La lunga "carrellata" sulla tassa di successione ha evidenziato la complessità e l'evoluzione della norma, ma soprattutto l'esosità della stessa.
Normalmente in tre/quattro passaggi, cioè con tre/quattro successioni, il valore del patrimonio viene alienato, o in alternativa chi ha il denaro per pagare, con tre/quattro successioni si riacquista il bene che è stato ereditato.
Riepilogo qui sotto tutte le varie puntate, così da avere un post unico.
Sulla tassa di successione, 1° puntata
Siamo sommersi dalle tasse, ed è proprio questo il principale motivo della non competitività con gli altri paesi europei e, peggio ancora, con quelli delle così dette economie emergenti.
E che paghiamo troppe tasse ce ne accorgiamo ogni giorno, non solo quando versiamo per ogni prodotto il 22% di IVA, ma anche quando andiamo a fare il pieno alla nostra autovettura, quando paghiamo le bollette di energia elettrica, dove l'IVA viene calcolata anche sulle accise, ecc.
Ma una delle tasse davvero insopportabile, quale imposizione fiscale, è la tassa di successione.
E chi di noi dimentica la pesantissima tassa di successione?
Nel passato, infatti, la tassa di successione pesava talmente tanto che si era spesso costretti a vendere parte del patrimonio, ed il "peso fiscale" della tassa nel giro di tre successioni equivaleva al valore del bene ricevuto in eredità, ovvero: se non si possedeva l'importo "liquido" da saldare per onorare la tassa ... in tre successioni ... "squagliava" l'eredità stessa.
Evidentemente il sistema fiscale applicato era troppo oneroso ed iniquo.
Sulla tassa di successione, 2° puntata
Chi è chiamato a presentare la denuncia di successione?
La dichiarazione della successione è un obbligo e deve essere effettuata da:
- i chiamati all'eredità e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni
- gli amministratori dell’eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trust.
Chi non deve presentare la dichiarazione di successione:
- se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Quando va presentata da dichiarazione di successione:
La dichiarazione di successione va presentata entro i 12 mesi dalla sua apertura, ovvero dalla morte della persona a cui si succede, e va presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in cui il defunto aveva il domicilio.
Va utilizzato un apposito modello (modello 4). Fate attenzione: se viene presentata in altro modello non viene accolta ed è nulla!
All'atto della presentazione della denuncia di successione l'ufficio deve rilasciare:
- la ricevuta di accettazione
- le copie necessarie per le volture catastali
Sulla tassa di successione, 3° puntata
La legislazione sulle imposte di successione è stata oggetto di varie revisioni.
Ecco cosa è successo negli anni:
Successioni entro il 28 marzo 1997:
- Imposta di successione (con franchigia globale fino a lire 250.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
- Invim (con immobili di valore superiore a lire 250.000.000)
Successioni a partire dal 29 marzo 1997 e fino al 31 dicembre 1999:
- Imposta di successione (con franchigia fino a lire 250.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
- Imposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di lire 250.000.000)
Successioni a partire dal 1° gennaio 2000, ed entro il 31 dicembre 2000:
- Imposta di successione (con franchigia fino a lire 350.000.000);
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali;
I- mposta sostitutiva Invim dell'1% (oltre l'importo di lire 350.000.000).
Successioni a partire dal 1° gennaio 2001, ed entro il 24 ottobre 2001:
- Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino a lire 350.000.000, oppure fino a lire un miliardo se il beneficiario è discendente in linea retta minore di età o persona con handicap riconosciuto grave)
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali
Successioni a partire dal 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006:
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali
Successioni a partire dal 3 ottobre 2006:
- Imposta di successione (con franchigia individuale, per ogni beneficiario, fino ad euro 1.000.000 se il beneficiario è coniuge o parente in linea retta)
- fino a 100.000 euro se il beneficiario è fratello o sorella;
- fino a 1.500.000 euro se il beneficiario è persona portatrice di handicap
- Imposte ipotecaria e catastale proporzionali
Aliquote:
a) il quattro per cento nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta ;
b) il sei per cento nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) l'otto per cento nei confronti degli altri soggetti .
