Passa ai contenuti principali

La Legge 154/2016, 2° puntata

Proseguo con la pubblicazione degli articoli della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. 

Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Titolo III - DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI



Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
                               Art. 15 
 
Delega al Governo per il riordino  degli  enti,  societa'  e  agenzie
  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
  forestali, per il riassetto del settore ippico e  per  il  riordino
  dell'assistenza  tecnica  agli  allevatori  e  la  revisione  della
  disciplina della riproduzione animale 
 
  1. Al fine di razionalizzare e contenere  la  spesa  pubblica,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli
8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  tenuto  conto  dei
relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  degli  enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento
e gestione delle attivita'  di  sviluppo  e  promozione  del  settore
ippico nazionale, nonche' al riordino  dell'assistenza  tecnica  agli
allevatori, anche attraverso la  revisione  della  legge  15  gennaio
1991, n. 30, in materia di  disciplina  della  riproduzione  animale,
allo scopo di  rendere  maggiormente  efficienti  i  servizi  offerti
nell'ambito del settore agroalimentare. 
  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino degli enti, societa'  ed  agenzie  vigilati
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  il
Governo  e'  tenuto  ad  osservare  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa'  ed
agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle  disposizioni
dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo
criteri di merito e trasparenza che garantiscano  l'indipendenza,  la
terzieta',  l'onorabilita',  l'assenza  di  conflitti  di  interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la  comprovata
qualificazione scientifica e professionale dei  componenti  dei  loro
organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia; 
    b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con  soggetti  esterni
alla  pubblica  amministrazione  e  utilizzando  prioritariamente  le
professionalita' esistenti; 
    c) utilizzo di una quota  non  superiore  al  50  per  cento  dei
risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi  di
finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli  enti  e
societa' disposta a  legislazione  vigente  e  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente comma  per  politiche  a  favore  del
settore agroalimentare, con particolare riferimento allo  sviluppo  e
all'internazionalizzazione del made in  Italy,  nonche'  alla  tutela
all'estero delle produzioni di qualita' certificata; 
    d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) anche  attraverso  la  revisione  delle  funzioni  attualmente
affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema
di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo  nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 della legge  4  giugno  1984,  n.  194,
nonche' del modello  di  coordinamento  degli  organismi  pagatori  a
livello  regionale,  secondo  i  seguenti  indirizzi:  sussidiarieta'
operativa tra livello centrale  e  regionale;  modello  organizzativo
omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi
livelli  regionali;  uniformita'  delle  procedure  e   dei   sistemi
informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve  altresi'
favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del  sistema  dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle  informazioni  da  parte
degli  utenti  e  delle  pubbliche  amministrazioni,  garantendo   la
realizzazione di una piattaforma informatica che  permetta  la  piena
comunicazione  tra  articolazioni  regionali  e  struttura   centrale
nonche' tra utenti e pubblica amministrazione,  attraverso  la  piena
attivazione della Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  di  cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503; 
    e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
al  fine  di  garantire  maggiore  unitarieta'  ed  efficacia,  anche
assicurando la necessaria indipendenza dal  soggetto  erogatore,  con
conseguente   razionalizzazione   o   soppressione   della   societa'
AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento  della  proprieta'
delle  relative  azioni  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero  la  sua
confluenza  in  enti,  societa'  o  agenzie  vigilati  dal   medesimo
Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale,  procedendo  al  relativo  inquadramento  sulla  base   di
un'apposita tabella di corrispondenza e  comunque  prevedendo  che  i
dipendenti  della  predetta  societa'  mantengano  esclusivamente  il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; 
    f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale  risi
al  fine  di  razionalizzarne  l'organizzazione  in  funzione   della
competitivita' del settore; 
    g) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  annuale  dei  dati
economici, finanziari e patrimoniali  relativi  all'ultimo  esercizio
nonche' dei dati della  rendicontazione  delle  attivita'  svolte  da
ciascun ente, societa' o agenzia. 
  3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riassetto delle  modalita'  di  finanziamento  e  di
gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore  ippico
nazionale, il Governo e' tenuto a osservare  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) riordinare le competenze ministeriali in  materia  di  ippica,
comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse,
anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore
e a quota fissa, prevedendo  per  le  scommesse  a  totalizzatore  la
destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per  cento  della
raccolta totale al  pagamento  delle  vincite,  la  stabilita'  degli
attuali livelli  di  gettito  da  destinare  al  finanziamento  della
filiera ippica, nonche' le  modalita'  di  riduzione  delle  aliquote
destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della  raccolta
delle  suddette  scommesse  e  l'introduzione  della  tassazione  sul
margine per le scommesse a  quota  fissa  sulle  corse  dei  cavalli,
stabilendo che una parte dell'aliquota  sia  destinata  alla  filiera
ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di  garantire
ulteriori risorse in favore della filiera ippica; 
    b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente  con
la normativa  europea,  del  soggetto  incaricato  di  costituire  un
organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  cui  demandare  le  funzioni  di
organizzazione  degli   eventi   ippici,   di   ripartizione   e   di
