01 febbraio, 2013

Olio di oliva vergine

Pubblicata nella GURI di ieri, la n. 26, la
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 
Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Pubblico  qui sotto l'intera Legge.

Capo I

NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI
OLIVA VERGINI 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modalita' per l'indicazione di origine 
 
  1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva  vergini  prevista
dall'articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici. 
  2. L'indicazione dell'origine di cui al comma  1  e'  stampata  sul
recipiente o sull'etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui
parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 
  3. In deroga al comma 2, i  caratteri  di  cui  al  medesimo  comma
possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della
denominazione di vendita dell'olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 
  4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  l'indicazione
dell'origine  di  cui  al  comma  1   e'   immediatamente   preceduta
dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2
e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica  rispetto  allo
sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita. 
  5.  L'indicazione  di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata
l'osservanza dell'articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto
ministeriale 10 novembre 2009. 
                               Art. 2 
 
 
                      Comitato di assaggiatori 
 
  1. All'articolo  43  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter.1.  Il  capo  del  comitato  di   assaggiatori   e'   il
responsabile     dell'organizzazione     e     del      funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di  convocare
gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti  per  intervenire
alla prova. Egli  e'  responsabile  dell'inventario  degli  utensili,
della loro pulizia, della preparazione e codificazione  dei  campioni
per eseguire la prova. 
      1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui  al  comma
1-ter,  le   analisi   sono   effettuate   su   identici   lotti   di
confezionamento, procedendo al prelievo dei  campioni  in  base  alle
seguenti modalita': 
        a) la quantita' di campioni contenuta  in  ciascun  bicchiere
per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
        b) i campioni di olio per  l'assaggio  nei  bicchieri  devono
avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
      1-ter.3.  L'assaggiatore,  per   partecipare   ad   una   prova
organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere  iscritto
nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': 
        a) essersi astenuto dal fumo da almeno  trenta  minuti  prima
dell'ora stabilita per la prova; 
        b) non aver utilizzato profumi, cosmetici  o  saponi  il  cui
odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare
le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; 
        c) non aver ingerito alcun alimento da  almeno  un'ora  prima
dell'assaggio. 
      1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al  momento  della  prova,  si
trovi   in   condizioni   di   inferiorita'   fisiologica   tali   da
comprometterne il senso dell'olfatto o del  gusto,  o  in  condizioni
psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato,
il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 
      1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche  e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: 
        a) numero del verbale; 
        b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
        c) descrizione delle partite  di  olio,  con  riferimento  al
quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,
ai recipienti; 
        d) nominativo del capo del comitato di assaggio  responsabile
della preparazione  e  della  codificazione  dei  campioni  ai  sensi
dell'allegato XII in materia di valutazione  organolettica  dell'olio
di oliva vergine, di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della
Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
        e) attestazione dei requisiti dei campioni di  cui  al  comma
1-ter.2; 
        f) nominativi delle persone che partecipano  all'accertamento
come assaggiatori; 
        g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni  per
intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; 
        h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». 
                               Art. 3 
 
 
Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
                                 134 
 
  1. All'articolo  43  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di
individuare  gli  oli  che  presentano  caratteristiche  migliori  di
qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'
di controllo e di analisi  degli  oli  di  oliva  vergini  nella  cui
designazione di origine sia indicato il  riferimento  all'Italia,  le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil
esteri piu' metil alchil esteri  rendono  note  le  risultanze  delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita
sezione del portale internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal
presente comma l'amministrazione interessata provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
Capo II

NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE 
                               Art. 4 
 
 
             Divieto di pratiche commerciali ingannevoli 
 
  1. Una pratica commerciale  e'  ingannevole,  in  conformita'  agli
articoli 21 e seguenti del codice del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  quando  contiene  indicazioni
che, anche attraverso diciture, immagini e simboli  grafici,  evocano
una specifica zona geografica di origine degli oli vergini  di  oliva
non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive. 
  2. E' altresi' ingannevole la pratica  commerciale  che,  omettendo
indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine  degli  oli
di oliva  vergini,  puo'  ingenerare  la  convinzione  che  le  olive
utilizzate  siano  di  provenienza  territoriale  diversa  da  quella
effettiva. 
  3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di
oliva diversi dagli oli extravergini e  comunque  indicare  attributi
positivi non previsti dall'allegato XII  in  materia  di  valutazione
organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91 della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 5 
 
 
                        Illiceita' dei marchi 
 
  1. Non possono costituire oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico  sulla  provenienza
geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. 
  2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche
di cui al comma 1  decadono  per  illiceita'  sopravvenuta  ai  sensi
dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di  cui  al
decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30.  La  decadenza  e'
dichiarata con le procedure di cui al citato decreto  legislativo  n.
30 del 2005. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  titolare  del  marchio  ha
l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei  relativi  motivi  di
illiceita', a proprie spese, su almeno due  quotidiani  a  diffusione
nazionale. 
  4. Il titolare  di  un  marchio  decaduto  ai  sensi  del  presente
articolo deve avviare immediatamente le procedure  per  ritirare  dal
mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone
il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza. 
                               Art. 6 
 
 
Ipotesi di reato  connesse  alla  fallace  indicazione  nell'uso  del
                               marchio 
 
  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  dopo  il
comma 49-ter e' inserito il seguente: 
    «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e  fatte
salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del  decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre  2009,  n.  166,  la  fallace  indicazione  nell'uso  del
marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per  oggetto
oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». 
                               Art. 7 
 
 
Termine minimo di conservazione e presentazione degli  oli  di  oliva
                        nei pubblici esercizi 
 
