13 maggio, 2017

Ieri in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato:

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2017 Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 24 marzo 2017 
 
  Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo  comma,  della
Costituzione,  relativi  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  del
Governo; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,
concernente  la  disciplina  generale   dell'esercizio   del   potere
sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato art. 120  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 41 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  relativo
all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di  mancata
attuazione di atti dell'Unione europea; 
  Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, contenente «Norme in materia ambientale»; 
  Visto, altresi', l'art. 250 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che prevede,  tra  l'altro,  che  «Qualora  i  soggetti
responsabili della contaminazione non  provvedano  direttamente  agli
adempimenti  disposti  dal   presente   titolo   ovvero   non   siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di  cui  all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente  competente
e, ove questo  non  provveda,  dalla  regione,  secondo  l'ordine  di
priorita' fissato dal piano regionale  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti  pubblici  o  privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica
italiana per esser venuta meno agli obblighi ad  essa  incombenti  ai
sensi degli  articoli  4,  8  e  9  della  direttiva  75/442/CEE  del
Consiglio delle Comunita' europee, come  modificata  dalla  direttiva
91/156/CEE,  nonche'  dell'art.  2,  paragrafo  1,  della   direttiva
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art.  14,  lettere
dalla  a)  alla  c),  della  direttiva  1999/31/CE,   relativa   alle
discariche di rifiuti; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
concernente,  tra  l'altro,   l'attribuzione   di   poteri   per   la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio  idrogeologico
ai presidenti delle regioni o ai commissari ad acta nominati in  vece
di questi ultimi; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con  la  quale  la  Repubblica
italiana, non avendo adottato  tutte  le  misure  necessarie  a  dare
esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007  nella  richiamata  causa
C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'art. 260, paragrafo
l, del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  stata
condannata a versare alla Commissione europea, a partire  dal  giorno
della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata  sentenza
C-135/05, una penalita' semestrale calcolata, per il primo  semestre,
in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale  saranno
detratti euro  400.000  per  ciascuna  discarica  contenente  rifiuti
pericolosi, ed euro  200.000  per  ogni  altra  discarica  contenente
rifiuti non pericolosi, messe a  norma  conformemente  alla  medesima
sentenza; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.  160  recante  «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ed in
particolare l'art. 22, il quale prevede che, al fine di garantire  la
dotazione  finanziaria  necessaria   per   la   realizzazione   degli
interventi  attuativi  della  richiamata  sentenza  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte  le  risorse
finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma
delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna,
e non impegnate alla data di entrata in vigore del  citato  art.  22,
ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a
contabilita' speciali,  sono  revocate  e  assegnate  al  commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis  dell'art.  41  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico  conto  di  contabilita'
speciale, intestato al commissario medesimo,  presso  la  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli  8
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.
367; 
  Viste le diffide emanate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e  2,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'art. 41 della legge  24  dicembre
2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio  dei  ministri
ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare
o completare  gli  interventi  necessari  ad  adeguare  alla  vigente
normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014,  in
ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE; 
  Vista la nota n. 27802 del  22  dicembre  2016,  con  la  quale  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti
gli enti  interessati,  ha  comunicato  che  per  58  siti,  indicati
nell'elenco allegato alla nota, tenuto conto del  forte  ritardo  nel
completamento delle opere di competenza degli enti  locali,  riteneva
necessario intraprendere la procedura di  nomina  di  un  Commissario
straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica  o  messa
in sicurezza dei siti gia' sedi delle discariche; 
  Ritenuto opportuno,  a  tal  fine,  procedere  alla  nomina  di  un
Commissario straordinario ai sensi del  comma  2-bis  del  richiamato
art. 41 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  per  il  miglior
coordinamento  delle  azioni  da  intraprendere  nei  diversi  ambiti
territoriali  considerati,  in  modo  da  conseguire   una   maggiore
efficacia dell'attivita' amministrativa; 
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016, vistata e  registrata  dai  competenti
organi di controllo, con la quale il dott. Donato  Monaco,  dirigente
superiore del Corpo forestale dello  Stato,  e'  stato  nominato,  ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della citata legge n. 234 del  2012,
Commissario straordinario con il  compito  di  realizzare  tutti  gli
interventi necessari all'adeguamento  alla  vigente  normativa  delle
discariche abusive  segnalate  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
  Vista la nota del 23 gennaio 2017, con la  quale  il  dott.  Donato
Monaco, per sopravvenuti motivi di natura personale e  familiare,  ha
rassegnato le dimissioni dall'incarico; 
  Considerato che il mancato, ritardato o  non  completo  adeguamento
alla normativa vigente delle 58 discariche, oggetto,  tra  le  altre,
della sentenza della Corte di giustizia  dell'Unione  europea  del  2
dicembre  2014,  determina  un  grave  pregiudizio   agli   interessi
nazionali, nonche' il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria  a
carico della Repubblica italiana; 
  Considerato pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alla  normativa
vigente  delle  discariche  abusive  site  nelle  localita'  di   cui
all'allegato  A,  e'  necessario   realizzare   tempestivamente   gli
intereventi individuati per ogni sito nel medesimo allegato; 
  Vista  la  nota  dell'8  marzo  2017,  con  la  quale  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a  seguito
delle  dimissioni  rassegnate  dal  dott.  Monaco,  ha  rappresentato
l'opportunita' di procedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Commissario
straordinario  che  provveda  alla  realizzazione  degli   interventi
necessari  all'adeguamento  alla  vigente  normativa  delle  predette
discariche abusive; 
  Ritenuto   necessario   realizzare   tempestivamente   i   predetti
interventi; 
  Visto il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'; 
  Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'  sia  in  possesso  di
capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai
titoli professionali e alle esperienze maturate; 
  Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe  Vadala'
in ordine alla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e  di
incompatibilita', ai sensi dell'art. 20  del  decreto  legislativo  8
aprile 2013, n. 39,  nonche'  di  situazioni,  anche  potenziali,  di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Sentiti i soggetti  interessati,  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
richiamato art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Viste  le  note  di  invito  rivolte  ai  Presidenti  delle  giunte
regionali delle regioni interessate; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B.  CC.
Giuseppe Vadala', dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere  dalla  data
del presente provvedimento, e' nominato Commissario straordinario, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, con il compito di  realizzare  tutti  gli  interventi  necessari
all'adeguamento  alla  vigente  normativa  delle  discariche  di  cui
all'allegato  A,  come  specificati   nell'allegato   medesimo,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 41, comma  2-ter,  della  legge  24  dicembre
2012, n.  234,  per  tutta  la  durata  del  mandato  il  Commissario
straordinario e' autorizzato ad esercitare i poteri di cui  ai  commi
4, 5 e 6 dell'art. 10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il Commissario straordinario si  avvale  del  conto  di  contabilita'
speciale istituito ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160. 
  4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla  sua
nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente delibera sara' trasmessa ai competenti  organi  per  il
controllo  e  sara'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2017 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                       Gentiloni Silveri              
       Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 
               Galletti 

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2017 
n. 837 



















Nessun commento:

Posta un commento