Oggi pubblico altri articoli del disegno di legge del riordino dei Consorzi di Bonifica, relativi a "Funzioni e attività dei consorzi di bonifica e di irrigazione".
Art. 23.
Compiti e funzioni dei consorzi di bonifica e di
irrigazione
1. Ai consorzi di bonifica e irrigazione competono le
seguenti funzioni istituzionali:
a) la predisposizione del piano comprensoriale di
bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio
rurale;
b) la progettazione, la realizzazione, la
manutenzione e l'esercizio di tutte le opere di
bonifica e di irrigazione indicate al precedente
articolo 2, per il tramite dell'ufficio
interconsortile, anche mediante accordi ai sensi
dell'articolo 22 della legge regionale 21 maggio 2019,
n. 7, convenzioni con enti locali o altri soggetti
pubblici interessati;
c) la promozione e la realizzazione di progetti di
ricerca e di formazione per lo sviluppo del territorio
rurale, anche attraverso l'avvio di collaborazioni e la
sottoscrizione di protocolli di intesa con enti di
ricerca pubblici o privati;
d) l'adozione di misure di efficienza energetica,
idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e
dei programmi di interesse regionale realizzati a
valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei
fondi europei e nazionali.
2. Ogni consorzio svolge, inoltre, previa delega da
parte dell'ente competente, le seguenti funzioni:
a) promuove e realizza interventi mirati alla tutela
delle acque utilizzate a scopi irrigui e al risanamento
dei relativi corpi idrici. A tal fine, il consorzio
collabora con le autorità competenti, cui spettano i
relativi oneri;
b) partecipa all'esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del suolo, come previsto
dall'articolo 62 del d.lgs. n. 152/2006. A tal fine, il
consorzio, mediante appositi accordi di programma e
convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici
interessati, realizza gli interventi di
riqualificazione e di manutenzione straordinaria delle
opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche,
finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto
idrogeologico e del rischio di desertificazione;
c) è presidio territoriale per gli interventi di
prevenzione delle emergenze idrauliche e idrogeologiche
e diretti al contenimento del rischio idrogeologico,
idraulico e sismico, necessari per un'efficace azione
di protezione civile, anche in ordine all'utilizzo
della viabilità e della stabilità dei versanti;
d) realizza e cura la manutenzione di percorsi
ecologici di viabilità lenta, legati alla rete
idraulica superficiale, e redige piani di gestione
della rete ecologica dei siti di interesse europeo,
adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della
manutenzione, della gestione e dell'esercizio delle
opere idrauliche di competenza. Il consorzio può
esercitare la funzione di coordinamento dei propri
consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di
iniziative agroambientali in grado di incidere sul
regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle
acque defluenti nella rete di bonifica e di
irrigazione;
e) promuove, progetta e realizza impianti per l'uso
agricolo, paesaggistico, naturalistico e per altri usi
non potabili delle acque reflue urbane, svolgendo
attività con altri enti competenti in materia.
3. Per lo svolgimento delle sopra elencate attività e
di quelle di cui al successivo comma 4, lettere c) e
f), i consorzi si avvalgono del personale di cui
all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995,
n. 45, al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale
1 febbraio 2006, n. 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14 e
all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5, transitato nei consorzi secondo le modalità di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 37 della presente
legge. L'Amministrazione regionale per le finalità di
cui al presente comma organizza appositi corsi di
aggiornamento e formazione del personale.
4. Ciascun consorzio può inoltre:
a) formulare, anche ai fini dell'inserimento nel
piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio rurale, proposte concernenti
l'imposizione di prescrizioni e di vincoli finalizzati
alla tutela e alla conservazione del territorio;
b) formulare proposte in vista dell'adozione degli
atti di pianificazione territoriale;
c) concorrere, nell'esercizio di funzioni di
controllo e vigilanza, al rispetto delle prescrizioni e
dei vincoli ove delegato dalle amministrazioni
pubbliche di competenza;
d) esprimere pareri sulle domande di concessione e
derivazione di acque pubbliche aventi rilevanza per il
comprensorio;
e) attivare convenzioni con altri enti finalizzate
alla esecuzione della manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere insistenti nel territorio
comprensoriale;
f) curare l'attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti stradali rurali e
interpoderali, la cui titolarità è trasferita ai
consorzi, della rete di elettrificazione rurale e di
quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di
natura pubblica, insistenti all'interno dell'area
consortile attrezzata.
5. Ai consorzi di bonifica e irrigazione è affidata
in concessione dalla Regione o da altri enti pubblici
regionali, con oneri a carico del concedente, la
progettazione, l'esecuzione, la gestione e la
manutenzione di opere pubbliche, comprese quelle
relative agli interventi di bonifica e irrigazione
previsti nei piani di bacino e nei programmi di
intervento di cui al d.lgs. n. 152/2006.
Art. 24.
Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio rurale e piani comprensoriali
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea, è approvato il piano generale di
bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio
rurale.
2. Il piano generale di bonifica e di irrigazione e
di tutela del territorio rurale, redatto dall'ufficio
interconsortile, definisce:
a) il quadro generale, le criticità e le prospettive
di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione
del territorio rurale siciliano;
b) l'indicazione dei principali interventi da
realizzare, specificandone tempi ed entità di massima
delle risorse occorrenti;
c) le modalità di coordinamento con gli altri
strumenti di pianificazione vigenti, con particolare
riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di
bacino del distretto idrografico della Regione
siciliana di cui all'articolo 3 della legge regionale 8
maggio 2018, n. 8.
3. Il piano generale recepisce i piani comprensoriali
di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio
rurale articolati per ciascun comprensorio di bonifica
e di irrigazione, redatti da ciascun consorzio.
4. Il piano comprensoriale di bonifica e di
irrigazione prevede:
a) la delimitazione del territorio in zone omogenee
di rischio idraulico e idrogeologico, in aderenza con
gli strumenti di pianificazione vigenti, con
l'indicazione per ciascuna zona delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo
idrografico e degli interventi di bonifica e di
irrigazione e di tutela del territorio da realizzare
secondo l'ordine di priorità;
b) l'individuazione delle opere pubbliche di
bonifica, di irrigazione e delle altre opere necessarie
per la tutela e la valorizzazione del territorio, ivi
comprese le opere minori, ossia le opere di competenza
privata ritenute obbligatorie previste dall'articolo 25
della presente legge, stabilendo le priorità di
esecuzione;
c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
finalizzate a garantire l'efficienza dell'attività di
captazione, di provvista, di adduzione e di
distribuzione delle risorse idriche per fini irrigui
agricoli.
5. I piani comprensoriali sono attuati da ciascun
consorzio mediante programmi triennali, il cui
contenuto, le modalità di esecuzione e le procedure di
attuazione sono approvati con apposito decreto emanato
dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano comprensoriale.
6. Il piano generale e i piani comprensoriali di
bonifica e di irrigazione del territorio rurale hanno
validità di sei anni e restano efficaci fino
all'approvazione dei nuovi piani.
7. Nel caso in cui il consorzio ometta di predisporre
o di aggiornare il piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio, l'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea provvede a diffidare il consorzio
fissando un termine entro il quale adempiere, decorso
inutilmente il quale sono attivati i poteri sostitutivi
con oneri a carico del consorzio.
8. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 8
dell'articolo 37 della presente legge, si applica la
pianificazione e programmazione vigente approvata dai
commissari straordinari dei consorzi di bonifica e di
irrigazione Sicilia orientale e Sicilia occidentale, di
cui all'articolo 13 della legge regionale n. 5/2014.
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