Oggi pubblico un altro articolo della legge regionale di stabilità inerente i Consorzi di Bonifica:
art. 31 - Disposizioni finanziarie per i Consorzi di Bonifica.
Nell'articolo è evidenziato che il canone irriguo rimane invariato, e questo, però, vale per i Consorzi che utilizzano il costo forfetario/ettaro, e per i Consorzi che determinano il canone in base ai costi di sollevamento, e quindi effettuano i conguagli finali solo dopo aver chiuso l'esercizio irriguo?
Al "legislatore" sarà sfuggito questo piccolo particolare ...
Ciao,
RispondiEliminaSi sono bloccati, banca vietata e non si ha il vantaggio di banche o è meglio avere un progetto e hanno bisogno di un finanziamento, cattivo credito o bisogno di soldi per pagare le bollette, soldi da investire per affari.
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non gravi persona ritornello
grazie