Il post l'avrei dovuto intitolare "quando la mano destra non sa cosa fa quella sinistra"!
E' proprio così: un fermento immenso intorno ai Crediti Formativi per la Formazione Permanente e ... l'Europa boccia gli Ordini Professionali (Ringrazio il collega dott. agr. Luca Fianchini per la segnalazione fatta su Twitter).
Leggete cosa è stato pubblicato sul sito del Sole 24 Ore (clicca qui) - faccio "copia/incolla":
Gli ordini professionali sono paragonabili a delle associazioni di imprese e come tali devono rispettare le regole sulla concorrenza. Per cui l’imposizione ai propri iscritti di un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti è contrario al diritto dell’Unione. Neppure il fatto che l’ordine sia tenuto per legge alla formazione obbligatoria, sottrarre le norme che esso emana dal campo di applicazione del diritto dell’Unione. L’importante pronuncia della Cgue (causa C-1/12) che mette fuori gioco un sistema che si è affermato anche in Italia è stata pronunciata oggi con riferimento all’Otoc, l’ordine degli esperti contabili del Portogallo.
Come funziona l’ordine portoghese
In forza di un regolamento adottato dall'Otoc stesso, gli esperti contabili devono conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione. Il regolamento ne prevede due tipi: da un lato, quella istituzionale, riguardante le modifiche legislative e le questioni di ordine etico e deontologico che può essere erogata esclusivamente dall'Otoc. Dall’altro, la formazione professionale, sulle tematiche appunto della professione. Quest’ultima può essere erogata anche da altri organismi purché iscritti all’Otoc che valuterà discrezionalmente se accettarli o meno nonché se omologare oppure no le specifiche azioni formative (a seguito del versamento di una tassa).
La censura dell’Antirtrust
Con una decisione del maggio 2010, l’Autorità garante della concorrenza del Portogallo ha dichiarato che tale regolamento aveva causato una distorsione della concorrenza in violazione del diritto dell'Unione. All’Otoc è stata inflitta un'ammenda perché avrebbe artificiosamente segmentato il mercato, riservandone un terzo a se stesso (i 12 crediti “istituzionali” obbligatori, su un totale di 35) ed imponendo per il resto condizioni discriminatorie. L'Otoc ha chiesto l'annullamento della decisione e la Corte d'appello di Lisbona ha investito la Corte di giustizia.
La decisione della corte
Ordini come imprese - La Corte di giustizia ha chiarito che ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza un regolamento adottato da un ordine professionale deve essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese. E il fatto che l’ordine sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria non sottrae le norme all'ambito di applicazione del diritto Ue.
Inoltre, il fatto che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività economica dei membri dell’ordine non incide, dal momento che la violazione concerne un mercato nel quale è l'ordine stesso ad esercitare l'attività economica.
Il regolamento discriminatorio - In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE, “quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale”.
Al giudice nazionale la valutazione nel merito
Come sempre però spetta poi al giudice del rinvio verificare dette circostanze. E anche su questo i giudici di Lussemburgo suggeriscono alcune linee di indagine. Per esempio il giudice dovrà esaminare le condizioni di accesso al mercato per stabilire se siano assicurate pari opportunità.
Poi, nel caso specifico, tener conto del fatto che mentre la formazione dell’Otoc non è soggetta alla omologazione, quella degli altri attori sì. Cosicché l'Otoc può pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli.
Allo stesso modo, la Corte sottolinea che la domanda di omologazione degli organismi esterni deve essere depositata almeno tre mesi prima dell'inizio della formazione, il che, di fatto, li priva della possibilità di offrire nell'immediato azioni formative di attualità
Non solo, nel mirino dovrebbe entrare anche la distinzione operata dall’ordine tra formazione “istituzionale” riservata e “professionale” aperta a determinate condizioni.
Anche riguardo alla durata, infine, andrebbe verificato se il fatto che gli esperti contabili debbano ottenere imperativamente un minimo di 12 crediti annuali di formazione istituzionale – mentre per la formazione professionale non è prevista alcuna prescrizione analoga – sia idoneo a conferire un indebito vantaggio concorrenziale.
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