Ricevo dalla Confagricoltura e pubblico.
Oggetto:
Sicurezza sul lavoro: abilitazione uso attrezzature – circolare del Ministero
del Lavoro (Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012).
Si segnala che il Ministero del Lavoro -
a seguito della modifica introdotta dall’art 45-bis, comma 2 della legge n. 98/13 “decreto del fare” (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) - ha
ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito al differimento al 22 marzo
2015 per l’applicazione dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine
agricole previsto dall’art. 73, comma 5 del d.lgs. 81/08 e dall’Accordo del 22
febbraio 2012, n. 53.
In particolare la Circolare n. 45 del 24
dicembre 2013, accogliendo le segnalazioni della Confederazione, ha fornito
precisazioni importanti per il settore agricolo per l’applicazione del
richiamato Accordo.
Primo fra tutti viene chiarito il campo
di applicazione del differimento, assicurando di fatto un’omogeneità di
applicazione degli obblighi. La circolare infatti precisa che il differimento al 22 marzo 2015
dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole vale per tutte le
attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo
comprese quelle maggiormente utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o
forestale (ovvero trattori agricoli e forestali, carrelli semoventi a braccio
telescopico, carrelli industriali, ecc.).
Relativamente al riconoscimento del
possesso dell’esperienza biennale posseduta dai lavoratori agricoli, il
chiarimento evidenzia che l’esperienza deve essere posseduta alla data del 22
marzo 2015, mentre per il conseguente corso di aggiornamento (minimo 4 ore)
rimane la scadenza del 13 marzo 2017
(in quanto legata alla pubblicazione dell’Accordo e non alla sua entrata in
vigore).
Viene inoltre puntualizzato che
l’abilitazione (corso base) dovrà essere acquisita entro il 22 marzo 2017 dai lavoratori agricoli che alla data
del 22 marzo 2015 sono già incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro
individuate al punto 1 dell’Allegato A.
La circolare interviene anche per
chiarire l’impatto delle nuove scadenze sul riconoscimento dei corsi già
effettuati (formazione pregressa di cui al punto 9.1 dell’Accordo) alla data di
entrata in vigore dell’Accordo per le macchine agricole, fissata al 22 marzo
2015. Nella tabella sottostante viene riepilogato il quadro aggiornato.
Riconoscimento della formazione
pregressa alla data del 22 marzo 2015
(Allegato A, punto 9.1)
|
||
Tipologia dei corsi
|
Adempimenti
|
Aggiornamento
|
Corsi
con durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell’accordo
composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento
|
nessuno
|
Entro
5 anni dal 22 marzo 2015.
|
Corsi,
composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento, ma caratterizzati da una durata inferiore a quella
prevista dagli allegati all’Accordo
|
devono
essere integrati dal modulo di aggiornamento entro il 22 marzo 2017
|
entro
5 anni dalla data di aggiornamento
|
Corsi
di qualsiasi durata non completati da verifica finale dell’apprendimento
|
oltre
ad essere integrati dal modulo di aggiornamento occorre superare la verifica
finale entro il 22 marzo 2017
|
entro
5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di
apprendimento
|
Di
seguito si specificano in dettaglio i chiarimenti introdotti dalla circolare
45/13 nonché quelli di particolare rilevanza contenuti nella circolare
ministeriale n. 21/2013, ad integrazione delle precedenti Circolari confederali
sul tema (Circolare n. 14258 del 12
marzo 2013, Circolare n. 13950 del 7
marzo 2012.
Circolare
n. 45/2013
Attrezzature
di lavoro interessate dal differimento dei termini - rif. Allegato A punto 1
dell’Accordo
Il differimento al 22 marzo
2015 dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole si
riferisce a tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1,
dell’Allegato A dell’Accordo, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo
(ad esempio carrelli, ecc.) e non solo ai trattori agricoli e forestali.
Riconoscimento
dei corsi effettuali - rif. Allegato A punto 9.1
Limitatamente al settore
agricolo verranno riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla 22
marzo 2015, qualora soddisfacenti dei requisiti di cui al punto 9.1 ovvero con:
o
corsi di formazione della durata non inferiore a quella prevista
negli specifici allegati (lett a) dell’Accordo);
o
corsi di formazione della durata inferiore a quella prevista negli
specifici allegati a condizione che vengano integrati con il modulo
aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo entro 24 mesi a partire dal 22
marzo 2015 (lett b) dell’Accordo);
o
corsi di formazione di qualsiasi durata e senza verifica finale a
patto che vengano integrati con il modulo aggiornamento di cui al punto 6
dell’Accordo corredato di verifica finale di apprendimento, entro 24 mesi a
partire dal 22 marzo 2015 (entro il 22 marzo 2017);
Possesso
dell’esperienza documentata - rif. Allegato A punto 9.4
Per i lavoratori del settore
agricolo, l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta
alla data del 22 marzo 2015, mentre il corso di aggiornamento deve essere
effettuato entro il 13 marzo 2017.
