Una triste riflessione sulla "denuncia pozzi", e sulla approssimazione con la quale vengono emanate le Leggi, al pari dei Decreti (per non parlare delle FAQ).
L'art. 19 della L.R. 29/09/2016, n. 20 (pubblicata su Supplemento Ordinario G.U.R.S. n. 43 del 07/10/2016) ha prorogato al 31/12/2017 il termine finale di cui al primo periodo dell'art.10 del D.Lgs.275/1993, prorogandolo fino al 31/12/2017.
"Disposizioni in materia di denuncia dei pozzi
1. Il termine finale previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recepito con modifiche dalla legge regionale 15 marzo 1994, n. 5 è differito al 31 dicembre 2017."
Questo articolo, poi, è stato impugnato dal Commissario dello Stato, poichè riapriva i termini solo per la Regione Sicilia ed è stato ritenuto incostituzionale.
Il Tribunale non si è ancora pronunciato, ma la cosa disarmante è che, nel caso in cui decidesse che l'art. 19 fosse incostituzionale, potrebbe pronunciarsi in due modi:
1) decidere che l'articolo di Legge venga annullato del tutto e, quindi, coloro i quali si sono autodenunciati saranno passibili di multa e di conseguente chiusura del pozzo.
2) decidere che l'articolo di Legge venga annullato dal momento della sentenza, ed in questo caso chi NON si e’ denunciato allora, non potrà più farlo, con la conseguenza che chi ha provveduto a denunciare il pozzo potrà effettuare la sanatoria, e tutti gli altri .... rimarranno"fuori".
Inutile commentare altro ... anche perchè a cercare l'Impugnativa sul sito Istituzionale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ... è impossibile ... c'è il link, ma non rimanda a nessuna pagina ... provare per credere!
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