La Legge 154/16 in pillole, 2° puntata

Proseguo con la pubblicazione degli articoli della Legge 154/16 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività' dei settori agricolo e agroalimentare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2016 e che entrerà in vigore il 25/08/2016.



Art. 1 - comma 12°
A  decorrere  dall'anno  2017,  i  costi  delle  attivita'  di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche  agricole alimentari e  forestali  2  marzo  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono  sostenuti  dai  destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle  tariffe  di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da
riconoscere  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e' definita  sulla  base  dei costi,  della  programmazione   e   delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita'  ed  e'  versata dal gestore dei servizi energetici (GSE)  Spa  all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo  dello  stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole alimentari  e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato ad apportare,  con proprio  decreto,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. 

Art. 3 - comma 1°
I proprietari di strade private  sono  tenuti  a  consentire  il passaggio di tubazioni per  l'allacciamento  alla  rete  del  gas  di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonche' il passaggio di tubazioni  per  la  trasmissione  di  energia geotermica. Ai fini del rispetto  dell'obbligo  di  cui  al presente comma,  il  sindaco  del  comune  territorialmente   competente,   su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la  stagionalita' delle colture cui sono destinati  i  terreni  agricoli  adiacenti  le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali  danneggiamenti  alle  coltivazioni. L'applicazione  delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  comporta   l'obbligo   di ripristino della  strada  nello  stato antecedente  il   lavoro   e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo  lavoro  alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione. 

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