  1. Il termine minimo di conservazione entro il  quale  gli  oli  di
oliva vergini conservano le loro proprieta'  specifiche  in  adeguate
condizioni di trattamento non puo' essere superiore a  diciotto  mesi
dalla data di imbottigliamento e va  indicato  con  la  dicitura  «da
consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data. 
  2. Gli oli di oliva vergini proposti  in  confezioni  nei  pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti,
devono possedere idoneo  dispositivo  di  chiusura  in  modo  che  il
contenuto non possa essere modificato senza  che  la  confezione  sia
aperta o alterata,  ovvero  devono  essere  etichettati  in  modo  da
indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto  di  produzione  a
cui appartiene. 
  3.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta
l'applicazione al titolare del pubblico  esercizio  di  una  sanzione
amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. 
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  i
commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. 
Capo III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 
                               Art. 8 
 
 
Poteri della Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  in
materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini 
 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,   in
conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre  1990,
n. 287, vigila sull'andamento dei  prezzi  e  adotta  atti  idonei  a
impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per
oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza all'interno del  mercato  nazionale  degli
oli di oliva vergini  attraverso  la  determinazione  del  prezzo  di
acquisto o di vendita del prodotto. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  svolge  il
potere di vigilanza di cui al comma  1  sulla  base  di  informazioni
fornite  dall'Agenzia  delle  dogane  e   presenta   annualmente   al
Parlamento una propria relazione. 
                               Art. 9 
 
 
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli  di  oliva
                               vergini 
 
  1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione  del  regime  di
perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo  regime,  quando  la
richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla
previa  autorizzazione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e  vincolante  del
comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge  18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  necessaria  anche  nelle
ipotesi di lavorazioni per conto di committenti  stabiliti  in  Paesi
non facenti parte dell'Unione europea. 
                               Art. 10 
 
 
      Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari 
 
  1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  rendono
accessibili a tutti gli organi di controllo  e  alle  amministrazioni
interessate alla  materia  le  informazioni  a  propria  disposizione
concernenti l'origine degli oli  di  oliva  vergini  e  delle  olive.
L'accesso ai documenti di cui al presente articolo  non  comporta  il
rischio di disvelamenti  distorsivi  per  la  concorrenza  e  per  il
funzionamento del mercato. 
  2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio,  per
le quali e' necessaria l'autorizzazione  della  competente  autorita'
giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1  rendono  disponibili  le
informazioni detenute  attraverso  la  creazione  di  collegamenti  a
sistemi informativi e a banche dati  elettroniche  gestiti  da  altre
autorita' pubbliche. 
                               Art. 11 
 
 
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini 
 
  1. Nel  settore  degli  oli  di  oliva  extra  vergini  la  vendita
sottocosto e' soggetta a comunicazione  al  comune  dove  e'  ubicato
l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e  puo'
essere effettuata solo una volta nel  corso  dell'anno.  E'  comunque
vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio  commerciale
che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui  fa
parte, detiene una quota superiore al 10 per cento  della  superficie
di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia  dove
ha sede l'esercizio. 
Capo IV

NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI 
                               Art. 12 
 
 
Responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti
                              da reato 
 
  1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini
di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442,  444,
473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi  nel
loro interesse o a loro vantaggio da persone: 
    a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unita'  organizzativa  dotata  di
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano,  anche  di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 
    b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a). 
  2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore  del
reato non e' stato identificato o non e' imputabile. 
                               Art. 13 
 
 
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di
indicazioni geografiche  o  denominazioni  di  origine  dei  prodotti
                           agroalimentari 
 
  1. La condanna per il delitto di cui  all'articolo  517-quater  del
codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche  o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli  di
oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza  a  spese  del
condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai  sensi
dell'articolo 36 del codice penale. 
  2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il  divieto
per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta,  comunicazione
commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta  persona,
finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini. 
                               Art. 14 
 
 
      Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi 
 
  1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di  oliva  vergini
commessi al fine di conseguire un ingiustificato  profitto  con  piu'
operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'
continuative organizzate non si applica la  sospensione  nel  periodo
feriale  dei  termini  delle  indagini  preliminari,  la  cui  durata
complessiva non puo' essere superiore a venti mesi. 
  2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena  su  richiesta
per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre  utilita'  di  cui  il
condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui,  anche  per
interposta persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in  valore  sproporzionato
rispetto al proprio  reddito  dichiarato  o  alla  propria  attivita'
economica. 
  3. All'articolo 266, comma 1, del codice di  procedura  penale,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e
517-quater del codice penale». 
                               Art. 15 
 
 
Sanzioni  accessorie  in  caso  di  condanna  per   il   delitto   di
                   adulterazione o contraffazione 
 
  1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli  articoli
439, 440, 441, 442, 473, 474  e  517-quater  del  codice  penale  nel
settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere: 
  a) iscrizioni o  provvedimenti  comunque  denominati,  a  contenuto
autorizzatorio, concessorio o  abilitativo,  per  lo  svolgimento  di
attivita' imprenditoriali; 
  b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o  altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o  dell'Unione  europea,
per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 
                               Art. 16 
 
 
   Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale 
 
  1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni
destinate  al  commercio  e  di   prevenire   eventuali   frodi,   e'
obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini,  extravergini  e
lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo  aziendale,  ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni
non possono essere destinate al commercio. 
  2.  La  violazione  del  divieto  di  cui  al  comma   1   comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese  riconosciute
che provvedono all'annotazione nel  registro  di  carico  e  scarico,
previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
12 del 16 gennaio  2010,  di  olive  o  oli  di  produttori  che  non
rispettano l'obbligo di  cui  al  comma  1  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
3.000 euro, nonche' la  sanzione  accessoria  della  sospensione  del
riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi. 
Capo V

NORME FINALI 
                               Art. 17 
 
 
              Invarianza degli oneri. Entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

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