ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
CIRCOLARE 24 dicembre 2012, n. 28.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-201 3 - misura 214 “Pagamenti agroambientali” - sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Integrazioni alla circolare n. 27 del 21 dicembre 2012 relativa a chiarimenti e integrazioni alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni n. 214/1A, 214/1B e 214/1D.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA TECNICA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Con esclusivo riferimento alle aziende che realizzano produzione biologica e che intendono partecipare al bando per l’azione 214/B, ad integrazione delle “Disposizioni attuative” capitoletto 2.2.1 ed alla circolare n. 27 del 21 dicembre 2012 (Bando e disposizioni pubblicate nel sito PSR Sicilia il 31 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012) si specifica quanto segue.
Le domande di aiuto saranno comunque ammissibili nei casi in cui la presentazione informatica della prima notifica è stata effettuata in ritardo rispetto la data fissata dal bando e/o la visita ispettiva dell’organismo di controllo effettuata in data successiva alla presentazione informatica della domanda di aiuto, purché siano effettuate entro i termini della presentazione della domanda cartacea.
Il suddetto ritardo viene regolamento dal D.D.G. n. 4372 del 24 dicembre 2012, allegato A, relativo alle griglie delle riduzioni/esclusioni, misura 214, sottomisura 214/1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
In ogni caso, la presentazione della prima notifica e/o prima visita ispettiva effettuata dall’OdC in data successiva alla data di presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto comporta l’inammissibilità della domanda.
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