Proseguo con la pubblicazione degli articoli della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale.
Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Titolo III - DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Titolo II DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Art. 15
Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino
dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della
disciplina della riproduzione animale
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli
8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei
relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti,
societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento
e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore
ippico nazionale, nonche' al riordino dell'assistenza tecnica agli
allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio
1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale,
allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti
nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa' ed
agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo
criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la
terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi,
l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la comprovata
qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro
organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni
alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le
professionalita' esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei
risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di
finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e
societa' disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del
settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla tutela
all'estero delle produzioni di qualita' certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente
affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema
di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,
nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a
livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta'
operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo
omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi
livelli regionali; uniformita' delle procedure e dei sistemi
informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi'
favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei
pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte
degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la
realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena
comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale
nonche' tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena
attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui
all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
al fine di garantire maggiore unitarieta' ed efficacia, anche
assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con
conseguente razionalizzazione o soppressione della societa'
AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprieta'
delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua
confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal medesimo
Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il
personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di
un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i
dipendenti della predetta societa' mantengano esclusivamente il
trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data
di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente
riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi
al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della
competitivita' del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati
economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio
nonche' dei dati della rendicontazione delle attivita' svolte da
ciascun ente, societa' o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riassetto delle modalita' di finanziamento e di
gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico
nazionale, il Governo e' tenuto a osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica,
comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse,
anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore
e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la
destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della
raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita' degli
attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della
filiera ippica, nonche' le modalita' di riduzione delle aliquote
destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta
delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul
margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli,
stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera
ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire
ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente con
la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un
organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di
organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di
rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e),
consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai
proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli ippodromi
che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la
disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia
improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle
diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa
fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la
partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei
gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione
dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione
di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e,
successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza
sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti
degli stessi Ministeri;
d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le
quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate
al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica ai sensi
dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);
e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel
bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano
rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b),
tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque
una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20
per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo
organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel
terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal
quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al
relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui
alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente
dai soci.
4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e
della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della
normativa europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore,
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla
politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con
l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto
della necessita' di salvaguardare la biodiversita', la corretta
gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico,
il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di
qualita';
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai
libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento
fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione
d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicita' e
multifunzionalita' del dato raccolto per la tenuta del libro
genealogico o del registro anagrafico e definizione, con
provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei
libri genealogici e dei registri anagrafici e' necessario strumento
della conservazione della biodiversita' animale e della
valorizzazione delle razze autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e
strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della
spesa pubblica;
f) previsione della possibilita' di integrare il finanziamento
statale finalizzato alle attivita' gestionali dei libri genealogici
mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute
nel rispetto della normativa europea in materia attraverso
l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi
collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita'
e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento
genetico;
g) accessibilita' dei dati necessari per la prestazione dei
servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o
privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei
decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui
risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi in materia di riordino degli enti, societa' ed
agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le
modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli
enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nonche' di facilitare un efficace
controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare
in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio
sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi
amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa
a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con
indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione
e dei relativi costi.
9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili,
gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione
dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla
gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune
(PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano
le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in
accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16 Istituzione della Banca delle terre agricole 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca». 2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicita' alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet. 4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le universita' e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita' delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.Titolo III DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARIArt. 17 Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,».Art. 18 Assunzione congiunta di lavoratori 1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».Art. 19 Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»; b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» e' soppressa. 2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalita' disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario. 3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute e' consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalita' per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3. 5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Art. 20 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa', sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti nell'ambito delle relative attivita' agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa' il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea». 2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, e' abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.Art. 21 Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; b) disciplina dei Fondi di mutualita' per la copertura dei danni da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonche' per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica; c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Art. 22 Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale 1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalita' idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita'.

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