16 luglio, 2015

Riconoscimento del consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP

Pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, la n. 162:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2015 
Riconoscimento del consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».

Art. 1
1. Il Consorzio di tutela della Arancia Rossa  di  Sicilia  IGP  e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le  funzioni  previste  dal
medesimo comma, sulla IGP «Arancia Rossa di Sicilia»  registrata  con Reg. (UE) n. 1107 della Commissione del 12  giugno  1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.  148 del  21  giugno 1996.


Art. 2
   1. Lo statuto del  Consorzio  di  tutela  della  Arancia  Rossa  di Sicilia IGP, con sede in Catania, Via San Giuseppe La Rena  n.  30/B, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000,  recante  disposizioni  generali  relative  ai   requisiti   di rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP).  
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna,  contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento  sia  al  fine  di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale  scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente  che lo  stesso  e'  l'unico  soggetto incaricato  dal  Ministero   delle politiche agricole alimentari  e  forestali  allo  svolgimento  delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia». 

Art. 3
1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare  il proprio  statuto  e  gli  eventuali regolamenti  interni  senza   il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali.

Art. 4 
1. Il Consorzio di  tutela  di  cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di  autocontrollo svolta  dai  propri  associati  e,  ove   richiesto,   dai   soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Arancia  Rossa  di  Sicilia» non  associati,  a  condizione  che  siano immessi  nel  sistema  di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5 
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita'  a  quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Arancia Rossa di Sicilia» appartenenti alla categoria «produttori  agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non  trasformati,  individuata dall'art.  4,  lettera  b)  del  decreto  12  aprile   2000   recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di  cui  al  comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata appartenenza al consorzio di tutela. 

Art. 6
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che  comporta l'obbligo delle prescrizioni  previste nel  presente  decreto,  puo' essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni  generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle indicazioni geografiche protette (IGP).

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