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La grande beffa, ovvero il Decreto Ministeriale "di concessione dei contributi destinati al settore agrumicolo", 4° puntata

 

Continuo con l'esposizione degli articoli che compongono il decreto-beffa agrumi.

Art. 5  - Erogazione del contributo e saldo 

1. Entro nove mesi  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui all'art. 4, comma 4, i produttori beneficiari  devono  completare  le operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta di contributo corredata dalla relativa  rendicontazione  delle  spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in  allegato  al presente decreto.
2
. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese  rendicontate e ammesse di cui al comma 1,  viene  erogato  entro  sessanta  giorni dalla presentazione dalla relativa richiesta  e  previo  espletamento con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un  sopralluogo nelle  superfici  oggetto  di  reimpianto  o  controlli  equivalenti, secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA. 
3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto  deve  essere almeno  di  categoria  CAC  (Conformitas  Agraria  Communitatis),  in conformita' al decreto legislativo  25  giugno  2010,  n.  124  e  al decreto del direttore generale dello sviluppo  rurale  del  Ministero per le politiche agricole alimentari e  forestali  6  dicembre  2016, nonche' qualificato come tale  nella  documentazione  prevista  dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo  di  piante  certificate,  la cartellinatura attestante la certificazione dovra' essere conforme al suddetto decreto 6 dicembre 2016. 
4. Ove, in fase di controllo, risulti una  differenza  in  negativo tra  la  superficie  realizzata  e  quella  oggetto   della   domanda approvata, il contributo viene  ridotto  proporzionalmente.  Se  tale differenza supera il 50% non e' concesso alcun sostegno per  l'intera operazione. 
5. L'importo del contributo erogato non puo' superare in ogni  caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della   Commissione,   cosi'   come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 

 Art. 6 - Diposizioni finali 

1. AGEA stabilisce con propria circolare le modalita' attuative del presente decreto e trasmette al Ministero  delle  politiche  agricole alimentari   e   forestali   la   situazione   conclusiva    relativa all'istruttoria  delle  richieste  di  contributo,  con   indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili  e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e, con  periodicita'  bimestrale,  i  contributi  erogati  ed  eventuali ulteriori indicazioni. 


... domani continua  ...

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