rendicontazione  delle  risorse  di  cui  alle  lettere  d)  ed   e),
consentendo l'iscrizione al medesimo organismo  agli  allevatori,  ai
proprietari di cavalli e alle societa' di  gestione  degli  ippodromi
che soddisfano requisiti minimi  prestabiliti,  e  prevedere  che  la
disciplina  degli  organi  di  governo  dello  stesso  organismo  sia
improntata a criteri  di  equa  e  ragionevole  rappresentanza  delle
diverse  categorie  di  soci  e  che   la   struttura   organizzativa
fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata  la
partecipazione degli allenatori,  dei  guidatori,  dei  fantini,  dei
gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; 
    c)  prevedere,  per  i  primi  cinque  anni  dalla   costituzione
dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione
di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali  e,
successivamente, la costituzione di un apposito organo  di  vigilanza
sulla gestione del medesimo  organismo,  composto  da  rappresentanti
degli stessi Ministeri; 
    d) compatibilmente con la normativa  europea,  prevedere  che  le
quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei  cavalli  destinate
al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b); 
    e)  prevedere  che  gli  stanziamenti  attualmente  iscritti  nel
bilancio  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano
rideterminati e assegnati  all'organismo  di  cui  alla  lettera  b),
tenuto conto delle funzioni a esso  trasferite,  stabilendo  comunque
una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al  20
per cento nel primo anno successivo alla  costituzione  del  medesimo
organismo, al 40 per cento nel secondo anno,  al  60  per  cento  nel
terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere  dal
quinto anno successivo alla costituzione dello stesso  organismo,  al
relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse  di  cui
alla lettera d), con le quote di partecipazione  versate  annualmente
dai soci. 
  4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli  allevatori  e
della disciplina della riproduzione animale  e  tenendo  conto  della
normativa europea in materia, il Governo e'  tenuto  ad  osservare  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  riorganizzazione  del  sistema  di  consulenza  al   settore,
finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi   stabiliti   dalla
politica agricola comune e dalle  norme  nazionali  in  materia,  con
l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto
della necessita'  di  salvaguardare  la  biodiversita',  la  corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico,
il  benessere  animale  e  la  valorizzazione  delle  produzioni   di
qualita'; 
    b) riconoscimento del principio  per  il  quale  l'iscrizione  ai
libri genealogici  e  ai  registri  anagrafici  costituisce  elemento
fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione
d'origine; 
    c)   riconoscimento    del    principio    della    unicita'    e
multifunzionalita'  del  dato  raccolto  per  la  tenuta  del   libro
genealogico  o   del   registro   anagrafico   e   definizione,   con
provvedimento del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi; 
    d) riconoscimento del principio per  il  quale  la  gestione  dei
libri genealogici e dei registri anagrafici e'  necessario  strumento
della   conservazione   della   biodiversita'   animale    e    della
valorizzazione delle razze autoctone; 
    e)  soppressione  dei  riferimenti  agli   enti   scientifici   e
strumentali soppressi a seguito delle normative  di  revisione  della
spesa pubblica; 
    f) previsione della possibilita' di  integrare  il  finanziamento
statale finalizzato alle attivita' gestionali dei  libri  genealogici
mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute
nel  rispetto  della  normativa   europea   in   materia   attraverso
l'espletamento di servizi per i propri  soci  e  utilizzo  di  marchi
collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita'
e  investimenti   riconducibili   all'obiettivo   del   miglioramento
genetico; 
    g) accessibilita' dei  dati  necessari  per  la  prestazione  dei
servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici  o
privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previo parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da rendere nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
data di trasmissione  di  ciascuno  schema  di  decreto  legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli  schemi  dei
decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica  da  cui
risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere  per
l'acquisizione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari,  da  rendere  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  assegnazione.   Qualora   il   termine   per
l'espressione dei pareri parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della  delega  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  6.  Il  Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni
e  con  eventuali  modificazioni,  per  il  parere  definitivo  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, da rendere entro un  mese  dalla  data  di  trasmissione.
Decorso il  predetto  termine,  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati in via definitiva dal Governo. 
  7. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  primo  dei
decreti legislativi in materia di riordino degli  enti,  societa'  ed
agenzie vigilati di cui al comma 1, il  Governo  puo'  adottare,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con  le
modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione  degli
enti, societa' ed agenzie  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, nonche' di  facilitare  un  efficace
controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono  a  pubblicare
in modo visibile e facilmente accessibile  agli  utenti  nel  proprio
sito internet o, in mancanza, nel sito internet del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali: 
    a)  il  bilancio  e  gli  altri  atti  approvati   dagli   organi
amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa
a carico del bilancio medesimo; 
    b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza,  con
indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di  conclusione
e dei relativi costi. 
  9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi  contabili,
gli   organismi   pagatori   regionali   costituiti   in   attuazione
dell'articolo 7 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  relativamente  alla
gestione fuori bilancio dei  fondi  della  Politica  agricola  comune
(PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano
le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  in
accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. 
  10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16 
 
