05 febbraio, 2013

IGP per la carota di Ispica

Dopo un lungo percorso burocratico nella GURI di ieri, la n. 29, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 15 gennaio 2013
Riconoscimento del Consorzio di Tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica»


IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere prodotti di qualita'  aventi  determinate  caratteristiche
attribuibili  ad  un'origine  geografica  determinata  e  di   curare
l'informazione del consumatore idonea a consentirgli  l'effettuazione
di scelte ottimali; 
  Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili  in  maniera
efficace dai consorzi di tutela, in quanto  costituiti  dai  soggetti
direttamente coinvolti nella filiera  produttiva,  con  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono  ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «Disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «Individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle
Denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   Indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma  17
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art.  14,  comma
16  della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto 12 ottobre  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del  21  novembre
2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14,  comma
15, lettera d) della legge  n.  526/1999,  sono  state  impartite  le
direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle  IGP  con  l'Ispettorato  centrale   repressione   frodi,   ora
Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi
dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati  decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato  decreto  del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi  ai  requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea  L  335
del 18 dicembre 2010 con il quale e' stata registrata la  indicazione
geografica protetta «Carota novella di Ispica»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Vista l'istanza presentata dal consorzio di  tutela  I.G.P.  Carota
novella di Ispica con sede legale in via Benedetto Spadaro  n.  97  -
97014 Ispica (Ragusa), intesa ad  ottenere  il  riconoscimento  dello
stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della
citata legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cerali  non   trasformati»   individuata
all'art. 2, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel  periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle
attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «Suolo  e
salute S.r.l.», autorizzato a  svolgere  le  attivita'  di  controllo
sulla indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
consorzio di tutela I.G.P.  Carota  novella  di  Ispica  al  fine  di
consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e
specificatamente indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del consorzio di  tutela  I.G.P.  Carota  novella  di
Ispica, con sede legale in via Benedetto Spadaro n. 97 - 97014 Ispica
(Ragusa), e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative  ai  requisiti
di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  Denominazioni  di
origine protetta  (DOP)  e  delle  Indicazioni  geografiche  protette
(IGP). 
                               Art. 2 
 
  1. Il  consorzio  di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n.  526,  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla
IGP «Carota novella di Ispica» registrata  con  regolamento  (UE)  n.
1214  della  Commissione  del  17  dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010. 
  2. Gli atti del consorzio di cui al  comma  precedente,  dotati  di
rilevanza esterna, contengono gli estremi  del  presente  decreto  di
riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti,  anche  non
consortili,  aventi  quale  scopo  sociale  la  tutela   dei   propri
associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto
incaricato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma  1  per  la
IGP «Carota novella di Ispica». 
                               Art. 3 
 
  1. Il consorzio di cui all'art. 1 non puo'  modificare  il  proprio
statuto e gli  eventuali  regolamenti  interni  senza  il  preventivo
assenso  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
                               Art. 4 
 
  1. Il consorzio di cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare,  nell'ambito
dell'incarico  conferitogli  con  l'art.  2  del  presente   decreto,
l'attivita' di autocontrollo  svolta  dai  propri  associati  e,  ove
richiesto,  dai  soggetti  interessati  all'utilizzazione  della  IGP
«Carota novella di Ispica» non  associati,  a  condizione  che  siano
immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato. 
                               Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione dei costi derivanti  dalle  attivita'  dei  consorzi  di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo  della  IGP  «Carota
novella di Ispica» appartenenti alla categoria «produttori  agricoli»
nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata
dall'art. 4, lettera b) del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modificazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  Denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  Indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela. 
                               Art. 6 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che  comporta
l'obbligo delle prescrizioni  previste  nel  presente  decreto,  puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  consorzi  di  tutela
delle Denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  Indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari

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