01 luglio, 2015

Revisione delle macchine agricole

Nella Gazzetta ufficiale di ieri, la n. 149, è stato pubblicato il decreto Ministeriale di revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici.
Lo pubblicherò nei vari articoli, in giorni diversi, cominciando da oggi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2015 
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;
Visto, altresi', l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del piu' volte richiamato decreto legislativo il quale prescrive che: «Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»;
Visti gli articoli 295 e 304 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada», relativi, rispettivamente, alla revisione delle macchine agricole in circolazione ed alla revisione delle macchine operatrici in circolazione;
Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 19 novembre 2004;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:
Art. 1
Revisione generale delle macchine agricole

1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) trattori agricoli cosi' come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Art. 2
Revisione generale delle macchine operatrici

1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.


... continua ...

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