Norma transitoria-
rif. Allegato A punto 12
I lavoratori che alla data
del 22 marzo 2015 sono incaricati dell’uso delle “macchine agricole” dovranno
effettuare gli specifici corsi di formazione teorico-pratico entro il 22 marzo
2017.
Circolare n. 21/2013
Attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori -
rif. punto 1 dell’allegato A dell’Accordo
L’elenco
delle attrezzature elencate alla lettera A, punto 1, dell’Allegato A
all’Accordo è da considerarsi esaustivo (e non esemplificativo) delle
attrezzature per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art 73, comma
5 del D.Lgs 81/2008. La circolare precisa ad esempio che sono esclusi i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”,
le piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i trattori
industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area
aeroportuale, area ferroviaria,
stabilimenti, magazzini” e i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di
sedile”, ecc..
Requisiti
dei docenti - rif. Allegato A punto 2.1
L’esperienza documentata dei docenti si
riferisce sia alla formazione che al settore della prevenzione, i requisiti
quindi che devono essere presenti contemporaneamente per le docenze del modulo
giuridico e tecnico.
Riconoscimento
dei crediti formativi per il modulo giuridico normativo - rif. punto 4.2
dell’Accordo
Nel
caso di attrezzature considerate simili il modulo giuridico normativo viene
effettuato una volta sola. La circolare chiarisce che sono considerate simili le
attrezzature inserite in uno dei seguenti 4 gruppi:
1.
Allegato
III ;
2.
Allegati
IV, V, VI, VII;
3.
Allegati
VIII e IX;
4.
Allegati
X.
Corsi di
aggiornamento - rif. Allegato A punto 6 dell’Accordo
Il
chiarimento va ad integrare quanto già riportato al punto 3 della circolare
12/2013, confermando che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo
docente.
Durata della
validità dell’abilitazione ed aggiornamento - rif. Allegato A punto 6
dell’Accordo
L’efficacia
dell’abilitazione ha una durata quinquennale e il relativo mantenimento è garantito dall’effettuazione
dell’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale.
Riconoscimento
della formazione pregressa, validità e la documentazione necessaria - rif.
Allegato A punto 9.2 dell’Accordo integrata con le novità introdotte dal
“decreto fare”
La
validità quinquennale della formazione pregressa, coerente con la lettera a)
del punto 9.1, decorre a partire dal 12 marzo 2013 (22 marzo 2015 nel caso di macchine agricole) ed è riconosciuta senza bisogno
di ulteriori condizioni.
La
formazione pregressa coerente con la lettera b) e c) del punto 9.1
dell’Accordo, invece ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di
aggiornamento e dalla data di superamento della verifica di apprendimento
finale.
La
documentazione indicata al punto 9.3 dell’Accordo ha natura esemplificativa e
non tassativa ai fini del riconoscimento dei corsi effettuati prima
dell’entrata in vigore.
Definizione dei
lavoratori del settore agricolo – rif. Allegato A punto 9.4 dell’Accordo
Viene
precisato che per “lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i
lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all’art 2135
c.c. (come modificato dal D.Lgs 18/05/2001, n. 228).
Carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo rif. Allegato IV
Nel
caso di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a cui sia abbinato
un accessorio tale per cui l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una
delle definizioni comprese nell’Allegato A, è necessaria per gli addetti
l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
Dichiarazione
di cui all’art 72, comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008
La dichiarazione di cui all’art 72,
comma 2 del D.Lgs 81/2008, necessaria in caso di noleggio o concessione in uso
dell’attrezzatura di lavoro senza operatore, deve essere redatta dal datore di
lavoro:
o
indicando il/i
lavoratore/i incaricati all’uso dell’attrezzatura;
o
dichiarando
che i lavoratori sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo
III del D.Lgs 81/2008 e, laddove si tratti di una attrezzatura che ricade
nell’Accordo 22 febbraio 2012, dichiarare anche il possesso dell’abilitazione
per l’addetto all’uso.
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