30 aprile, 2016

Sulla tassa di successione, 7° puntata

C'è chi si è lamentato per questa lunga dissertazione sulla tassa di successione, ma come vedete l'argomento è complesso, ed interessa tutti, prima o poi.

Continuo, quindi, la pubblicazione di "pillole" sulla norma in questione.

- art. 23:
1.  La deduzione  dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in  copia   autentica,  del  titolo o provvedimento di cui all'art.  21,  comma 1, ovvero:
 a)  di estratto  notarile delle scritture contabili obbligatorie del  defunto,  per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
 b)  di estratto  notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario  o del prenditore, per i debiti cambiari;
 c)  di  attestazione  rilasciata  dall'amministrazione creditrice,  o di copia  autentica  della  quietanza  del pagamento  avvenuto  dopo   l'apertura  della  successione,     per    i     debiti    verso    pubbliche    amministrazioni; 
 d)  di attestazione  rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i  debiti verso i lavoratori dipendenti.

- art. 25:
1.   Se la  successione e' aperta entro cinque anni da altra successione o  da  una   donazione  avente   per oggetto gli stessi beni e diritti,  l'imposta e'  ridotta  di un  importo inversamente  proporzionale  al  tempo  trascorso,  in  ragione  di un  decimo per ogni anno o frazione di anno.

- art. 27:
4.   Se la  dichiarazione della successione  e'  stata  omessa,  l'imposta  e' accertata  e liquidata  d'ufficio a norma dell'art. 35.  Se e' stata omessa  la dichiarazione  sostitutiva o  la dichiarazione integrativa di cui all'art.  28, comma   6,   si   procede  d'ufficio,   rispettivamente,  alla  riliquidazione dell'imposta  o alla   liquidazione  della  maggiore  imposta.
 L'avviso  deve essere   notificato  entro   il  termine  di  decadenza  di  cinque anni dalla scadenza   del  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  omessa.

- art 30:
viene indicato cosa va allegato alla denuncia di successione.

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