Nella Gazzetta ufficiale di ieri, la n. 149, è stato pubblicato il decreto Ministeriale di revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici.
Lo pubblicherò nei vari articoli, in giorni diversi, cominciando da oggi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2015
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto
legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli
stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo
tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;
Visto, altresi', l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto
legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione
stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno
2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole
soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di
accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti
minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il
medesimo decreto e' disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la
revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione
soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di
vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente
al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i
contenuti della formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.»;
Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del piu' volte
richiamato decreto legislativo il quale prescrive che: «Le macchine
operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»;
Visti gli articoli 295 e 304 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada», relativi,
rispettivamente, alla revisione delle macchine agricole in
circolazione ed alla revisione delle macchine operatrici in
circolazione;
Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003, del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori
agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine
intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE,
recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del 19 novembre 2004;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-Regioni accordi al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in
attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Revisione generale delle macchine agricole
1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque
anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) trattori agricoli cosi' come definiti nella direttiva n.
2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5
tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di
lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Art. 2
Revisione generale delle macchine operatrici
1. E' disposta la revisione generale, con periodicita' di cinque
anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del
traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
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