Oggi pubblico altri tre articoli del disegno di legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica.
Art. 25.
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo
1. I consorziati hanno l'obbligo di eseguire e
mantenere le opere minori, di interesse particolare dei
propri fondi o comuni a più fondi, in conformità al
piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di
tutela del territorio. Ciò al fine di assicurare lo
scolo delle acque, di completare la funzionalità delle
opere irrigue e di non pregiudicare la funzionalità
delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. In caso di inerzia, d'ufficio ovvero su istanza di
parte, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in
mora, le opere di cui al comma 1 sono eseguite in via
sussidiaria dal consorzio in nome e per conto degli
obbligati, ponendo a loro carico i relativi costi.
3. La ripartizione dei costi per i lavori comuni a
più fondi è effettuata dal consorzio.
Art. 26.
Convenzioni con gli imprenditori agricoli
1. Allo scopo di valorizzare risorse, professionalità
ed esperienze dei territori di competenza, i consorzi,
nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, per finalità di comune interesse e nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, non
discriminazione, rotazione e trasparenza, possono
affidare i lavori di propria competenza agli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, iscritti al registro delle imprese e nel
catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso
ciascun consorzio, che operano nel territorio del
comprensorio di riferimento.
Art. 27.
Accordi, intese e convenzioni
1. Ciascun consorzio stipula intese e convenzioni con
i comuni, con gli enti gestori del servizio idrico
integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI)
nonché con le organizzazioni di categoria, per la per
la gestione comune di servizi e per la gestione e
realizzazione di opere. Stipula, altresì, protocolli
con il Dipartimento regionale della protezione civile
allo scopo di coordinare gli interventi in caso di
eventi straordinari o di emergenze a tutela del suolo e
per la gestione delle risorse idriche e delle strade
rurali.
2. La Regione promuove accordi di programma tra
consorzi, comuni e atri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 nonché patti territoriali e intese
istituzionali per il coordinamento delle reciproche
azioni.
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