La Legge 154/16 in pillole, 5° puntata

Oggi altro articolo della Legge 154/16 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività' dei settori agricolo e agroalimentare" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2016 e che entrerà in vigore il 25/08/2016.

Art. 12 - Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde
1. L'attivita' di  costruzione,  sistemazione  e  manutenzione  del verde pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata: 
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei  produttori,  di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; 
b)  da  imprese  agricole,  artigiane,  industriali  o  in  forma cooperativa,  iscritte  al  registro  delle  imprese,   che   abbiano conseguito un attestato di  idoneita'  che  accerti  il  possesso  di adeguate competenze. 
2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano disciplinano le modalita' per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al  comma  1, lettera
b). 
3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. 

Commenti

  1. Imprese, ecc. ecc. .....che abbiano conseguito un attestato di idoneita' che accerti il possesso di adeguate competenze.

    Quanti attestati di idoneità esistono in giro per l'Italia? Diplomi regionali di vario tipo? Serve ancora studiare a scuola?

    E cmq i produttori possono fare costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato?
    Per le relative competenze non serve più l'iscrizione in un albo professionale?

    Ciò vale anche per altri settori?
    Ad esempio chi fa le case ed è in possesso di adeguate competenze le può costruire, sistemare e farne manutenzione?

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