Ecco gli altri articoli della così detta legge sul caporalato.- Art. 8
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
- Art. 9
Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli
- Art. 10
Riallineamento retributivo nel settore agricolo
Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12
Entrata in vigore
qui sotto gli articoli per esteso
Art. 8
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) non avere riportato condanne penali per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti
contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumita'
pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli
articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di
sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni in
materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente
disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in
solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al
pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti
dalla normativa vigente in materia»;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in
possesso dei requisiti di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' possono
aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli
unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per
l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro agricolo di
qualita', attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150»;
c) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del
Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far
data dalla sua effettiva operativita', dell'Agenzia delle entrate,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data
dalla sua effettiva operativita'»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei
lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle
cooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono
inserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni delle
cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo»;
d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato
del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati
relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di
specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando,
in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri
che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali
e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli
unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti,
sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro,
contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale,
assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni
di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere
c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle
commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare
indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del territorio,
avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si articola in
sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno
stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la
commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le
sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal
comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel
settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei
servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le
sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per la
realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del
trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la
stipula di convenzioni con gli enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una
relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in
particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis)
del medesimo comma»;
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di
persone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al
trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita
convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti
locali possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il
trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali
stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in
ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di
quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della
medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo
periodo »;
g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento
del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle
retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta
modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli
elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e
contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione
da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui
all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I
dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita' telematica,
che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli
adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi
accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
Art. 9 Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli 1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita' anche ai fini della realizzazione di modalita' sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.Art. 10 Riallineamento retributivo nel settore agricolo1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Commenti
Posta un commento