Sulla tassa di successione, 4° puntata
La norma che disciplina la tassa di successione è la seguente:
Testo unico del 31/10/1990 n. 346
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n 286, e' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del presente testo unico nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dell'art.2 del cit. D.L. n.262 del 2006. Per la decorrenza vedasi quanto disposto dal comma 53 dell'art.2 D.L. n.262 del 2006. L'art.13 L. 18 ottobre 2001 n.383 aveva disposto la soppressione dell'imposta di successione e donazione.)
Sulla tassa di successione, 5° puntata
Ancora altre "pillole" su questa pesantissima tassa.
- art. 1:
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita' tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
- art. 3:
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni
- art. 4:
1. L'imposta e' commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59.
- art. 8:
1. Il valore globale netto dell'asse ereditario e' costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
- art. 9:
1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un'importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.
- art. 10:
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
Sulla tassa di successione, 6° puntata
Oggi continuo con la pubblicazione di "estratti" dagli articoli di legge che normano la tassa di successione.
- art. 12:
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice.
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
- art. 14:
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse;
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
- art. 18:
1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto
- art. 20:
1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.
2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.
Sulla tassa di successione, 7° puntata
C'è chi si è lamentato per questa lunga dissertazione sulla tassa di successione, ma come vedete l'argomento è complesso, ed interessa tutti, prima o poi.
Continuo, quindi, la pubblicazione di "pillole" sulla norma in questione.
- art. 23:
1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
- art. 25:
1. Se la successione e' aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta e' ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.
- art. 27:
4. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
- art 30:
viene indicato cosa va allegato alla denuncia di successione.
Sulla tassa di successione, 8° puntata
Come si versano le imposte di successione?
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è ben spiegato cosa si deve fare, e precisamente (in "copia/incolla"):
- Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
- almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
- la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Questa rateazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, così come quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L'iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
Il pagamento delle imposte, quindi, appare troppo ravvicinato nel tempo e con una rateizzazione indecente, poichè gli importi che si devono pagare sono davvero elevati.
Sulla tassa di successione, 9° puntata
E dopo la lunga "disamina" ecco la notizia, ancor più brutta di tutta la tassa stessa di successione: il Governo, sempre a caccia di tasse, prepara un forte inasprimento.
Infatti sembrerebbe allo studio una tassazione così (Firenzepost, Quifinanza):
SUCCESSIONE – La base imponibile della nuova imposta di successione sarà sempre costituita dal valore complessivo dell’eredità. L’ammontare della tassa, però, si determinerà applicando le seguenti aliquote:
– 7%: per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), con una franchigia massima di 400.000 euro (vuol dire che il tributo si paga sul valore che eccede questa soglia). Attualmente, l’aliquota è al 4%, e la franchigia a un milione di euro;
– 8%, per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 Euro; attualmente, l’aliquota è al 6%, e la franchigia è uguale;
– 10%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; attualmente la franchigia è pari al 6%;
– 15%, senza franchigia per gli altri soggetti; attualmente la franchigia è pari all’8%.
Ma le novità non finiscono qui: se il valore del patrimonio ereditario supera i 5 milioni di euro, le aliquote saranno pari al:
– 21%, per coniuge, genitori e figli;
– 24%,per fratelli e sorelle;
– 30%, per tutti gli altri parenti sino al 4° grado;
– 45%, per gli altri soggetti.
VALORE DELL’ASSE EREDITARIO – Il valore del patrimonio ereditario viene determinato non solo in base a conti correnti, depositi, ed a tutti i beni mobili del defunto, ma anche in base agli immobili posseduti. In particolare, il valore degli immobili ai fini dell’imposta sulla successione si calcola a partire dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
– 110, per la prima casa;
– 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);
– 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
– 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
– 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Il valore dei terreni non edificabili si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
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