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PSR - Misura 4.1 - le altre regioni: Piemonte

Proseguo con la Misura 4.1 del PSR Piemonte:
- dotazione finanziaria 4.1.1 € 50.000.000,00 + 4.1.2 30.000.000,00
- bando 4.1.1 chiuso alla data del 05/04/2016
- bando 4.1.2 aperto fino alla data del 30/09/2016
- percentuale "base" del contributo del 40%, per giovani agricoltori il 50%, maggiorazione del 10% in caso di interventi in zone di montagna
- interventi irrigui: SI;  risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque (leggi sotto). Nessuna  delle limitazioni  previste  per  gli  interventi  irrigui  con  rispetto  al risparmio  minimo potenziale  si  applica  agli  investimenti  che riguardano  esclusivamente  il  miglioramento  del rendimento energetico  di  impianti  esistenti  o  che  non  incidono  su  corpi  idrici  superficiali  o sotterranei  ma  si  riferiscono  allo  stoccaggio  e/o  riutilizzo  di  acque  riciclate  aziendali,  comprese quelle meteoriche. 
- limite minimo domande € 25.000,00
- limite massimo domande € 250.000,00
- spese generali: sono pure ammessi (se fatturati) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione,  consulenze,  studi  di  fattibilità,  acquisto  di  brevetti  e  licenze) connessi  alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in riferimento alla finanziabilità delle spese generali e tecniche e dei limiti in esse indicati. Non sono previste vidimazioni parcelle, nè preventivi dei professionisti.

Particolarità "Interessanti", che vanno verso la semplificazione e la digitalizzazione (un esempio da seguire):
- la domanda può essere eseguita attraverso il servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), tramite la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) tramite CAA, tramite lo stesso titolare dell'azienda agricola o proprio delegato;
- alla domanda elettronica vanno allegati (elettronicamente) la relazione tecnica ed il business plan;
- tutta la documentazione progettuale, invece, va prodotta entro 30 giorni esclusivamente via PEC (così come chiesi nel lontano 14 dicembre 2012) pena il rigetto della domanda!!


Per gli impianti irrigui viene specificato:

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende beneficiarie. 
Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla  riduzione  di  almeno  il  5%  dei  volumi  prelevati,  preferibilmente  sostituendo  due  o  più  pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo. 
In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
•  il  contatore  inteso  a  misurare  il  consumo  dell'acqua  relativo  all'investimento  dovrà  risultare preposseduto o previsto dal progetto; 
• il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale; 
•  il  beneficiario  sarà  impegnato  ad  utilizzare  l'impianto  secondo  le  migliori  tecniche  utili  ad assicurare il risparmio della risorsa idrica; 
•  qualora  l'investimento  consista  nel  miglioramento/sostituzione  di  un  impianto  di  irrigazione esistente,  esso  dovrà  consentire  un  risparmio  idrico  potenziale  secondo  i  parametri  di  seguito riportati. 
Nel caso di ammodernamento di impianti: 
a)  risparmio  minimo  del  5%,  nel  caso  di  investimento  di  ammodernamento  di  sistemi/impianti  a basso volume; 
b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione; 
Nel caso di riconversione irrigua: 
a)  risparmio  minimo  del  25%  nel  caso  di  riconversione  da  sommersione,  infiltrazione  laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione; 
b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a 
basso volume. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un un'unica  azienda  agricola,  inclusa  l'acqua  venduta  dall'azienda),  pari  ad  almeno  il  50  %  del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. 
Nessuna  delle  limitazioni  previste  per  gli  interventi  irrigui  con  rispetto  al  risparmio  minimo potenziale  si  applica  agli  investimenti  che  riguardano  esclusivamente  il  miglioramento  del rendimento  energetico  di  impianti  esistenti  o  che  non  incidono  su  corpi  idrici  superficiali  o sotterranei  ma  si  riferiscono  allo  stoccaggio  e/o  riutilizzo  di  acque  riciclate  aziendali,  comprese quelle meteoriche. 

Qui sotto tutto il Bando in formato grafico
































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