E' stata pubblicata ieri la prima Ordinanza Commissariale per l'emergenza Idrica in agricoltura e zootecnia, che pubblico qui in formato grafico.
L'Ordinanza prevede:
- deroga per il periodo necessario al superamento della criticità idrica, alle prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 187 del 23 giugno 2022
- semplificazione delle procedure per consentire l’attingimento nei corsi d’acqua ai fini degli usi di acqua per gli animali da allevamento e per l’irrigazione di soccorso delle colture
Art. 1
Non sono subordinati alle prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 187 del 23 giugno 2022 gli interventi di modesta entità che interessano alvei di corsi d’acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte di consorzi di bonifica, imprese agricole e/o zootecniche, limitatamente alle opere provvisionali di presa per la derivazione e il prelievo dell’acqua, per la durata limitata allo stato di severità idrica elevata o severa, attestata dall’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici dell’Autorità di Bacino e destinate all’approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche di un quantitativo di acqua sufficiente alla sussistenza degli allevamenti e delle aziende agricole di quantitativi minimi necessari all’irrigazione di soccorso che garantisca la vita delle colture impiantate.
Art. 2
L’azienda dovrà fare comunicazione all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura specificando le finalità del prelievo e attestando il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3. L’Ispettorato con cadenza mensile trasmetterà le istanze di prelievo all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.
Art. 3
Per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1 si dispone il rispetto delle seguenti prescrizioni:
i lavori dovranno essere realizzati esclusivamente durante il periodo di magra del corso
d’acqua;
dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che sia in fase di esecuzione di lavori che al termine degli stessi il corso d’acqua non dovrà in alcun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
in alcun modo dovrà essere parzializzata la sezione di deflusso del corso d’acqua, deflusso che dovrà essere garantito in ogni circostanza;
l’opera di presa non dovrà costituire nocumento alcuno all’equilibrio idrico e geomorfologico del corso d’acqua;
dovrà essere garantita, entro trenta giorni dalla cessazione della dichiarazione di criticità elevata, la rimozione delle opere eseguite e il perfetto ripristino dello stato dei luoghi, attività che dovranno essere eseguite a cura e spese della Ditta che ha realizzato le opere medesime.
A ripristino ultimato la Ditta avrà l’onere di inviare apposita comunicazione all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che lo inoltrerà all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio e all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, allegando idonea documentazione fotografica dalla quale dovrà desumersi l’avvenuto ripristino dei luoghi a regola d’arte.
Art. 4
Rimangono impregiudicate le attività di controllo, di vigilanza e di Polizia idraulica da parte delle Autorità competenti in merito all’osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento e al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.
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