Proseguo oggi con la pubblicazione degli articoli del Decreto Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5
Modalita' di esecuzione della revisione
1. Le modalita' di esecuzione della revisione, ai fini della
sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con la possibilita' di effettuare tale revisione
mediante unita' mobili.
2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano
le isposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 6
Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre
2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente
alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella
in Allegato 1 al presente decreto.
2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e
c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31
dicembre 2017.
3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla
revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
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