L'ISMEA ha pubblicato le modalità di rinvio delle rate dei mutui, insieme ad un modello di domanda (trovate entrambi in fondo, in formato grafico).
Le rate di finanziamento possono essere rinviate a causa di:
1. Epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
2. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
3. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
Le rate possono essere rinviate fino a tre anni, a seconda dei casi, e potranno essere scelte le seguenti rimodulazioni dei piani di ammortamento:
a) Rinvio e rimodulazione
a) Rinvio e rimodulazione
b) Rinvio e allungamento
c) Rinvio ed estensione
d) Rinvio e traslazione
In tutte le rate non verranno applicati interessi di mora.
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