 
            Istituzione della Banca delle terre agricole 
 
  1. E' istituita presso  l'ISMEA,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica e,  comunque,  con  l'utilizzo  delle
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente, la  Banca  delle  terre  agricole,  di  seguito
denominata «Banca». 
  2. La Banca ha l'obiettivo di  costituire  un  inventario  completo
della domanda e dell'offerta dei terreni e  delle  aziende  agricoli,
che  si  rendono   disponibili   anche   a   seguito   di   abbandono
dell'attivita'  produttiva  e  di   prepensionamenti,   raccogliendo,
organizzando e dando pubblicita' alle informazioni  necessarie  sulle
caratteristiche  naturali,  strutturali   ed   infrastrutturali   dei
medesimi, sulle modalita' e condizioni  di  cessione  e  di  acquisto
degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni  di
cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000,
n. 185, e successive modificazioni. 
  3. La Banca e' accessibile a  titolo  gratuito  nel  sito  internet
dell'ISMEA per tutti  gli  utenti  registrati  secondo  le  modalita'
stabilite  dalla  Direzione  generale  dell'ISMEA  ed  indicate   nel
medesimo sito internet. 
  4. In relazione ai terreni di cui al  presente  articolo,  ai  dati
disponibili  e  ai  relativi  aggiornamenti,   l'ISMEA   puo'   anche
presentare  uno  o  piu'  programmi  o  progetti  di   ricomposizione
fondiaria, con l'obiettivo di  individuare  comprensori  territoriali
nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. 
  5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  l'ISMEA  puo'
stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  assessorati  regionali  e
provinciali competenti e promuovere  forme  di  collaborazione  e  di
partecipazione   con   le   organizzazioni   professionali   agricole
maggiormente rappresentative e con  le  universita'  e  gli  istituti
superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze  linguistiche
riconosciute, la  maggiore  rappresentativita'  delle  organizzazioni
locali e'  riconosciuta  a  quelle  maggiormente  rappresentative  in
ambito locale. 
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali
relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data  di  entrata
in vigore della presente legge.
Titolo III  DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Art. 17 
 
 
 Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare 
 
  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero  3),  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, sono premesse le  seguenti  parole:  «qualora  la
rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica  ai  sensi
del comma 4-quater,».
Art. 18 
 
 
                 Assunzione congiunta di lavoratori 
 
  1. Al comma 3-ter  dell'articolo  31  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, le parole: «50  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «40 per cento».  
Art. 19 
 
