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Sull'abbattimento delle piante di olivo

Quante volte è capitato di dover abbattere una pianta di olivo e dover richiedere le autorizzazioni, o non saper cosa fare?
E da dove scaturisce questo obbligo normativo?
Nel lontano 1945, quindi nell'immediato dopo-guerra, Umberto di Savoia promulgò il Decreto Legislativo Luogoteneziale 27 luglio 1945, n. 475, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 30 agosto 1945.
E questo Decreto all'art. 1 indicava che "L'abbattimento degli alberi di olivo e' vietato", indicando che "Il divieto riguarda  anche  le  piante  danneggiate  da  operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi  causa,  sempre  che possano  essere  ricondotte  a  produzione  con  speciali  operazioni colturali".
All'art. 2, poi, il Decreto indicava "L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia  accertata  la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita' dovuta a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e  su parere conforme dei Comitato provinciale dell'agricoltura."
All'art. 3 "Il  Prefetto,  sulla   proposta   dell'Ispettorato    provinciale dell'agricoltura  e  su  conforme  parere  del  Comitati  provinciale dell'agricoltura, ha facolta' di imporre ai proprietari o  conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere,  l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di  loro  proprieta'  o  da  essi condotti,  altrettanti  alberi  di  olivo  in  luogo  di  quelli   da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto."
L'art. 4 indicava la sanzione per chi non avesse ottemperato a quanto indicato ai tre articoli precedenti "Chiunque  abbatte  alberi  di  olivo  senza  averne   ottenuta   la preventiva autorizzazione, o  nel  caso  previsto  dall'art.  3,  non esegue il reimpianto con le modalita' e nel  termine  prescritti,  e' punito con l'ammenda per un importo  uguale  al  decuplo  del  valore delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita',  da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".




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