Mi è arrivata una email che mi pare appena il caso di pubblicare, omettendo ovviamente il mittente, relativa alla segnalazione danni che viene effettuata dagli agricoltori allorquando subiscono un qualsiasi danno di origine atmosferica nei propri fondi.
Ormai, e purtroppo lo sappiamo benissimo, il Fondo di Solidarietà Nazionale non aiuta più le aziende agricole direttamente, ma lo fa attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative multirischio.
Vero è che sarebbe la cosa più giusta, ma di fatto gli agricoltori non percepiscono alcun ristoro, se non parziale, solo ed esclusivamente da grandinate, rimborsi epurati da franchigie onerose e riduzioni di "cavilli" vari.
Cosa resta, quindi, all'agricoltore per tentare di salvarsi un pò? La segnalazione dei danni da farsi all'Ispettorato all'Agricoltura competente per territorio, all'Agenzia delle Entrate, ma anche all'INPS.
Ed all'INPS viene trasmessa poichè nel caso in cui avvenga una delimitazione dei danni segnalati, ecco che possono essere applicate delle riduzioni sulle onerosissime contribuzioni previdenziali e salariali, che ricordo sono di circa 12,50 euro/giornata lavorativa più le ritenute da versare pari a circa 11,50/euro al giorno. Costo complessivo per giornata/operaio circa euro 24,00!!!
Ed ecco cosa ha risposto l'INPS di Catania ad una segnalazione danni:
Ed ecco cosa ha risposto l'INPS di Catania ad una segnalazione danni:
Ciao Corrado, per conoscenza e curiosità questa le risposta dell'INPS alla denuncia danni atmosferici.
Gentile contribuente,
in riscontro alla richiesta di cui in oggetto si informa che questo Istituto non ha competenza in materia di accertamento dei danni atmosferici in agricoltura.
Non so se ridere o piangere, confesso, perchè non è ammissibile che chi risponde ad una segnalazione danni ben dettagliata non solo non conosca la legge di riferimento, ma nemmeno legge l'istanza stessa!
Infatti nella maggior parte delle istanze viene riportata la seguente richiesta:
1) All'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura l'accertamento dei sopraindicati danni, al fine della inclusione nella delimitazione delle zone danneggiate e della conseguente fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.
2) All'Ufficio Tecnico Erariale l'accertamento della diminuzione del prodotto per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché la sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni.
Questo genere di risposte sbagliate fanno cadere le braccia e preoccupano.
RispondiEliminaNon si fa mai di tutta l'erba un fascio ma è evidente che o ci si aggiorna, perché si è in dovere di farlo, oppure diventa necessaria una supervisione da parte di chi ricopre un ruoli di responsabilità.
Va nuovamente riformulata la richiesta facendo notare l'errore ed esigendo risposte corrette.
Saluti
Marco