 
            Disposizioni per agevolare la partecipazione 
                    ai programmi di aiuto europei 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Le  pubbliche  amministrazioni  interessate,  tenuto  conto
delle attribuzioni delle regioni e  degli  enti  locali,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  forniscono  a  titolo  gratuito  ai  soggetti
richiedenti i  contributi  europei  le  informazioni  e  l'assistenza
necessarie, promuovono e attuano  specifiche  procedure  di  gestione
delle  nuove  istanze  che  agevolano  la  fruizione  degli  aiuti  e
predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente»  e'
soppressa. 
  2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata
e adeguata  alla  domanda  e  per  consentire  un  miglior  approccio
collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale,  alle
organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del
latte e  dei  prodotti  lattiero-caseari  di  cui  all'articolo  152,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  sono  rese  disponibili  le
informazioni  relative  ai  propri  soci  contenute   nel   fascicolo
aziendale e nella banca di dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica
utilizzando le  funzionalita'  disponibili  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. 
  3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da  parte  delle
organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente
alle informazioni  utili  allo  svolgimento  delle  funzioni  a  esse
demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato  del
socio produttore. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  della  salute,
sono disciplinate le modalita' per l'accesso alle banche di  dati  ai
sensi dei commi 2 e 3. 
  5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e  3  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 Art. 20 
 
 
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della  pesca
                         e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  comma
132 e' sostituito dal seguente: 
  «132. L'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni  agevolate  o  a
condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo  di
lucro, economicamente e  finanziariamente  sane,  che  operano  nella
trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  della
pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'   dei   beni   prodotti
nell'ambito delle relative attivita' agricole  individuati  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  L'ISMEA  effettua  interventi  finanziari,  a
condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in  societa'  il  cui
capitale sia  posseduto  almeno  al  51  per  cento  da  imprenditori
agricoli,  cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente  e   loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente,  o  in  cooperative  i  cui  soci  siano  in
maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e  finanziariamente
sane, che operano nella distribuzione e  nella  logistica,  anche  su
piattaforma  informatica,  dei  prodotti  agricoli,  della  pesca   e
dell'acquacoltura,  compresi  nell'Allegato  I   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea.  Nel  caso   di   interventi   a
condizioni di mercato, l'ISMEA opera  esclusivamente  come  socio  di
minoranza  sottoscrivendo  aumenti  di   capitale   ovvero   prestiti
obbligazionari  o  strumenti  finanziari  partecipativi.  Nell'ambito
delle  operazioni  di  acquisizione  delle  partecipazioni,   l'ISMEA
stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si
impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito
dal  relativo  piano  specifico  di  intervento,  le   partecipazioni
acquisite. Nel caso di interventi  a  condizioni  agevolate,  l'ISMEA
interviene  tramite  l'erogazione  di  mutui  di  durata  massima  di
quindici anni. I criteri e le modalita' degli  interventi  finanziari
dell'ISMEA sono definiti con decreto del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni  agevolate
da parte dell'ISMEA e' subordinato alla  preventiva  approvazione  di
apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea». 
  2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata.  All'articolo  2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter  sono
abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i  commi
da 1 a 4 sono abrogati.
  Art. 21 
 
Delega al Governo per il riordino degli  strumenti  di  gestione  del
  rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle
competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome  di
Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  attivando  gli  istituti  di  concertazione  con  le
organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo  20
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche  in  attuazione
della normativa dell'Unione europea per la politica agricola  comune,
uno o piu' decreti legislativi  per  sostenere  le  imprese  agricole
nella gestione dei rischi e delle crisi  e  per  la  regolazione  dei
mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in
agricoltura,  favorendo  lo  sviluppo  di  strumenti  assicurativi  a
copertura dei  danni  alle  produzioni,  alle  strutture  e  ai  beni
strumentali alle aziende agricole; 
    b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei  danni
da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela  del
reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori  che
subiscono danni causati da fauna selvatica; 
    c) revisione  della  normativa  in  materia  di  regolazione  dei
mercati con particolare riferimento  alle  forme  di  organizzazione,
accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  e
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione,  che   si
pronunciano  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla   data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. 
  3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del  primo  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma  1
e secondo la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
Art. 22 
 
Disposizioni per lo sviluppo  dei  prodotti  provenienti  da  filiera
  corta, dell'agricoltura biologica  o  comunque  a  ridotto  impatto
  ambientale 
 
  1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati  agricoli
di vendita diretta, di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29  dicembre  2007,  i  comuni  possono
definire  modalita'  idonee  di  presenza  e  di  valorizzazione  dei
prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro  zero,  provenienti  da
filiera  corta,  e  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale  e
di qualita'. 



Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ... 

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...