Passa ai contenuti principali

C'era una volta una "Regione" che legiferava in agricoltura, 8° puntata


Quando la Regione legiferava in agricoltura, esisteva anche il Consiglio regionale per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 13/86, e che aveva i seguenti compiti:

Art. 34.
E' istituito il Consiglio regionale per l'agricoltura, organo consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con i seguenti compiti:
     a) proporre studi, ricerche ed indagini conoscitive sugli aspetti tecnici, economici e sociali del sistema agricolo regionale, anche in rapporto agli altri settori produttivi e alla politica nazionale e comunitaria;
     b) esprimere parere sui problemi tecnici ed economici riguardanti il sistema agricolo regionale;
     c) proporre iniziative e provvedimenti per regolare, coordinare e potenziare l'azione pubblica per lo sviluppo e il miglioramento del sistema agricolo regionale;
     d) proporre l'adozione degli atti necessari per una gestione finalizzata e programmata della spesa ed esprimere il parere sui criteri e le direttive di attuazione della legislazione agraria;
     e) avanzare proposte per migliorare l'efficienza dell'Amministrazione regionale ed assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa;
     f) avanzare proposte sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
     g) svolgere le funzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88, modificato con legge regionale di ratifica 21 giugno 1948, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni;
     h) verificare l'attuazione della legislazione agraria valutandone gli effetti e l'efficacia nella realizzazione degli obiettivi perseguiti, nonché esaminare l'andamento della spesa e la capacità operativa dell'Amministrazione regionale in rapporto alle esigenze del settore e alle possibilità di intervento offerte dalla legislazione agraria;
     i) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalla legislazione regionale.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può altresì sottoporre all'esame del Consiglio regionale dell'agricoltura argomenti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

 Art. 35.

Il Consiglio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per sua delega, dal direttore dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste per gli interventi strutturali e promozionali ed è composto:
    1) dai direttori dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e delle foreste;
  2) dai presidi della Facoltà di agraria delle università di Palermo e Catania e della Facoltà di veterinaria di Messina;
    3) dal direttore dell'IRCAC;
    4) dal direttore dell'IRFIS;
    5) dal direttore dell'ESPI;
    6) dal presidente dell'ESA o un suo delegato;
    7) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;
   8) da due rappresentanti degli istituti ed enti di credito di cui uno designato dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ed uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane della Sicilia;
   9) da due rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
  10) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 11) da tre membri designati dalle organizzazioni cooperativistiche più rappresentative a livello nazionale e aventi rappresentanza in Sicilia;
 12) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  13) da tre rappresentanti delle Unioni regionali delle associazioni di produttori agricoli;
  14) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori;
  15) dal Presidente dell'Istituto regionale della vite e del vino;
 16) da un rappresentante della Consulta regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;
 17) da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica, che svolge funzioni di segretario.

Art. 36.
I componenti del consiglio che non ne fanno parte per ragioni di carica sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
     Il Consiglio è costituito e svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione di qualcuno dei componenti indicati ai numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del precedente art. 35 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
     I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, da coloro che ne fanno le veci.
     Il Consiglio dura in carica tre anni.

 Art. 37.
     La convocazione del Consiglio è demandata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
     Il Consiglio si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l'anno.
     I membri che fanno parte del Consiglio e dei sottocomitati, previsti dal successivo art. 38, non per ragioni di carica sono dichiarati decaduti se, nel corso dell'anno, non partecipano a due sedute senza giustificato motivo.

 Art. 38.
     Il Consiglio regionale dell'agricoltura può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie [25].
     Possono essere chiamati a far parte dei sottocomitati anche docenti universitari e persone di comprovata esperienza nella materia trattata estranee al Consiglio regionale dell'agricoltura [26].
     Alla costituzione dei sottocomitati si provvede, su proposta del consiglio regionale dell'agricoltura e sentita la Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

Art. 39.
     Il Consiglio regionale dell'agricoltura può chiedere che siano sentiti rappresentanti di enti ed organismi pubblici nonché persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame.

 Art. 40.
     E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la segreteria del Consiglio regionale per l'agricoltura, coordinata dal dirigente cui sono attribuite le funzioni di segretario a norma dell'art. 35, n. 17 della presente legge.
     L'ufficio di cui al precedente comma:
     a) svolge i compiti di segreteria ed assicura tutti gli adempimenti necessari per il funzionamento del Consiglio;
     b) cura la raccolta, la conservazione, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento, da parte del Consiglio, dei compiti indicati all'art. 34 della presente legge;
     c) predispone la documentazione ed esegue le ricerche e le analisi utili alla trattazione di quanto viene sottoposto all'esame del Consiglio;
     d) organizza la sistematica raccolta dei dati relativi a quanto prescritto dalla lettera h dell'art. 34 della presente legge e sottopone al Consiglio una relazione annua sull'attuazione della legislazione agraria e sull'andamento della spesa.
     I direttori preposti ai singoli rami dell'amministrazione regionale e i dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti a fornire alla segreteria del Consiglio regionale dell'agricoltura, su richiesta della medesima, tutti gli elementi utili per l'assolvimento da parte del Consiglio regionale suddetto dei compiti attribuitigli dalla legislazione regionale.
     5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello nazionale;
     6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
     7) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori.
     I membri del consiglio che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio e non possono essere riconfermati.
     Alla nomina dei componenti del consiglio provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente ai componenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 di terne designate dalle rispettive organizzazioni.
     Il Consiglio, nel caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato e può operare purché sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.
     Il Consiglio è nominato, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute esperti, rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito.
 Art. 42.
     Presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituito il Consiglio provinciale dell'agricoltura con le seguenti attribuzioni:
     1) formulare proposte in ordine alle esigenze della agricoltura della provincia, in relazione alle problematiche specifiche dei diversi comparti produttivi, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle singole produzioni;
     2) proporre iniziative e direttive per migliorare, coordinare e potenziare l'intervento pubblico in agricoltura;
     3) esaminare lo stato di attuazione delle leggi e degli interventi;
     4) verificare l'andamento della spesa;
     5) esaminare eventuali problemi riguardanti l'attuazione degli interventi e l'erogazione degli incentivi formulando proposte per la soluzione degli stessi.
     Il Consiglio, altresì può essere sentito su tutte le materie e gli argomenti per i quali l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o l'ispettore provinciale dell'agricoltura crede opportuno interpellarlo.
     Le proposte formulate dal Consiglio sono trasmesse all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 43.
     Il Consiglio provinciale dell'agricoltura è presieduto dall'ispettore provinciale competente per territorio ed è composto:
     1) dall'ispettore ripartimentale delle foreste o da un suo delegato;
     2) da un dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura con funzioni di segretario;
     3) da un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo all'uopo designato;
     4) da sette rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria rappresentate nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro [27];
     5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e di tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello nazionale;
     6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
     7) da un rappresentante dell'associazione regionale allevatori;
     8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali [28].
     I membri del consiglio che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio e non possono essere riconfermati.
     Alla nomina dei componenti provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente ai componenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 di terne designate dalle rispettive organizzazioni.
     Il Consiglio, nel caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato e può operare purchè sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.
     Il Consiglio è nominato, in prima sede di applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute esperti, rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito.

... domani continua ...

Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ... 

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...