Passa ai contenuti principali

La Legge 154/2016, 3° puntata

Proseguo con la pubblicazione degli articoli della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. 

Titolo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI



Art. 23 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai  derivati  del
pomodoro di cui all'articolo 24. 
  2. Qualora le denominazioni  di  vendita  di  cui  all'articolo  24
vengano  utilizzate  nella  etichettatura  dei   prodotti   e   nella
presentazione e  nella  relativa  pubblicita',  i  prodotti  medesimi
devono corrispondere alle definizioni  del  medesimo  articolo  24  e
rispettare i requisiti di cui all'articolo 25. 
 Art. 24 
 
 
                      Definizione dei prodotti 
 
  1. I derivati del pomodoro sono  prodotti  ottenuti  a  partire  da
pomodori freschi, sani e maturi  conformi  alle  caratteristiche  del
frutto di Solanum lycopersicum L., di  qualsiasi  varieta',  forma  e
dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati
in idonei contenitori, e si classificano in: 
    a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a
pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un  adeguato  trattamento  di
stabilizzazione  e  confezionati  in  idonei  contenitori,  che,   in
funzione della presentazione, si distinguono in: 
      1) pomodori non pelati interi: conserve  di  pomodoro  ottenute
con pomodori non pelati interi; 
      2) pomodori pelati interi: conserve di  pomodoro  ottenute  con
pomodori pelati interi di varieta'  allungate  il  cui  rapporto  fra
altezza e diametro maggiore del frutto e' superiore  a  1,5  con  una
tolleranza del 10 per cento; 
      3)  pomodori  in  pezzi:  conserve  di  pomodoro  ottenute  con
pomodori  sottoposti  a  triturazione  o  a  taglio,  con   eventuale
sgrondatura e parziale aggiunta di  succo  concentrato  di  pomodoro,
privati  parzialmente  dei  semi  e  delle  bucce  in  modo  che  sia
riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti.
Il modo di presentazione e' legato alle consuetudini commerciali e la
relativa denominazione di vendita deve  fornire  al  consumatore  una
chiara informazione sulla  tipologia  del  prodotto,  quali,  fra  le
altre, polpa di pomodoro, pomodori  tagliati,  cubetti  di  pomodoro,
filetti di pomodoro, triturato di pomodoro; 
    b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti  dalla  estrazione,
raffinazione  ed  eventuale  concentrazione  di  succo  di   pomodoro
suddivisi  in  base  al  residuo  secco.  Le  tipologie  di  prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25,  comma
1. E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro
mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione.  Nel  caso  di
raffinazioni che consentano il passaggio  di  bucce,  di  semi  o  di
entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne
la presentazione o l'uso; 
    c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive  23  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005; 
    d)  pomodori  disidratati:  prodotti  ottenuti  per  eliminazione
dell'acqua di costituzione,  fino  al  raggiungimento  di  valori  di
umidita' residua che ne consentano la stabilita' anche in contenitori
non ermeticamente chiusi. Si distinguono in: 
      1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto
da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei  semi,
essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con  mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa  non  inferiore  al  93  per
cento; 
      2) polvere di pomodoro: prodotto  ottenuto  da  concentrato  di
pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di  costituzione
con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non  inferiore  al
96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro; 
    e)  pomodori  semi-dry  o  semi-secchi:  prodotti  ottenuti   per
eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di
tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri. 
Art. 25 
 
 
                       Requisiti dei prodotti 
 
  1. I requisiti qualitativi minimi ed  i  criteri  di  qualita'  dei
prodotti di  cui  all'articolo  24,  nonche'  gli  ingredienti,  sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo  perfezionamento,  con  esito  positivo,  della  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 22 giugno  1998,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. I prodotti di  cui  al  presente  capo  che  non  raggiungono  i
requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere
rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso,  per  ottenere
prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La  rilavorazione
deve  essere  autorizzata  dall'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.
 Art. 26 
 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
  1.  I  prodotti  di  cui  al  presente  capo  sono  soggetti   alle
disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia
di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. 
  2. I prodotti di cui al presente capo  sono  confezionati  in  modo
tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed  il  mantenimento
dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1.
I suddetti  prodotti,  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
all'articolo  25,  comma  1,   qualora   non   vengano   confezionati
direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono  conservati
in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti. 
Art. 27 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria: 
    a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione
non superiori a 60.000 pezzi; 
    b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione
superiori a 60.000 pezzi. 
  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  comma  1  si
applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro  di  cui  al
decreto del Ministro delle attivita' produttive  23  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005. 
  3. L'autorita' competente a  irrogare  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui  al  presente   articolo   e'   il   Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
Art. 34 
 
