20 settembre, 2017

Sulla legge per gli agrumeti caratteristici

Il 19 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la "Legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici".
Nella legge i suddetti agrumeti vengono così indicati:
"per  agrumeti  caratteristici  si intendono quelli aventi particolare pregio  varietale  paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate  alla  coltivazione  di specie agrumicole nelle quali particolari  condizioni  ambientali  e climatiche  conferiscono  al prodotto   caratteristiche   specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine".

Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge il Ministero dovrebbe provvedere a:
a) all'individuazione dei territori  nei  quali  sono  situati  gli agrumeti caratteristici; 
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli  interventi previsti dalla presente legge  ammessi ai  contributi  di  cui  agli articoli 3 e 4; 
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

E le regioni dovrebbero, poi:
a) nel limite  delle  risorse  finanziarie  assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare,  rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4; 
b) stabilire le modalita' e i tempi per la  presentazione  delle domande e per l'assegnazione dei contributi; 
c) provvedere alla selezione e alla  formazione  della  graduatoria dei  beneficiari  e  all'erogazione   dei   contributi   sulla   base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio. 

L'impianto della legge, a mio avviso, non solo è molto lacunoso, ma viene lasciato spazio ad interpretazioni e "guerre" fra le regioni ... guerre con una dotazione finanziari esigua, ma soprattutto senza normare come andranno erogati questi fondi, quale sarà la destinazione effettiva degli stessi, e come andranno rendicontati.

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