Il 19 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la "Legge per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici".
Nella legge i suddetti agrumeti vengono così indicati:
"per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine".
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge il Ministero dovrebbe provvedere a:
a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.
E le regioni dovrebbero, poi:
a) nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
b) stabilire le modalita' e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
c) provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
L'impianto della legge, a mio avviso, non solo è molto lacunoso, ma viene lasciato spazio ad interpretazioni e "guerre" fra le regioni ... guerre con una dotazione finanziari esigua, ma soprattutto senza normare come andranno erogati questi fondi, quale sarà la destinazione effettiva degli stessi, e come andranno rendicontati.
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