 
                Disposizioni in materia di apicoltura 
                       e di prodotti apistici 
 
  1.  Non  sono  considerati  forniture  di   medicinali   veterinari
distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e  la  distribuzione
agli apicoltori, da  parte  delle  organizzazioni  di  rappresentanza
degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di
presidi sanitari per i quali non e'  previsto  l'obbligo  di  ricetta
veterinaria. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a  proprie
spese,  denuncia  e  comunicazione  di  variazione  alla  banca  dati
dell'anagrafe  apistica  nazionale  (BDA),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  4
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  22
aprile 2010. Chiunque  contravviene  all'obbligo  di  denuncia  della
detenzione di  alveari  o  di  comunicazione  della  loro  variazione
all'anagrafe  apistica  nazionale  e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. 
  3. Agli apicoltori colpiti dalla  presenza  del  parassita  Aethina
tumida che,  a  seguito  dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'
sanitaria,  hanno  distrutto  la  totalita'  dei  propri  alveari  e'
consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di  alveari
perduti nella zona di protezione. Tali alveari  devono  provenire  da
allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del  parassita  Aethina
tumida ed essere accompagnati da  idoneo  certificato  sanitario  dei
servizi veterinari territorialmente competenti. 
 Art. 35 
 
 
                 Denominazione di birra artigianale 
 
  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto  1962,  n.  1354,  dopo  il
comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli
birrifici  indipendenti  e  non  sottoposta,  durante  la   fase   di
produzione, a processi di pastorizzazione e di  microfiltrazione.  Ai
fini  del  presente  comma  si   intende   per   piccolo   birrificio
indipendente un  birrificio  che  sia  legalmente  ed  economicamente
indipendente da qualsiasi altro  birrificio,  che  utilizzi  impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui e la  cui  produzione  annua  non  superi  200.000  ettolitri,
includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte  per
conto di terzi». 
Art. 36 
 
 
                         Filiera del luppolo 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato
e con le norme specifiche  di  settore,  favorisce  il  miglioramento
delle condizioni di produzione, trasformazione e  commercializzazione
nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalita' di  cui
al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali destina quota  parte  delle  risorse  iscritte  annualmente
nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero,  sulla   base
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre  1999,  n.
499, al finanziamento di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  per  la
produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo,  per
la  ricostituzione  del  patrimonio  genetico  del  luppolo   e   per
l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. 
Art. 41 
 
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
  152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti 
 
  1. La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  185  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente: 
    «f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,  lettera
b), del presente articolo,  la  paglia,  gli  sfalci  e  le  potature
provenienti dalle attivita' di cui all'articolo 184, comma 2, lettera
e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  destinati  alle  normali  pratiche
agricole  e  zootecniche   o   utilizzati   in   agricoltura,   nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale  biomassa,  anche
al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con  cessione  a  terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono
in pericolo la salute umana». 
 Art. 42 
 
 
            Copertura finanziaria dei decreti legislativi 
 
  1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe contenute nella presente legge sono  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni,  qualora  uno  o  piu'  decreti  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non  trovino  compensazione  al  loro  interno,  i
medesimi decreti legislativi  sono  emanati  solo  successivamente  o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 luglio 2016 

Commenti

Post popolari in questo blog

Agea, se ci sei batti un colpo!

Qualche giorno fa l'Agea ha pubblicato una nota con la quale si fregiava di aver pagato 1,83 miliardi di euro ai produttori di tutta Italia. Ebbene: i pagamenti sono stati "da elemosina". Piccole porzioni dell'importo dovuto e i cosiddetti "ecoschemi" (una delle ultime cose strampalate della attuale politica agricola comunitaria) non sono stati pagati. E non è stato pagato nemmeno il premio "bio". Vorrei ricordare all'Agea che siamo al 27 novembre! Agea, dove sei che non ti vedo!  

Premio PAC in pagamento

Controllate i vostri conti correnti: il premio PAC è in pagamento dalla data del 16 ottobre scorso. E .. poi ci saranno quelli che si lamenteranno per i ritardi, o perchè non sono stati pagati perchè pratiche a controllo ...  

Che fine ha fatto il saldo PAC 2022

Continuo a ricevere messaggi di agricoltori che ad oggi non hanno ricevuto il saldo del premio PAC dall'Agea, eppure settimane fa l'Agea sul sito internet istituzionale vantava di aver eseguito tutti i pagamenti. Un ente irraggiungibile. E che fine hanno fatto i due aerei che l'Agea possedeva, messi all'asta e di cui non si è saputo più nulla? Misteri ...