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Ecco il Decreto sui vigneti eroici e storici

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto riguardante la Salvaguardia dei vigneti eroici o storici.

Quali sono questi vigneti?

Si definiscono eroici i vigneti ricadenti  in  aree  soggette  a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche' i vigneti situati nelle piccole isole.

Si definiscono storici i vigneti la cui presenza e' segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e' caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

I vigneti eroici sono  individuati  in  base  al  possesso  di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- pendenza del terreno superiore al 30 per cento; 
- altitudine media superiore ai 500 metri  s.l.m.  ad  esclusione dei vigneti situati su altopiano;    
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 
- viticoltura delle piccole isole; 

I vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al  1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate  al  luogo di produzione, debitamente documentate; 
- presenza  di  sistemazioni  idrauliche-agrarie  storiche  o  di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1

Sono, altresi', considerati storici: 
- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di  interesse  storico,  purche'  la  viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione; 
- vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio  di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; 
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani  paesaggistici  volte  alla  conservazione  e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. 

Interventi
Le tipologie di intervento sono volte  al  ripristino,  recupero,  manutenzione  e  salvaguardia  dei
vigneti  di  cui  ai  precedenti  articoli  2  e   3   e   rispondono prioritariamente ad uno o piu' dei seguenti parametri: 
a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densita' dell'impianto,  forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in  legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto e' inserito; 
b) gli interventi effettuati  prevedono  il  consolidamento,  con tecniche  tradizionali,  di  strutture  permanenti  o  semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco,  ciglioni,  inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico; 
c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione  dell'area  in cui e' ricompreso il vigneto; 
d) l'attuazione di interventi che favoriscano la  valorizzazione, la promozione e la pubblicita' delle  produzioni  riconducibili  alla «viticoltura eroica o storica» anche attraverso l'uso di  un  marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento. 

Riconoscimento della condizione di vigneto eroico o storico
- I soggetti interessati presentano alle  regioni  di  competenza, secondo  le  modalita'  dalle  stesse  stabilite,  domanda   per   il riconoscimento  di  vigneto  eroico  o  storico,   allegando   idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3. 
- L'istruttoria per  l'ammissibilita'  delle  domande  di  cui  al precedente comma, e'  svolta  dalle  regioni.  L'elenco  dei  vigneti riconosciuti   storici   o   eroici   e'   tenuto    dalle    Regioni territorialmente competenti ed e' reso pubblico. 

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