Oggi pubblico altri due articoli del disegno di legge di riordino dei consorzi di bonifica, sempre relativi alla contribuzione consortile ed in particolare:
- Piano regionale di classifica unico
- Piano di riparto dei contributi consortili
Art. 21.
Piano regionale di classifica unico
1. Ogni piano di classifica consortile confluisce nel
piano regionale di classifica unico.
2. Il piano regionale di classifica unico è redatto
dall'ufficio interconsortile ed è pubblicato per
quindici giorni nell'albo e nel sito web istituzionale
di ciascun consorzio nonché negli albi dei comuni che
in tutto o in parte ricadono in ciascun comprensorio di
bonifica e di irrigazione. Trascorso il termine di
pubblicazione, i relativi atti, con le eventuali
osservazioni, sono trasmessi da parte dell'ufficio
interconsortile all'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea che, dopo l'istruttoria, predispone il
provvedimento di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei piani di
classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei
contributi consortili è effettuata sulla base dei piani
di classifica vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 22.
Piano di riparto dei contributi consortili
1. I proprietari di beni immobili situati nel
perimetro di contribuenza, che traggono beneficio dalle
opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, sono
obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di
irrigazione relativi ai costi per la manutenzione,
esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica
e di irrigazione e per il funzionamento del consorzio,
nei limiti dei costi sostenuti per l'attività
istituzionale. Il contributo imposto dal consorzio
costituisce onere reale sull'immobile e ha natura
tributaria.
2. Ciascun consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun
anno, sulla base dei costi di cui al comma 1 risultanti
dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di
riparto degli stessi, tra i proprietari contribuenti,
sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano
di classifica di cui all'articolo 20 della presente
legge e lo trasmette all'ufficio interconsortile ai
fini dell'aggiornamento del piano di classifica unico.
3. La riscossione dei contributi di bonifica è
effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del
consorzio, mediante versamento diretto da parte del
consorziato o ricorrendo alla riscossione spontanea di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46. È facoltà del consorzio di attivare, prima
dell'avvio della riscossione coattiva, appositi
strumenti per la messa in mora e il recupero
stragiudiziale dei crediti da riscuotere. A tal fine il
consorzio può avvalersi di soggetti terzi in possesso
di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività
di recupero. I costi per la messa in mora e sollecito
sono a carico del consorziato moroso.
4. L'erogazione dei servizi consortili, anche
irrigui, è subordinata alla verifica della regolarità
dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta
regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Il
consorzio non può in ogni caso interrompere il servizio
irriguo senza previa contestazione al consorziato
moroso.
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