Pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, la n. 162:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2015
Riconoscimento del consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma, sulla IGP «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con Reg. (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 148 del 21 giugno 1996.
Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP, con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena n. 30/B, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».
Art. 3
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Art. 4
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Arancia Rossa di Sicilia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
Art. 5
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Arancia Rossa di Sicilia» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Un plauso al nuovo staff
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