Quanto sancito dal comma 1 dell'art. 1 della Legge 36/1994, relativamente alle acque pubbliche vale anche per tutti i corsi d'acqua, tutti, nessuno escluso.
Infatti proprio a quel comma si legge "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche".
Quindi qualunque corso d'acqua è pubblico, anche se non inserito nell'elenco delle acque pubbliche, peraltro elenco vecchissimo, e la cui datazione risale addirittura al 1970.
Ne tengano conto i professionisti che per un verso o per l'altro sono chiamati a valutare danni scaturenti da corsi d'acqua, poichè alcuni "allegramente" indicano che alcuni corsi d'acqua non sono pubblici sol perchè non inseriti nel "datato" elenco sopra richiamato.
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