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PSR Sicilia 2014/2020, Misura 4.1, 10° puntata

Oggi riprendo l'esame "in pillole" degli investimenti ammissibili con la Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020, così come sono descritte nelle Disposizioni Attuative.
Oggi ... è arrivato il "momento magico" dell'irrigazione, quell'intervento imprescindibile nelle opere di miglioramento agrario e che nella prima predisposizione delle Disposizioni Attuative era "stato negato", tant'è che scrissi una serie di post intitolando il Bando quale "bando siccagno".
Quella attività di divulgazione del "bando siccagno" fece irritare tantissimo l'Assessore, che su una intervista sul quotidiano LA SICILIA disse che "seminavo paura".
Qui, di seguito, i link per "rinfrescarsi la memoria".


Ebbene ... dopo le "paure seminate", ecco che nelle Disposizioni Attuative è spuntata magicamente la possibilità di effettuare le opere irrigue, così come riporto qui sotto in rigoroso "copia/incolla".

Realizzazione di opere idriche aziendali ed interaziendali collettive, che possono riguardare invasi, opere  di  captazione,  adduzione  e  distribuzione,  impianti  ed  attrezzature,  sistemi per il controllo  ed  il risparmio  idrico,  ivi  compresi  i  contatori;  ricerche  idriche,  opere  di provvista di acqua  per  usi  irrigui, impianti  di  irrigazione  e  di  desalinizzazione  delle acque; per  le  aziende zootecniche  potranno  essere finanziate anche opere di approvvigionamento idrico, compresi i relativi impianti di potabilizzazione.
Gli interventi riguardanti il finanziamento degli impianti di irrigazione dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il Bando, di conseguenza, non sarà "siccagno" ...

E per completezza pubblico il testo del citato art. 46 del Regolamento 1305/2013:

Articolo  46 
Investimenti  nell'irrigazione 
1.  Fatto  salvo  l'articolo  45  del  presente  regolamento,  in  caso di  irrigazione  di  superfici  irrigate nuove  ed  esistenti,  possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano  le  condizioni  stabilite  al  presente  articolo. 

2.  Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla  direttiva  quadro  sulle  acque,  è  stato  precedentemente  no­tificato  alla  Commissione  per  l'intera  area  in  cui  è  previsto l'investimento,  nonché  per  altre  eventuali  aree  in  cui  l'ambiente può  essere  influenzato  dall'investimento.  Le  misure  che  pren­dono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente  all'articolo  11  della  direttiva quadro  sulle  acque che  sono  pertinenti  per  il  settore  agricolo  sono  state  preceden­temente  specificate  nel  relativo  programma  di  misure. 

3.  I  contatori  intesi  a  misurare  il  consumo  di  acqua  relativo all'investimento  oggetto  del  sostegno  sono  o  devono  essere installati  a  titolo  dell'investimento; 

4.  Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastrut­tura  di  irrigazione,  esso,  in  base  ad  una  valutazione  ex  ante, risulta  offrire  un  risparmio  idrico  potenziale  compreso,  come minimo,  tra  il  5 %  e  il  25 %  secondo  i  parametri  tecnici  del­l'impianto  o  dell'infrastruttura  esistente. 
Se  l'investimento  riguarda  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei ritenuti  in  condizioni  non  buone  nel  pertinente  piano  di  ge­stione  del  bacino  idrografico  per  motivi  inerenti  alla  quantità d'acqua: 
a)  l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di  acqua,  a  livello  dell'investimento,  pari  ad  almeno  il  50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimen­to;  e 
b)  in  caso d'investimento in  un  un'unica azienda  agricola, com­porta  anche  una  riduzione  del  consumo  di  acqua  totale dell'azienda  pari  ad  almeno  il  50 %  del  risparmio  idrico potenziale  reso  possibile  a  livello  dell'investimento.  Il  con­sumo  di  acqua  totale  dell'azienda  include  l'acqua  venduta dall'azienda. 
Nessuna  delle  condizioni  di  cui  al  paragrafo  4  si  applica  a  un investimento  in  un  impianto  esistente  che  incida  solo  sull'effi­cienza  energetica  ovvero  a  un  investimento  nella  creazione  di un  bacino  o  un  investimento  nell'uso  di  acqua riciclata che non incida  su  un  corpo  idrico  superficiale  o  sotterraneo. 

5.  Un  investimento  con  un  conseguente aumento  netto  della superficie  irrigata  che  colpisce  un  dato  corpo  di  terreno  o  di acque  di  superficie  è  ammissibile  solo  se: 
a)  lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel  pertinente  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico  per motivi  inerenti  alla  quantità  d'acqua;  nonché 
b)  un'analisi  ambientale,  effettuata  o  approvata  dall'autorità competente  e  che  può  anche  riferirsi  a  gruppi  di  aziende, mostra  che  l'investimento  non  avrà  un  impatto  negativo significativo  sull'ambiente.
Le  superfici stabilite e  giustificate nel  programma  che  non  sono irrigate,  ma  nelle  quali  nel  recente  passato  era  attivo  un  im­pianto  di  irrigazione  possono  essere  considerate  superfici  irri­gate  ai  fini  della  determinazione  dell'aumento  netto  della  super­ficie  irrigata. 

6.  In  deroga  al  paragrafo  5,  lettera  a),  un  investimento  che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere  ammissibile  se: 
a)  l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione  se  da  una  valutazione  ex  ante  risulta  offrire  un risparmio  idrico  potenziale  compreso,  come  minimo,  tra  il 5 %  e  il  25 %  secondo  i  parametri  tecnici  dell'impianto  o dell'infrastruttura  esistente;  e 
b)  l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di  acqua,  a  livello  dell'investimento  complessivo,  pari  ad almeno  il 50 %  del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento  nell'impianto  di  irrigazione  esistente  o  in un  elemento  dell'infrastruttura  di  irrigazione. 
Inoltre,  la  condizione  di  cui  al  paragrafo  5,  lettera  a),  non  si applica  agli  investimenti  per  l'installazione  di  un  nuovo  im­pianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle  autorità  competenti  anteriormente  al  31  ottobre  2013,  se sono  soddisfatte  le  seguenti  condizioni: 
—  il  bacino  in  questione  è  identificato  nel  pertinente  piano  di gestione  del  bacino  idrografico  ed  è  soggetto  ai  requisiti  di controllo  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  3,  lettera  e),  della direttiva  quadro  sulle  acque; 
—  al  31  ottobre  2013  era  in  vigore  un  limite  massimo  sulle estrazioni  totali  dal  bacino  ovvero  un  livello  minimo  di flusso  prescritto  nei  corpi  idrici  interessati  dal  bacino; 
—  tale  limite  massimo  o  livello  minimo  di  flusso  prescritto  è conforme  alle  condizioni  di  cui  all'articolo  4  della  direttiva quadro  sulle  acque;  nonché 
—  l'investimento  in  questione  non  comporta  estrazioni  al  di  là del  limite  massimo  in  vigore  al  31  ottobre  2013  e  non  ne deriva  una  riduzione  del  livello  di  flusso  dei  corpi  idrici interessati  al  di  sotto  del  livello  minimo  prescritto  in  vigore al  31  ottobre  2013. 

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