengano  in  linea
diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti  a
prove ufficiali  riguardanti  almeno  Citrus  tristeza  virus  (ceppi
europei),  mediante  indicatori  appropriati  o  metodi   equivalenti
riconosciuti conformemente alla procedura  di  cui  all'articolo  18,
paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto  luogo  permanentemente  in
una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non
sia stato osservato nessun sintomo di Citrus  tristeza  virus  (ceppi
europei). 
    I vivai posti in zone non indenni,  possono  produrre  piante  di
agrumi destinate esclusivamente alle zone di insediamento,  anche  in
conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.  Lgs.
n. 214/2005, punto 10, lettera c) che prevede: 
      c) che i vegetali: 
        sono  stati  ottenuti  nel  rispetto   di   un   sistema   di
certificazione che richieda che essi provengano in linea  diretta  da
materiali conservati in condizioni  adeguate  e  sottoposti  a  prove
ufficiali riguardanti  il  Citrus  tristeza  virus  (ceppi  europei),
mediante indicatori appropriati  o  metodi  equivalenti  riconosciuti
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo  2,  e
risultati, all'atto di tali prove, esenti da  Citrus  tristeza  virus
(ceppi  europei)  e  come  tali  certificati  in   test   individuali
effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, 
        sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus
tristeza  virus  (ceppi  europei),  e'  stato  osservato  dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo. 
    Tale produzione per  poter  essere  commercializzata  deve  avere
apposito nulla-osta da parte del SFR competente per territorio e deve
sottostare alle seguenti prescrizioni: 
      le piante debbono essere  identificate  in  lotti  visibilmente
separati dalle altre produzioni; 
      i lotti devono essere individuati  nelle  mappe  ufficiali  del
vivaio; 
      tutte le piante prima della commercializzazione  devono  essere
analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista; 
      la commercializzazione delle piante deve essere effettuata  con
passaporto (delle piante contenente  la  dicitura  «piante  destinate
esclusivamente alle zone di insediamento per CTV». Tale dizione  deve
essere apposta di seguito al numero seriale che dovra' riportare alla
fine, separato da un trattino, la codifica «INS»; 
      le  piante  prodotte  devono  essere   destinate   direttamente
all'utilizzatore  finale,  i  cui   estremi   vanno   preventivamente
comunicati  al  SFR  competente  per  luogo  di  destino,   indicando
contestualmente il comune, foglio e particelle o  in  alternativa  le
coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora; 
      in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune
analisi di laboratorio, il SFR di destino puo' richiedere ulteriori e
piu' idonee forme di tracciabilita'. 
    Le piante destinate a scopo ornamentale possono  essere  prodotte
in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez.  II,  del  D.
Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c). 
    Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di  insetti  deve
avvenire  in  appositi   ambienti   separati:   semenzali,   nestaio,
piantonaio, lotti da commercializzare, ecc., con rete  di  protezione
anti-afidi, con doppia porta di  ingresso  e  relativo  vestibolo  di
almeno 1 m. 
    In ogni fase  del  ciclo  produttivo  deve  essere  garantito  il
controllo di vettori afidici  attraverso  l'utilizzo  di  appropriati
metodi di difesa calendarizzati. 
 
       CAPITOLO 5 - COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI 
 
    Le ditte  che  costituiscono  nuovi  impianti  di  agrumi  devono
comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro
120  giorni  dalla  messa  a  dimora  delle   piante,   gli   estremi
identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale  e  partita
IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione  degli
estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le  coordinate
geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varieta' e  il
relativo  numero  di  piante  messe  a  dimora  e  gli  estremi   del
passaporto/ documento di commercializzazione. 
    Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono  aree  agrumetate
ornamentali devono comunicare al  servizio  fitosanitario  competente
per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora  delle  piante,
la specie, la varieta' e il relativo numero di piante messe a  dimora
e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione. 

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