Era il 1988 ... provenivamo da un anno di siccità, che proseguì nel 1989 e seguenti ...
L'allora Governo Regionale siciliano era alla X legislatura ... ed ecco che per alleviare i maggiori costi energetici scaturenti dall'irrigazione esasperata (così come avviene oggi) promulgò la L.R.13/88, che consentiva un rimborso automatico del 50% in bolletta della quota di spesa dell'energia elettrica.
La legge regionale durò per tanti anni, funzionò automaticamente, ed alleviò i costi assurdi dell'energia elettrica.
Poi ...ad un certo punto cessò di esistere, ed anche la speranza di rivederla, anche se nella Legge Regionale c'è scritto "sino al ripristino delle condizioni di normalità".
Oggi quella Legge è più valida e attuale che mai, ma evidentemente nessun deputato regionale ne è a conoscenza, o non ritiene che la siccità in Sicilia sia un problema!
L.R. 9 agosto 1988, n. 13
Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi.
(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).
Art. 1
1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua irrigua, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre campagne agrarie, ad iniziare dal 1988-1989 e comunque sino al ripristino delle condizioni di normalità, il contributo del 50 per cento sull'importo della fattura, al netto dell'IVA e degli altri oneri fiscali, per la fornitura di forza motrice alle aziende agricole, singole e associate, alle cooperative agricole o loro consorzi nonché ai consorzi irrigui che forniscono acqua per usi irrigui agli stessi associati.
Art. 3
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni proporzionalmente al contributo ottenibile ed ottenuto.
Art. 4
1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad effettuare in favore degli utenti aventi diritto le detrazioni nella misura prevista dall'articolo 1 all'atto stesso dell'emissione della fattura di fornitura.
bei tempi c'era spoto puleo assessore
RispondiEliminaGrazie anche a quei tempi che oggi ruminiamo stoppia spinosa anziché fresca sulla.
EliminaRivogliamo spoto puleo assessore
RispondiEliminaconcordo !!!
EliminaEgregio Dott., il problema non sta nell'avere o meno uno strumento di legge, ciò che conta, a mio avviso, è trovare le coperture finanziarie per attivarlo...... e poi,
RispondiEliminase non è stato nemmeno dichiarato lo stato di calamità naturale, cosa speriamo???
Perché nessuno protesta su un nostro diritto. Se tutti gli agricoltori protestassero, molti non lo sanno che..., allora le legittime rimostranze potrebbero essere prese in considerazione- da ultimo anche Silvio nazionale ha parlato in difesa dell'agricoltura. Aria di elezioni anche regionali? senz'altro... bisogna parlarne, anche perché si sente dire spesso: ma l'abbattimento del 50%? non c'è più...
RispondiEliminaSaluti
Marco
Marco