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Importanti provvedimenti per l'agricoltura ieri in Gazzetta Regionale

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di ieri è stata pubblicata la L.R. n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009"
Art. 17.
Credito agrario di esercizio a tasso agevolato 1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l'anno 2008 ed agli inizi dell'anno 2009, nonché dell'aggravarsi dell'attuale crisi congiunturale, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni: a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi; b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, in essere prima della data di pubblicazione della presente legge o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni. 2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata. 3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. 4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008: a) 8.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a); b) 12.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).
Art. 18. Consolidamento delle passività onerose in agricoltura
1. La Regione sostiene la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese del settore agricolo aventi sede nel proprio territorio. Sono beneficiarie dell'intervento le imprese agricole, singole o associate, rispondenti ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. La Regione concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, comprese le passività arretrate, e per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione e derivanti da operazioni creditizie in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e fornisce le garanzie sussidiarie o le controgaranzie a supporto di quelle già offerte dai confidi in favore degli istituti di credito, ai sensi della vigente normativa regionale. 3. Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al tasso agevolato, pari al 30 per cento del tasso ufficiale della Banca centrale europea, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il contributo è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali, costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti. 4. Per gli interventi di capitalizzazione, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitali investiti, ai soggetti di cui al comma 1 può essere concesso, per l'aumento del capitale sociale, un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento dell'incremento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci. Alle sole organizzazioni dei produttori riconosciute e alle aziende ad esse associate può essere concesso, in aggiunta al contributo di cui al presente comma, un ulteriore contributo sugli interessi nella misura del 70 per cento del prestito finalizzato all'aumento del capitale, al fine di favorire i soci nella sottoscrizione delle rispettive quote. La durata massima del prestito è fissata in anni cinque, al tasso agevolato di cui al comma 3. 5. Sono trasformate in mutui ventennali a tasso agevolato le seguenti passività definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge: a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento; b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve, fino a un massimo di diciotto mesi; c) scoperti di conto corrente bancario; d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine; e) prestiti dei soci. 6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali. 7. I soggetti beneficiari effettuano l'aumento di capitale sociale per un importo almeno pari ad una annualità di ammortamento del prestito da consolidare. 8. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 5.000 migliaia di euro.9. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della stessa procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
Art. 19. Proroga della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie e ristrutturazione delle passività a tasso agevolato
1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dell'attuale grave crisi economica mondiale o del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, gli Istituti di credito prorogano fino a diciotto mesi le esposizioni di natura agraria scadute alla data del 31 dicembre 2008, nonché le esposizioni delle aziende agrumicole, ortofrutticole e serricole, con scadenza sino alla rata del 31 maggio 2009, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento delle singole scadenze. 2. Le domande di ammissione al beneficio della proroga sono presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 3. Le operazioni prorogate ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di ristrutturazione secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, ed in tal caso la data di scadenza della proroga coincide con la data della stessa ristrutturazione e comunque non pu= superare la data del 31 dicembre 2009. A tal fine le richieste di ristrutturazione sono avanzate agli Istituti di credito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le esposizioni riferite alle aziende agrumicole, frutticole e serricole richiamate al comma 1, per le quali la domanda è avanzata entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esposizione. 4. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, è così sostituito: "5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009".5. Le operazioni di ristrutturazione di cui alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 14, e di cui al presente articolo, sono assistite dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

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