Quante volte è capitato di dover abbattere una pianta di olivo e dover richiedere le autorizzazioni, o non saper cosa fare?
E da dove scaturisce questo obbligo normativo?
E da dove scaturisce questo obbligo normativo?
Nel lontano 1945, quindi nell'immediato dopo-guerra, Umberto di Savoia promulgò il Decreto Legislativo Luogoteneziale 27 luglio 1945, n. 475, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 30 agosto 1945.
E questo Decreto all'art. 1 indicava che "L'abbattimento degli alberi di olivo e' vietato", indicando che "Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali".
All'art. 2, poi, il Decreto indicava "L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita' dovuta a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme dei Comitato provinciale dell'agricoltura."
All'art. 3 "Il Prefetto, sulla proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitati provinciale dell'agricoltura, ha facolta' di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto."
L'art. 4 indicava la sanzione per chi non avesse ottemperato a quanto indicato ai tre articoli precedenti "Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalita' e nel termine prescritti, e' punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita', da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
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