01 dicembre, 2015

L'era digitale

Da ieri sono irraggiungibili i siti internet istituzionali della Regione Siciliana, così come gli indirizzi email.
Un contenzioso che va avanti da tempo, e che ha già portato qualche mese fa ad una interruzione dei servizi offerti dalla Sicilia e-Servizi ...
Adesso nuovamente "tutto staccato" ... 
Mi chiedo: questo disservizio può configurarsi come interruzione di pubblico servizio, punibile ai sensi dell'art. 331 e 340 del Codice Penale???
Art. 331 - "Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a tremilanovantotto euro."
Art. 340 - "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433] , cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni."

1 commento:

  1. C'è già da un bel po un'inchiesta in corso, ma la Magistratura deve ancora vederci chiaro per stabilire se ci sono i presupposti per rinviare a giudizio qualcuno. Quindi tra sabotaggi e disservizi, bisogna aspettare ancora per trovare chi sarà costretto a Ingroiare il rospo.
    Nel frattempo il caos regna sovrano. Come solitamente tutto a discapito dei cittadini che pagano le tasse.......

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