02 febbraio, 2013

Norme per gli spazi verdi urbani

Nella GURI di ieri, la n. 27 è stato pubblicata la Legge che regola e norma gli spazi verdi urbani.
Qui sotto ne riporto per intero tutto il testo.

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 10
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
(GU n.27 del 1-2-2013)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale
degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione
dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del
protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione
del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il
miglioramento della qualita' dell'aria, la valorizzazione delle
tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilita'
degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni
ordine e grado, nelle universita' e negli istituti di istruzione
superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la
conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree
ai fini dell'equilibrio tra comunita' umana e ambiente naturale,
l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonche'
per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione delle biodiversita', avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 e'
intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale
e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le
istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le
regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in
aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine
di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali
regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare
riferimento alle varieta' tradizionali dell'ambiente italiano, con
modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e'
abrogato.
Art. 2
Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il
comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato,
alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono
inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»,
le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le
seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo
migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere
differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si
applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a
vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico
comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia
dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona
che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce
una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e
classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo
territorio, in aree urbane di proprieta' pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il
sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il
rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprieta' pubblica rispettivamente al principio e al termine del
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione
delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli
articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del
sindaco, l'autorita' subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni di cui al presente comma».
2. Le attivita' previste dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo gia'
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di
funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle
disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le
vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde
pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine
di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a
garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di
aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari
alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia
e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il
rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di
giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a
garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi
posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali
attivita' per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il
30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la
prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena
attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle
istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui
all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al
comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4
Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali
di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici
attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui
all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i
comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo
articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in
particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative
lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti
urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui
al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle
quantita' minime di spazi pubblici riservati alle attivita'
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto
agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie
varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre
di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei
permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di
urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del
patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del
totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di
origine rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e
culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni
e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi,
comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto
concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica
di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio
del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della
proprieta' della lottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione
diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei
cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi
propri.
Art. 5
Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al
primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire
l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 )
dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del
patrimonio arboreo delle aree urbane, nonche' eventualmente anche
quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di
una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel
rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui
al secondo periodo, il comune puo' inserire il nome, la ditta, il
logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti
comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di
tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto
previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni
nonche' i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le
altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di
aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o
commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con
modalita' tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilita' di
ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».
Art. 6
Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani
1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i
comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse
disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di
«cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi
urbani, adottando misure per la formazione del personale e
l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione
e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il
risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri
sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al
contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare
riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto
edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o
di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione
e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di
pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a
produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto
possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il
rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile
verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi
pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con
particolare riferimento alle zone a maggior densita' edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che
prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di
irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze
vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto
alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le
universita', e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree
comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il
riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e
produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non
urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la
conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non
urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilita'
ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno
annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o
della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e
sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla
strumentazione urbanistica vigente.
Art. 7
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in
vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si
intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni
boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di
maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare
pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei
centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi
architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la
specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche'
chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet,
delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di
cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,
redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni
comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,
l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il
danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma
e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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