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La legge sul caporalato, 3° puntata

Ecco gli altri articoli della così detta legge sul caporalato.
- Art. 8 
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'

- Art. 9
Disposizioni per il supporto dei lavoratori  che  svolgono  attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli 

- Art. 10
Riallineamento retributivo nel settore agricolo 

- Art. 11 
Clausola di invarianza finanziaria

- Art. 12 
Entrata in vigore

qui sotto gli articoli per esteso



Art. 8 
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,
in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) non avere riportato condanne penali  per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  per  delitti
contro la  pubblica  amministrazione,  delitti  contro  l'incolumita'
pubblica,  delitti  contro  l'economia  pubblica,  l'industria  e  il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in  materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,  delitti  di  cui  agli
articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) non essere state destinatarie, negli ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni  in
materia di lavoro, legislazione sociale  e  rispetto  degli  obblighi
relativi al pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse.  La  presente
disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato  in
solido abbiano provveduto, prima della  emissione  del  provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze  sanabili  e  al
pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti
dalla normativa vigente in materia»; 
      3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
      c-ter)  non  essere   controllate   o   collegate,   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di cui al presente comma»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'  possono
aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli
unici  per  l'immigrazione,  le  istituzioni  locali,  i  centri  per
l'impiego, gli enti bilaterali costituiti  dalle  organizzazioni  dei
datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276. Possono altresi'  aderire  alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  se  in
possesso dei requisiti di cui al comma  1,  sia  le  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sia gli altri  soggetti  autorizzati  all'attivita'  di
intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 150»; 
    c) al comma 2: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «del   Ministero
dell'economia e delle finanze» sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro  a  far
data dalla sua effettiva operativita',  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far  data
dalla sua effettiva operativita'»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti  dei
lavoratori subordinati» sono inserite  le  seguenti:  «delle  imprese
agricole  e  un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati   delle
cooperative agricole» e  dopo  le  parole:  «tre  rappresentanti  dei
datori di lavoro e dei  lavoratori  autonomi  dell'agricoltura»  sono
inserite le seguenti: «e un rappresentante delle  associazioni  delle
cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo»; 
    d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato
del lavoro agricolo, su base trimestrale,  anche  accedendo  ai  dati
relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei  rapporti
di  lavoro  disponibili  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito  di
specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando,
in particolare, il rapporto tra il numero  dei  lavoratori  stranieri
che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali
e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli
unici per l'immigrazione; 
    c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti,
sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del  lavoro,
contrasto   al   lavoro   sommerso   e   all'evasione   contributiva,
organizzazione  e  gestione  dei  flussi  di  manodopera  stagionale,
assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»; 
    e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle  convenzioni
di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma  4,  lettere
c-bis) e  c-ter),  utilizzando  le  informazioni  in  possesso  delle
commissioni  provinciali  integrazione  salari  operai   agricoli   e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine  di  formulare
indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle  caratteristiche  della  produzione  agricola  del   territorio,
avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter. 
    4-ter. La Rete del lavoro agricolo di  qualita'  si  articola  in
sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i  soggetti  che  hanno
stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con  sede  presso  la
commissione  provinciale  integrazione  salari  operai  agricoli.  Le
sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste  dal
comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di  modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di  lavoro  nel
settore agricolo, in stretta collaborazione con  l'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del  lavoro  e  con  la  Rete  nazionale  dei
servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  al  fine  di  garantire  una
modulazione  a  livello  territoriale  dei  servizi  all'impiego.  Le
sezioni  territoriali   promuovono   altresi'   iniziative   per   la
realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del
trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche  mediante  la
stipula di convenzioni con gli enti locali. 
    4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere  una
relazione sullo svolgimento dei compiti di  cui  al  comma  4  ed  in
particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis)
del medesimo comma»; 
    f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione  al  trasporto  di
persone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possesso
dei requisiti  di  cui  al  comma  1,  che  intendono  provvedere  al
trasporto  di  lavoratori  agricoli,   possono   stipulare   apposita
convenzione con la Rete del lavoro agricolo  di  qualita'.  Gli  enti
locali  possono  stabilire  che  la  stipula  della  convenzione   e'
condizione necessaria per accedere ai  contributi  istituiti  per  il
trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti  locali
stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto
di quanto eventualmente previsto  dai  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  in
ordine alla quantificazione e ripartizione del  costo  del  trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di
quanto previsto  dalla  convenzione  comporta  la  risoluzione  della
medesima e l'immediata decadenza dai contributi  di  cui  al  secondo
periodo »; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica». 
  2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del  lavoro,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  l'adattamento
del  sistema  UNIEMENS  al  settore  agricolo,  con   effetto   sulle
retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non  comporta
modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e  previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi  compreso  il  sistema  degli
elenchi  annuali  e  di  variazione  dei   lavoratori   agricoli,   e
contestualmente determina l'attivazione del servizio di  tariffazione
da parte dell'INPS ferme restando le scadenze  di  pagamento  di  cui
all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I
dati contenuti nel libro unico del lavoro  in  modalita'  telematica,
che sostituisce il sistema UNIEMENS quale  unico  documento  per  gli
adempimenti  in  materia  previdenziale  e  contributiva,  sono  resi 
accessibili a tutte le amministrazioni interessate.
Art. 9 
Disposizioni per il supporto dei lavoratori  che  svolgono  attivita'
lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli 
 
  1.  Al  fine   di   migliorare   le   condizioni   di   svolgimento
dell'attivita'  lavorativa  stagionale  di  raccolta   dei   prodotti
agricoli, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
Ministero dell'interno predispongono congiuntamente,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un
apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in  sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  che  prevede
misure per la sistemazione logistica e il  supporto  dei  lavoratori,
anche attraverso il coinvolgimento di regioni,  province  autonome  e
amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di  lavoro  e
dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del  terzo  settore
nonche' idonee forme di collaborazione con  le  sezioni  territoriali
della Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'  anche  ai  fini  della
realizzazione di  modalita'  sperimentali  di  collocamento  agricolo
modulate a livello territoriale. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministero
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministero
dell'interno  predispongono   congiuntamente   e   trasmettono   alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato
di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1. 
Art. 10
Riallineamento retributivo nel settore agricolo 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali  di
riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare  la
definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori agli  accordi  aziendali  di
recepimento purche'  sottoscritti  con  le  stesse  parti  che  hanno
stipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di
eventuali versamenti contributivi  effettuati  antecedentemente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
Art. 11 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente  legge  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
Art. 12 
Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

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