Nella GURI di ieri, la n. 27 è stato pubblicata la Legge che regola e norma gli spazi verdi urbani.
Qui sotto ne riporto per intero tutto il testo.
LEGGE
14 gennaio 2013 , n. 10
Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
(GU
n.27 del 1-2-2013)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di
Giornata nazionale degli alberi
1.
La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata
nazionale
degli
alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione
dell'ambiente
e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del
protocollo
di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n.
120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione
del
dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il
miglioramento
della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle
tradizioni
legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita'
degli
insediamenti urbani.
2.
Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni
ordine
e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione
superiore,
di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca e con il Ministero delle politiche
agricole
alimentari e forestali, iniziative per promuovere la
conoscenza
dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai
fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale,
l'educazione
civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per
stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione
delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane,
strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
di
tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e'
intitolata
ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e
sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le
istituzioni
scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le
regioni
e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in
aree
pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine
di
specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali
regionali,
preferibilmente di provenienza locale, con particolare
riferimento
alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con
modalita'
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle
risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato.
Art. 2
Modifiche alla legge 29 gennaio
1992, n. 113
1.
Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il
comune
di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,
alla
legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni»
sono
inserite
le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»,
le
parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro
sei
mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono
inserite le
seguenti:
«e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine,
i
seguenti
periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo
migliore
per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere
differita
in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di
ordine
tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si
applicano
le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
salvo
che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a
vincolo
monumentale»;
b)
all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.
Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico
comunale
fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia
dell'albero
e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona
che
ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce
una
procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al
miglioramento
urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese
od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;
c)
dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore
della
presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e
classificare
gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo
territorio,
in aree urbane di proprieta' pubblica.
2.
Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il
sindaco
rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il
rapporto
fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprieta'
pubblica rispettivamente al principio e al termine del
mandato
stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle
aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli
articoli
52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
in
ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del
sindaco,
l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni
di cui al presente comma».
2.
Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al presente
articolo
sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo gia'
disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Monitoraggio sull'attuazione
della legge 29 gennaio 1992, n. 113
1.
Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e
del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare sono definite la composizione e le modalita' di
funzionamento
del Comitato.
2.
Il Comitato provvede a:
a)
effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle
disposizioni
della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le
vigenti
disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde
pubblico
e privato;
b)
promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine
di
individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a
garantire
l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c)
proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza
unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di
aree
verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari
alberati
lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia
e
delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione
degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli
5 e 6 della presente legge, anche attraverso il
rinverdimento
delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di
giardini
e orti e il miglioramento degli spazi;
d)
verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a
garanzia
della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi
posti
a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali
attivita'
per migliorare la tutela dei cittadini;
e)
predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il
30
maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la
prospettazione
degli interventi necessari a garantire la piena
attuazione
della normativa di settore;
f)
monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle
istituzioni
scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui
all'articolo
1, comma 1;
g)
promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle
risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori
oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al
comma
1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 4
Misure
per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali
di
standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
1.
Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui
all'articolo
3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i
comuni,
presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo
articolo
3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale
sull'applicazione
nei comuni italiani delle disposizioni di cui al
decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
relative
agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in
particolare
ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani
particolareggiati
o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi
con annesso programma di fabbricazione e relative
lottizzazioni
convenzionate e alle revisioni degli strumenti
urbanistici
esistenti.
2.
I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui
al
decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle
quantita'
minime di spazi pubblici riservati alle attivita'
collettive,
a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto
agli
insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie
varianti
urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre
di
ogni anno.
3.
Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei
permessi
di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono
destinate alla realizzazione di opere pubbliche di
urbanizzazione,
di recupero urbanistico e di manutenzione del
patrimonio
comunale in misura non inferiore al 50 per cento del
totale
annuo.
4.
Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di
origine
rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e
culturali
di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso
scolastico
e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e
delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi,
comunque
denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto
concerne
la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti
nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono
i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza
pubblica,
in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5.
Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
di
cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio
del
comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della
proprieta'
della lottizzazione.
6.
Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione
diretta
delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei
cittadini
costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi
propri.
Art. 5
Modifica alla legge 27 dicembre
1997, n. 449
1.
All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo
il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si
considerano
iniziative
di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al
primo
periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento
delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 )
dall'atmosfera
tramite l'incremento e la valorizzazione del
patrimonio
arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche
quelle
dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di
una
rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel
rispetto
delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui
al
secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il
logo
o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti
comunicazioni
istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di
tali
documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto
con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto
previsto
dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni
nonche'
i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le
altre
misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di
aree
verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o
commerciali,
anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalita'
tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di
ordinaria
fruizione delle stesse da parte del pubblico».
Art. 6
Promozione
di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani
1.
Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i
comuni,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse
disponibili,
promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di
«cinture
verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi
urbani,
adottando misure per la formazione del personale e
l'elaborazione
di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione
e
manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il
risparmio
e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri
sottili
e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo
al
contempo
una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare
riferimento:
a)
alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto
edilizio
e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o
di
una significativa ristrutturazione edilizia;
b)
agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione
e
la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di
pertinenza
di tali edifici;
c)
alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile
2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a
produrre
risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto
possibile,
la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d)
al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il
rinverdimento
verticale che tramite tecniche di verde pensile
verticale;
e)
alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi
pubbliche
nell'ambito della pianificazione urbanistica, con
particolare
riferimento alle zone a maggior densita' edilizia;
f)
alla previsione di capitolati per le opere a verde che
prevedano
l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di
irrigazione
e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze
vegetali;
g)
alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto
alla
manutenzione del verde, anche in collaborazione con le
universita',
e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del
verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
2.
Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree
comunali
non urbanizzate, i comuni possono:
a)
prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il
riuso
e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e
produttivi
esistenti, rispetto alla concessione di aree non
urbanizzate
ai fini dei suddetti insediamenti;
b)
prevedere opportuni strumenti e interventi per la
conservazione
e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non
urbanizzato
di competenza dell'amministrazione comunale.
3.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono
definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive
modificazioni.
4.
I comuni e le province, in base a sistemi di contabilita'
ambientale,
da definire previe intese con le regioni, danno
annualmente
conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o
della
riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e
sistemazione
delle aree destinate a verde pubblico dalla
strumentazione
urbanistica vigente.
Art. 7
Disposizioni
per la tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale
1.
Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in
vigore
nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale»
si
intendono:
a)
l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare
tipico, che possono essere considerati come rari esempi di
maestosita'
e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare
pregio
naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie,
ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni
locali;
b)
i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale,
storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei
centri
urbani;
c)
gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici
di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville,
monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali
ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni,
sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento
degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la
redazione
ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni
degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco
degli
alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale
dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco
e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la
specificazione
della localita' nella quale esso sorge, affinche'
chiunque
vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
L'elenco
degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato
periodicamente
ed e' messo a disposizione, tramite sito internet,
delle
amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
3.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui
al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento
operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,
redigono
gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale
dello
Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni
comporta,
previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l'attivazione
dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle
politiche
agricole alimentari e forestali.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il
danneggiamento
di alberi monumentali si applica la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
100.000.
Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e
dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e
improcrastinabili,
dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere
obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di
2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per
l'anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8
Clausola di
salvaguardia
1.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Clini,
Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del
mare
Visto,
il Guardasigilli: Severino
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