29 aprile, 2016

Sulla tassa di successione, 6° puntata

Oggi continuo con la pubblicazione di "estratti" dagli articoli di legge che normano la tassa di successione.

- art. 12:
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice.
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

- art. 14:
1.  La  base  imponibile,  relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
 a)  per la  piena proprieta',  il valore venale in comune commercio alla  data  di apertura della successione;
 b)  per  la  proprieta' gravata da diritti reali di godimento,  la  differenza  tra  il valore  della piena  proprieta' e   quello  del   diritto  da  cui  e'  gravata;
 c)  per i  diritti di usufrutto,  uso e abitazione,  il valore  determinato  a  norma   dell'art.  17   sulla  base  di annualita'  pari all'importo  ottenuto  moltiplicando  il valore  della  piena   proprieta'  per   il  saggio   legale  d'interesse;
 d)  per il  diritto dell'enfiteuta,  il ventuplo del canone annuo  ovvero,  se  maggiore,   la  differenza  tra il  valore della  piena proprieta'  e la somma  dovuta  per l'affrancazione;  per il  diritto del  concedente la  somma dovuta  per l'affrancazione.

- art. 18:
1.  La  base   imponibile,  relativamente  ai   crediti  compresi  nell'attivo  ereditario, e' determinata assumendo:
 a)  per i  crediti fruttiferi,  il loro  importo con  gli interessi  maturati;
 b)  per i  crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un  anno  dalla  data  dell'apertura   della   successione,   il  loro   valore attuale  calcolato al  saggio legale di interesse;
 c)  per  i  crediti  in  natura,  il  valore  dei  beni che  ne sono  oggetto

- art. 20:
1. Le   passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti  alla data   di   apertura  della successione e dalle spese mediche e funerarie  indicate nell'articolo 24.
 2. La   deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli  da 21 a 24.

... continua ...

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