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La grande beffa, ovvero il Decreto Ministeriale "di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo", 3° puntata

 

Continuo oggi a riportare il contenuto del decreto ministeriale beffa.

Art. 3 Domanda di sostegno 
1.  Le  domande  di  sostegno,  in  modalita'  telematica,   devono riguardare le attivita'  specificate  al  comma  2  dell'art.  4  del decreto 25 luglio 2019 e  sono  presentate  all'AGEA  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana del presente decreto, secondo modalita' stabilite  dall'AGEA stessa. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno di almeno due ettari, codificata come agrumeto nel piano  di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente. 
2. Le domande devono contenere almeno  i  seguenti  elementi:  dati anagrafici e CUA del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione  specifica
della superficie oggetto di  intervento  e  riferimenti  catastali  e grafici  relativi  all'agrumeto.  Alle  domande  viene  allegata   la seguente documentazione: 
a)   documentazione   rilasciata   dal   servizio   fitosanitario competente  per  territorio,  attestante  che  l'unita'   produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da virus della tristeza o del mal secco, in misura non  inferiore  al 30% delle piante; 
b) prospetto con le specie del genere citrus e le varieta' che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i  portainnesti  che  si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono  tolleranza  nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza  Virus, elencati  nell'allegato  1  al  decreto  25  luglio  2019,  o   altri autorizzati dal competente servizio fitosanitario aventi le  medesime caratteristiche; 
c)  copia  della  documentazione  attestante  l'adesione  ad  una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed  estratto della delibera regionale dalla quale risulti  l'elenco  dei  prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori;  
d) dichiarazione che  sulla  stessa  superficie  non  sono  stati chiesti, ne' saranno chiesti, altri aiuti pubblici  per  la  medesima finalita'; 
e) impegno a mantenere l'investimento per un  periodo  di  almeno cinque anni a decorrere  dalla  data  di  erogazione  del  saldo  del contributo; 
f)  eventuale  consenso  sottoscritto  dal   proprietario   della superficie agrumetata  qualora  il  richiedente  sia  conduttore  non proprietario; 
g) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione di cui al comma 6 dell'art. 4. 

Art. 4 - Contributo ammissibile e anticipazione 
1. AGEA effettua l'istruttoria delle domande e predispone  l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile  il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2. 
2. Il contributo  per  ciascuna  domanda  ritenuta  ammissibile  e' calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di  spesa  come risultante dal documento allegato alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 e  successive  modifiche  ed  integrazioni;  tale massimale e' determinato dalle voci di spesa di cui  all'allegato  al presente decreto  e  computato  in  complessivi  euro  14.085,00  per ettaro. 
3. I contributi di cui al comma  2  vengono  assegnati,  sino  alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art.  1,  comma 2,  tenendo  conto  della  priorita'  per  i  richiedenti   soci  di organizzazioni    di    produttori    ortofrutticoli     riconosciute esclusivamente per uno o piu' prodotti ricompresi  nel  codice  della nomenclatura comune doganale NC 0805. 
4. AGEA conclude l'istruttoria delle domande  entro  trenta  giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione  delle  stesse  e pubblica la lista degli ammessi dandone  contemporanea  comunicazione
agli stessi, ai quali e' concesso il  termine  di  dieci  giorni  per accettare, ovvero rinunciare al sostegno. 
5. L'importo  complessivo  derivante  da  eventuali  rinunce  viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 3.  
6. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle  operazioni, il beneficiario puo' richiedere un pagamento in anticipo,  pari  all'80% del   contributo   concesso,   previa   presentazione   di   garanzia
fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta. 

... domani conntinua ...

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