Proseguo oggi con la pubblicazione degli articoli del Decreto Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per cio' escluso dalla circolazione, il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo cosi' al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 1 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
Art. 4
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per cio' escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo cosi' al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione e' apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Puo' circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro e' stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 2 e' consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Nessun commento:
Posta un commento