PSR - Misura 4.1 - le altre regioni: Puglia

Oggi è la volta di esaminare il Bando della Misura 4.1 del PSR della regione Puglia.
- dotazione finanziaria € 350.000.000,00
- bando aperto dal 05/09/2016 al 31/10/2016
- contributo dal 30% al 60%, a seconda dei soggetti che presentano l'istanza
- impianti irrigui ammessi
- nessuna vidimazione parcelle o preventivi professionisti; spese generali al 12%
- trasmissione istanza per PEC


Per quanto riguarda gli impianti irrigui sono ammessi:
interventi  relativi  alla  realizzazione  di  reti  distributive  che consentano  un  risparmio  e  un miglioramento  dell’efficienza  dei sistemi  di  distribuzione  e  alla  realizzazione  di  invasi  di raccolta di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda
Nel caso il Piano Aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell’art. 
46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:  
a) obbligo  di  installazione  di  appositi  contatori  volti  a  misurare  il  consumo  di  acqua  relativo 
all’investimento oggetto del sostegno;  
b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d’acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all’investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l’investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:  
5% nel caso di miglioramento impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);  
25%  nel  caso  di  riconversione  impianti  a  scorrimento  in  un  impianto  di  microirrigazione 
(inclusa sub-irrigazione);  
20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.  
c) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone, per motivi  inerenti  la  quantità  d’acqua,  è  ammissibile  il  solo  miglioramento  di  impianti  irrigui 
preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
l’investimento  garantisce  una  riduzione  effettiva  del  consumo  di  acqua  a livello dell’investimento, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;  
l’investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda, in base ad una valutazione ex-ante, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. 

Qui sotto il Bando in formato grafico






















































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