E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 208 la Legge 18 agosto 2015, n. 141, Disposizioni in materia di agricoltura sociale, che riporto qui sotto integralmente.
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale
aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato
allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare
l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da
garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in
tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o
svantaggiate.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a
realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e
di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di
minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie
mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della
conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie
sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e
di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi
e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,
esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore
al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base
alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto
dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli
enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della
programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attivita'
agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori
agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura
sociale.
Art. 3
Riconoscimento degli operatori
1. Al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di
agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle
prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie
disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli
operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla
gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo
2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori
riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono altresi' le modalita' per il riconoscimento
provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della
presente legge gia' svolgono attivita' di agricoltura sociale da
almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per
l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la
valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le
disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento,
in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal
riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 4
Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori
1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire
organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di
applicazione.
Art. 5
Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali gia' esistenti
nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della
ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli
strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli
imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attivita' di
agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Art. 6
Interventi di sostegno
1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e
ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura
sociale.
2. I comuni definiscono modalita' idonee di presenza e di
valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale
nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei
terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti
pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono
previsti criteri di priorita' per favorire l'insediamento e lo
sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando i
beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le
seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti
ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni
e interventi di sostegno per le attivita' di cui all'articolo 2,
nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le
regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati
allo sviluppo della multifunzionalita' delle imprese agricole e
basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di
sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono
tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti
interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
Art. 7
Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di
seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) definizione di linee guida per l'attivita' delle istituzioni
pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare
riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e
per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di agricoltura
sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e
di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi
riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a
punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza
e sullo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale nel
territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle
buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti
l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento
nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla
migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di
coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione
territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e
degli enti locali.
2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attivita' con
quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura
sociale.
3. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da:
a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,
designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle
organizzazioni medesime;
d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore
maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito
degli operatori gia' attivi nel territorio nel settore
dell'agricoltura sociale;
f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo
11 della medesima legge n. 383 del 2000;
g) due rappresentanti delle organizzazioni della
cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla definizione delle modalita' di organizzazione e di
funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi,
gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque
denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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