08 marzo, 2017

La parcella coatta, 1° puntata

Abbiamo finalmente scoperto perchè le FAQ del bando settimino della Misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 sonnecchiano, ovvero dal 16 febbraio scorso l'area FAQ del sito internet non è aggiornata, nonostante le centinaia di FAQ giacenti nei server assessoriali.

E cos'è uscito dal cilindro?

Il Dirigente Generale dell'Assessorato, dott. Gaetano Cimò, ha emanato una nota a tutti gli Uffici periferici del suo Assessorato, ma si è guardato bene di trasmetterla agli Ordini professionali, nella quale ha istituito la parcella coatta.

Nella nota, la n. 10934 del 2 marzo scorso, il Dirigente Generale manifesta la sua avversione contro i professionisti, manifestazione già ampiamente dimostrata al palazzo dell'ESA di Catania il 17 febbraio scorso.
Infatti egli, sprezzante della normativa vigente sulla abolizione delle tariffe professionali, e forse anche poco conoscitore delle norme vigenti scrive:
"per le spese generali inerenti gli onorari dei professionisti e/o consulenti ... si ritiene necessario impartire disposizioni utili per l'attuazione delle Misure del PSR Sicilia 2014/2020."
E continua:
"La parcella ... dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario".
E come se non bastasse egli continua "Inoltre, la parcella dovrà fare riferimento al Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012 riportando la seguente dicitura <la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012>".


A questo punto mi vedo costretto a rispondere alle sciocchezze:

1) Il D.M. 140/2012 si applica solo su disposizione Giudiziale (art. 1), e non mi pare che l'Assessorato sia una Autorità Giudiziaria che ne possa imporre l'applicazione.

2) Il D. M. 140/2012 si applica solo "in difetto di accordo tra le parti" (art. 1).
3) Non è possibile indicare il numero di ore impiegate ed il relativo costo orario ... perchè le tariffe professionali sono state abrogate dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012
4) Al comma 4° dell'art. 9 della Legge 27/2012 viene riportato "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio." E, quindi, NON SI PARLA DI CONTRATTO, nè di tariffe orarie!!!

Le richieste diramate con la nota 10934 del 2/03/2017, pertanto, non solo sono illegali, ed invito il Dirigente Generale a ritirare con urgenza la nota, ma quantomeno, avrebbe potuto discutere con gli Ordini Professionali, anzichè emanarla a mò di editto!

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